Anche ai giudizi per direttissima si applica la sospensione feriale dei termini

Anche se il processo viene celebrato durante il periodo di sospensione feriale dei termini, eventualmente anche contro la volontà dell’imputato, i termini per l’impugnazione sono comunque sottoposti alla sospensione feriale.

Questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 34862 depositata il 12 agosto 2016. Il caso. L’imputato era stato riconosciuto responsabile, all’esito di giudizio abbreviato celebrato in seguito ad arresto convalidato e poi ad applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, dei reati di tentata rapina e lesioni volontarie aggravate, e conseguentemente condannato alla pena ritenuta equa dal Tribunale, tenuto conto del bilanciamento tra le aggravanti contestate e le attenuanti riconosciute. Avverso la sentenza di condanna l’imputato aveva proposto gravame ma la Corte territoriale adita aveva respinto l’appello dichiarandolo inammissibile perché tardivo. Ricorreva dunque per cassazione l’imputato, lamentando la mancata applicazione dell’istituto della sospensione feriale dei termini nel vaglio, da parte dei Giudici d’appello, della tempestività dell’impugnazione proposta. La sospensione feriale per l’impugnazione. La Suprema Corte ha per contro confermato che la sospensione feriale, fuori dei casi previsti dall’articolo 2 della l. numero 742/1969, si deve applicare anche al termine per proporre impugnazione avverso le sentenze pronunciate all’esito di giudizio direttissimo conseguente alla convalida di arresto in flagranza. La disciplina dettata dalla l. numero 742/1969, infatti, normativa speciale, si applica anche ai procedimenti ed ai processi con imputati detenuti, per espressa scelta del Legislatore è rimessa all’esplicita richiesta degli imputati o dei loro difensori la non applicazione della sospensione feriale, mentre negli altri casi dettati dalla predetta legge per i quali è ammesso procedere nel periodo feriale vi è l’obbligo del Giudice o del Pubblico Ministero di motivare le specifiche ragioni di urgenza del processo o dei singoli atti e la natura degli atti da compiere. La disciplina della sospensione feriale dei termini, ricordano i Giudici della Cassazione, è disciplina speciale, le cui eccezioni sono da considerarsi tassative, e se anche si ritenesse possibile procedere con il giudizio per direttissima nel periodo feriale, perché si ritiene implicita la rinuncia dell’imputato che non solleva obiezioni sul punto oppure si ritenesse, in alcuni casi, addirittura possibile poter procedere al giudizio contro la stessa volontà dell’imputato , non si potrebbe in ogni caso ritenere, per tale tipo di giudizi, sussistente una compressione dei termini di impugnazione non legislativamente prevista, poiché una tale interpretazione sarebbe del tutto asistematica e passibile di censure di incostituzionalità.