Ai fini della concessione della riabilitazione, il giudice è chiamato a valutare la buona condotta dell’istanza che può essere esclusa in presenza di «frequentazioni che, per la non sporadicità e significatività, escludano la rescissione del condannato da logiche e modelli illegali».
Lo ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 39499/18, depositata il 3 settembre. Il fatto. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo, pronunciandosi in sede di rinvio dopo sentenza rescindente della Suprema Corte, rigettava la richiesta di riabilitazione proposta da un soggetto condannato per reati in tema di stupefacenti e per tentata truffa. Avverso la sentenza, l’avvocato difensore ricorre per la cassazione della pronuncia. Requisiti per la riabilitazione. Ai fini della concessione della riabilitazione, il requisito della costante ed effettiva buona condotta implica una valutazione della personalità fondata non solo sulla mera astensione dal commettere fatti criminosi, ma anche su comportamenti sintomatici di un effettivo e costante rispetto delle regole di convivenza sociale «quale espressione del recupero dell’interessato ad un corretto modello di vita». La giurisprudenza ha infatti chiarito che «in tema di riabilitazione del condannato per fatti di criminalità organizzata, la frequentazione da parte dello stesso di soggetti pregiudicati e di persone inserite negli ambienti della criminalità organizzata, è incompatibile con l’accertamento della buona condotta, richiesto quale presupposto per l’accoglimento dell’istanza». Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha motivato la propria decisione sulla base della frequentazione dell’istanza con pregiudicati ma ha omesso di motivare sulla rilevanza di tali comportamenti in relazione alle ridotte dimensioni del paese in cui risiedeva il ricorrente tali da far apparire questi incontri più come episodi sporadici ed occasionali che come una vera e propria frequentazione. In conclusione, la Corte annulla il provvedimento impugnato affermando il principio per cui «ai fini della valutazione della buona condotta, necessaria per la concessione della riabilitazione, non rilevano meri incontri sporadici ed occasionali con persone gravate da precedenti o pregiudizi penali, ma soltanto frequentazioni che, per la non sporadicità e significatività, escludano la rescissione del condannato da logiche e modelli illegali».
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 17 maggio – 3 settembre 2018, numero 39499 Presidente Sabeone – Relatore Riccardi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 30/03/2017 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha rigettato la richiesta di riabilitazione proposta da M.G. in relazione a due condanne della Corte di Appello di Palermo per il reato di cui all’articolo 73 d.P.R. 309/90 e per il reato di tentata truffa. L’ordinanza e’ stata pronunciata nel giudizio di rinvio disposto in seguito all’annullamento della Corte di Cassazione, Sez. 1, numero 26319 del 06/04/2016, che aveva censurato l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Palermo che aveva rigettato la richiesta di riabilitazione sulla base di una condotta contestata nel procedimento penale per il reato di cui all’articolo 496 cod. penumero , pur a fronte di una sentenza di assoluzione il Tribunale riteneva ostativo del requisito della buona condotta, successiva alle condanne, l’esistenza del carico pendente per il reato di cui all’articolo 496 cod. penumero , consistito nell’avere il M. falsamente dichiarato, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai fini della candidatura alla carica di consigliere comunale, l’inesistenza di condanne a suo carico, rilevando la natura non vincolante della sentenza di assoluzione emessa per tale reato il 19/06/2013 dalla sezione distaccata di Castelvetrano del Tribunale di Marsala perche’ il fatto non costituisce reato, che aveva accertato la materialita’ della falsa dichiarazione pur ritenendola scusabile, sotto il profilo del difetto dell’elemento psicologico, in relazione all’ignoranza di una legge diversa da quella penale spiegabile col modesto livello culturale del soggetto in particolare, il Tribunale valorizzava la natura riprovevole dell’ignoranza della normativa in tema di requisiti di candidabilita’ da parte di chi aspirava a rappresentare la collettivita’ e ad amministrare la cosa pubblica. La sentenza rescindente aveva censurato il provvedimento di rigetto nella parte in cui aveva escluso la sussistenza del requisito della buona condotta senza confrontarsi in modo coerente con le ragioni di fatto in forza delle quali il giudice di merito ha assolto, perche’ il fatto non costituisce reato, il ricorrente dall’imputazione concretamente formulata nei suoi confronti ex articolo 496 cod. penumero , che sono quelle dell’ignoranza incolpevole delle norme sui requisiti di candidabilita’ alla carica elettiva , ed evidenziando il contrasto logico tra le ragioni argomentative del diniego del requisito della buona condotta, fondate sulla valorizzazione della natura riprovevole e civilmente inaccettabile dell’ignorantia legis, e la motivazione della sentenza assolutoria, basata sulla natura incolpevole di tale ignoranza, dovuta al ritenuto modesto livello culturale del soggetto, che concorre percio’ a eliderne la natura riprovevole. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di M.G. , Avv. Maria Laura Passannante, che, dopo una lunga premessa sui motivi di ricorso proposti, nell’ambito del medesimo procedimento, avverso gli altri provvedimenti di diniego, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione all’articolo 179 cod. penumero l’ordinanza ha escluso la buona condotta sulla base della mera esistenza di frequentazioni e contatti con soggetti non di buona condotta ma tale elemento non puo’ essere elevato al grado di prova di cattiva condotta, anche perche’ C. e’ un piccolo centro, ed e’ normale soffermarsi con i conoscenti gli episodi sono occasionali, e comunque il ricorrente non e’ tenuto a documentarsi sui precedenti penali delle persone che incontra quotidianamente. 2.2. Violazione di legge per motivazione apparente lamenta che la motivazione del diniego sia apparente, essendosi limitata a richiamare le informazioni dei CC, senza una valutazione critica del complessivo comportamento del condannato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Giova premettere che la prova costante ed effettiva di buona condotta, necessaria per la concessione della riabilitazione, implica una valutazione della personalita’ sulla base non gia’ della mera astensione dal compimento di fatti criminosi, ma di fatti e comportamenti sintomatici di un effettivo e costante rispetto delle regole della convivenza sociale, quale espressione del recupero dell’interessato ad un corretto modello di vita Sez. 6, numero 5164 del 16/01/2014, Marigliano, Rv. 258572 e, come affermato da questa Corte in tema di riabilitazione del condannato per fatti di criminalita’ organizzata, la frequentazione da parte dello stesso di soggetti pregiudicati e di persone inserite negli ambienti della criminalita’ organizzata, e’ incompatibile con l’accertamento della buona condotta, richiesto quale presupposto per l’accoglimento dell’istanza Sez. 1, numero 52493 del 14/09/2016, Romeo, Rv. 268782 Sez. 1, numero 4158 del 14/10/1993, Pretta, Rv. 196732, secondo cui, ai fini dell’accertamento della buona condotta richiesta per la riabilitazione, difetta di qualsiasi fondamento logico e di esperienza l’affermazione che la frequentazione di pregiudicati o di tossicodipendenti non merita di essere considerata negativamente, allorche’ tale frequentazione avvenga in un piccolo centro di paese, in quanto la bonta’ della condotta di cui all’articolo 179 cod. penumero , richiedendo comportamenti significativi del ravvedimento del condannato, non si concilia con i rapporti che si instaurano con persone di dubbi costumi e di dubbia moralita’ perche’ con cio’ il soggetto non mostra di rifuggire da concezioni di vita irregolari di cui le suddette persone sono portatrici . 3. Tanto premesso, l’ordinanza impugnata ha valorizzato, ai fini del diniego della riabilitazione, la frequentazione del M. con persone pregiudicate o con pregiudizi di polizia tuttavia, a prescindere da un controllo risalente al 2006, l’informativa dei CC richiamata dal provvedimento ha segnalato quattro incontri del M. tra il febbraio ed il settembre 2015 con persone diverse tranne in due casi, in cui e’ stato notato in compagnia di tale F.I. al riguardo, il Tribunale di Sorveglianza non ha motivato sulla rilevanza ostativa di tali comportamenti, che, anche in considerazione delle dimensioni ridotte del paese di residenza dell’odierno ricorrente in cui sono stati notati, piu’ che integrare una vera e propria frequentazione , che dovrebbe riguardare le medesime persone in via non sporadica, sembrano integrare meri incontri sporadici ed occasionali. Va, dunque, affermato il seguente principio di diritto ai fini della valutazione della buona condotta, necessaria per la concessione della riabilitazione, non rilevano meri incontri sporadici ed occasionali con persone gravate da precedenti o pregiudizi penali, ma soltanto frequentazioni che, per la non sporadicita’ e significativita’, escludano la rescissione del condannato da logiche e modelli illegali . Ne consegue l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Palermo. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Palermo.