La formulazione delle disposizioni contenute nei due commi dell’articolo 145 codice delle assicurazioni private è praticamente la medesima, con la precisazione che, nel primo comma, è previsto che la lettera raccomandata con avviso di ricevimento possa essere inviata “anche” per conoscenza all’impresa di assicurazione, mentre, nel secondo comma, è previsto che la raccomandata sia, senz’altro, inviata per conoscenza all’impresa assicuratrice dell’altro veicolo.
Così il Tribunale di Firenze, sez. II Civile, con sentenza del 8 maggio 2018. Il caso. La questione affrontata dal Tribunale di Firenze riguarda l’eccezione preliminare sollevata da una delle parti in causa relativamente alla necessità o meno della preventiva trasmissione della lettera raccomandata ex articolo 145 del Codice delle Assicurazioni Private, non avendo la controparte contestato il mancato invio della lettera raccomandata alla compagnia del responsabile civile. Secondo il Tribunale, sia che si applichi la procedura di risarcimento ordinaria, di cui al combinato disposto degli articolo 144 e 148 del Codice delle Assicurazioni Private, sia che agisca nei confronti della propria impresa assicuratrice con la procedura del risarcimento diretto ex articolo 149 del codice delle assicurazioni private, l’azione risarcitoria può essere proposta “solo dopo che” siano decorsi sessanta o novanta giorni a seconda che si tratti di soli danni a cose o di danni alla persona dalla richiesta di risarcimento inviata alla compagnia a mezzo lettera raccomandata. Ipotesi di risarcimento diretto. La formulazione delle disposizioni contenute nei due commi dell’articolo 145 del codice delle assicurazioni private è infatti praticamente la medesima, secondo il Tribunale di Firenze, con la precisazione che, nel primo comma, è previsto che la lettera raccomandata con avviso di ricevimento possa essere inviata “anche” per conoscenza all’impresa di assicurazioni, mentre, nel secondo comma, è previsto che la raccomandata sia, senz’altro, inviata per conoscenza all’impresa assicuratrice dell’altro veicolo. Ne discende che, se la formulazione delle due disposizioni è sostanzialmente sovrapponibile, se entrambe le disposizioni sono collocate nell’ambito dell’articolo 145 del codice delle assicurazioni private, se, infine il tenore letterale delle espressioni utilizzate non lascia adito a dubbi sull’imprescindibilità delle previa lettera raccomandata, non si comprende perché, nell’ipotesi di risarcimento diretto, l’invio della lettera raccomandata nei confronti dell’impresa di assicurazione dell’altro veicolo non debba soggiacere alla sanzione dell’improcedibilità. Tra le due disposizioni, infatti, vi è una simmetria terminologica che non giustifica in alcun modo una lettura diversificata sotto il profilo della conseguenza sanzionatoria dell’omesso invio della lettera raccomandata. Per tale ragione non vi è dubbio che se l’invio della raccomandata previsto nel primo comma sia previsto a pena di improponibilità della domanda risarcitoria, non può esservi dubbio che soggiaccia alla sanzione dell’improponibilità anche l’invio prescritto nel secondo comma. Invio che è necessariamente duplice nell’ipotesi di risarcimento diretto, come si evince dalla formulazione della disposizione di cui al comma secondo dell’articolo 145 del codice delle assicurazioni private, il quale, conclude il Tribunale, a ben vedere altro non è se non un continuum organico.
Tribunale di Firenze, sez. II Civile, sentenza 8 maggio 2018 Giudice Donnarumma Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1 – In fatto Innanzi al Giudice di Pace di Firenze, l’Autocarrozzeria Nuova Supercar, odierna appellante, esponeva e deduceva che - il veicolo Chevrolet Kalos, targato omissis , di proprietà Fr. Anumero e dal medesimo condotto, era stato urtato dallo sportello della Seat Ibiza, targata omissis , di proprietà Gi. Ma. e condotta da Le. Hu. - per effetto del sinistro, la vettura dell’istante aveva riportato danni, la cui riparazione era costata Euro 3.072,00 - peraltro, durante la riparazione, il danneggiato aveva noleggiato un’auto sostitutiva, sostenendo la spesa di Euro 270,00, come da ricevuta fiscale allegata - il relativo credito era stato ceduto dalla parte danneggiata al Consorzio Servizi Automobilistici, che, a sua volta, aveva ceduto all’Autocarrozzeria Nuova Supercar - la compagnia Allianz aveva corrisposto la somma di Euro 3.072,00, trattenuta in acconto. Su tali presupposti, l’attrice conveniva in giudizio Allianz Spa e Gi. Ma., domandando che fosse dichiarata la responsabilità della signora Gi. nella produzione del sinistro e che i convenuti fossero condannati in solido a corrispondere all’istante la somma residua di Euro 270,00, corrispondente al costo del noleggio dell’auto sostitutiva. Si costituiva Allianz Spa, proponendo, nell’ordine, le seguenti eccezioni - “Parte attrice ha inviato la richiesta danni alla sola Lloyd Adriatico ora Allianz S.p.A. , violando così il precetto degli articolo 153 e 145 codice delle assicurazioni ” - “ la cessione del credito può avere ad oggetto, appunto, la cessione di credito e non la legittimazione per far accertare la responsabilità di un sinistro stradale ovvero la cessione della titolarità dei diritti nascenti dal contratto assicurativo ” - “ il credito oggetto della cessione deve essere certo o, detto in altre parole, deve esistere ” - “ la cessione del credito non può avere ad oggetto l’azione diretta ex D.Lgs. 209/2005, creata dal legislatore per agevolare il danneggiato e non certo per far lucrare le carrozzerie” - “ Parte attrice agisce per il recupero del costo del noleggio, mai citato prima d’ora e, in ogni caso, la cui ricevuta non è mai stata inviata” - “ Non si comprende il contraddittorio voluto dall’attore Nella presente causa sono stati citati in giudizio la Compagnia assicurativa del cedente il credito ed il danneggiante, per sentirli condannare in solido tra di loro. Tale principio di solidarietà non si rinviene in alcuna norma di legge” - “ Anche nel merito si deve contestare una spesa priva di giustificazione ”. Con sentenza dell’1.2.2012 il Giudice di Pace adito dichiarava la carenza di legittimazione attiva dell’Autocarrozzeria Supercar nei confronti di Allianz S.p.A. e, per l’effetto, respingeva le domande attoree, sul presupposto che “ parte attrice ha esperito la speciale azione di cui all’articolo 144 D.Lgs. numero 209/2005, riservata al solo “danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante””. L’Autocarrozzeria impugnava siffatta pronuncia, sostenendo, tra l’altro, che “l’interpretazione restrittiva del dato letterale dell’articolo 144 offerta dal Giudice di Pace non risulta dal dato letterale della norma né trova alcuna conferma nella disciplina del codice delle assicurazioni e del regolamento né dalla ratio della normativa in questione”. Si costituiva Allianz S.p.A., resistendo al gravame e riproponendo, in via incidentale, le eccezioni già proposte in primo grado e non esaminate dal giudice a quo. 2 – In via preliminare Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia dell’appellata Gi. Ma., che non si è costituita, pur essendo stata ritualmente evocata in giudizio. 3 – Sull’appello incidentale A Dal punto di vista logico, la questione che, prima di ogni altra, va esaminata è quella afferente alla necessità o meno che l’azione risarcitoria esperita in prime cure fosse preceduta da una lettera raccomandata inviata all’impresa assicuratrice dell’altro veicolo coinvolto. Trattasi della prima questione preliminare tra le altre , che Allianz ha sollevato in primo grado e che ha, poi, riproposto in questa sede, al punto 2 della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale. Posto che l’odierna appellante non ha contestato il mancato invio della lettera raccomandata alla compagnia del responsabile civile e, comunque, non ha provato l’inoltro, occorre statuire sulle conseguenze di siffatta omissione. B Come risulterà chiaro da qui a poco, plurimi e convergenti argomenti depongono per la necessità dell’adempimento in parola e per l’improponibilità della domanda risarcitoria che non sia dallo stesso preceduta. Basti considerare, innanzitutto, il tenore letterale dell’articolo 145 del Codice delle assicurazioni private. Sia che si applichi la procedura di risarcimento ordinaria, di cui al combinato disposto degli articolo 144 e 148 C.d.A., sia che si agisca nei confronti della propria impresa assicuratrice con la procedura del risarcimento diretto ex articolo 149 C.d.A., l’azione risarcitoria può essere proposta “solo dopo che” siano decorsi sessanta o novanta giorni a seconda che si tratti di soli danni a cose o di danni alla persona dalla richiesta di risarcimento inviata alla compagnia a mezzo lettera raccomandata. La formulazione delle disposizioni contenute nei due commi dell’articolo 145 C.d.A. è praticamente la medesima, con la precisazione che, nel primo comma, è previsto che la lettera raccomandata con avviso di ricevimento possa essere inviata “anche” per conoscenza all’impresa di assicurazione “anche se inviata per conoscenza” , mentre, nel secondo comma, è previsto che la raccomandata sia, senz’altro, inviata per conoscenza all’impresa assicuratrice dell’altro veicolo “inviata per conoscenza ” . Sicché, se la formulazione delle due disposizioni è sostanzialmente sovrapponibile, se entrambe le disposizioni sono collocate nell’ambito dell’articolo 145 C.d.A. – rubricato “Proponibilità dell’azione di risarcimento” –, se, infine, il tenore letterale delle espressioni utilizzate non lascia adito a dubbi sulla imprescindibilità della previa lettera raccomandata “ l’azione può essere proposta solo dopo che ” , non si comprende perché mai, nell’ipotesi di risarcimento diretto, l’invio della lettera raccomandata nei confronti dell’impresa di assicurazione dell’altro veicolo – invio espressamente prescritto – non debba soggiacere alla sanzione della improponibilità. V’è una simmetria terminologica tra le due disposizioni normative, che non giustifica in alcun modo una lettura diversificata sotto il profilo della conseguenza sanzionatoria dell’omesso invio della lettera raccomandata. V’è una sola irrilevante differenza tra la prima e la seconda disposizione. Nel primo caso ipotesi di risarcimento “ordinario” ex articolo 148 C.d.A. , la lettera raccomandata può essere inviata anche per conoscenza all’impresa di assicurazione, il che vuol dire che primo destinatario può essere l’una o l’altra compagnia quella propria o quella dell’altro veicolo indifferentemente. Nel secondo caso ipotesi di risarcimento “diretto” ex articolo 149 C.d.A. , invece, primo destinatario è, senz’altro, la propria compagnia assicuratrice, proprio perché trattasi della procedura di risarcimento diretto, per cui la compagnia dell’altro veicolo è secondo destinatario per conoscenza . Dunque, è da escludere che la locuzione “inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto” possa deporre – come alcuni opinano – per la non imprescindibilità dell’invio della raccomandata alla compagnia del veicolo antagonista. La ratio dell’espressione “per conoscenza” è tutt’altra. Sia nel primo che nel secondo comma dell’articolo 145 C.d.A., il legislatore ha inteso precisare - positivamente – che, ai fini della procedura di risarcimento ordinario, la condizione di proponibilità è soddisfatta anche quando la raccomandata sia spedita “per conoscenza” all’impresa di assicurazione, il che vuol dire – come si è già chiarito – che è indifferente che la lettera sia indirizzata, come primo destinatario, all’impresa dell’altro veicolo o alla propria compagnia assicuratrice nel caso, invece, della procedura di risarcimento “diretto”, è voluntas legis che la lettera raccomandata veda come primo destinatario la propria compagnia assicuratrice – il che è coerente con la logica della procedura – e secondo destinatario, ovvero “per conoscenza”, la compagnia dell’altro veicolo. Sicché, così come non v’è dubbio alcuno che l’invio della raccomandata previsto nel primo comma sia a pena di improponibilità della domanda risarcitoria, non può esservi dubbio che soggiaccia alla sanzione dell’improponibilità l’invio prescritto nel secondo comma. Invio, che è necessariamente duplice nell’ipotesi di risarcimento “diretto”, come si evince dalla formulazione della disposizione di cui al comma secondo dell’articolo 145, che, a ben vedere, è un continuum organico “ l’azione per il risarcimento può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto ”. La condizione di proponibilità sarà, pertanto, soddisfatta solo se l’azione sarà preceduta da una duplice lettera raccomandata, indirizzata innanzitutto alla propria compagnia e “per conoscenza” all’altra. L’espressione “inviata” sta a significare, tanto nel primo comma quanto nel secondo comma dell’articolo 145 C.d.A., che la raccomandata “deve” essere inviata, con la sola sfumatura differenziale che è stata ampiamente esplicitata. A questo punto, ci si potrebbe fermare, visto che il criterio esegetico letterale conduce ad un’interpretazione dell’articolo 145 C.d.A. certa e compiuta, nel senso della improponibilità dell’azione giudiziaria ex articolo 149 C.d.A., che sia stata esperita senza spedire la preventiva richiesta risarcitoria, a mezzo lettera raccomandata, anche all’indirizzo della compagnia assicuratrice dell’altro veicolo. Potrebbe dirsi, in altri termini, che in claris non fit interpretatio. Ma, a conferma, è utile rilevare come si pervenga alla medesima conclusione applicando altri criteri interpretativi, quale quello sistematico e teleologico. C E’ sotto gli occhi di tutti come, per razionalizzare il sistema, le riforme legislative intervenute in subiecta materia nel corso degli anni - a partire dalla legge 24 dicembre 1969, numero 990, sino alla recente novella di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, numero 209 c.d. Codice delle assicurazioni private - abbiano disincentivato l'immediato accesso alla giustizia da parte del danneggiato, prevedendo strumenti volti a promuovere la composizione bonaria della lite in via stragiudiziale. Il tema è stato inquadrato, peraltro, anche in una visione costituzionalmente orientata, avendo la Corte costituzionale valorizzato il procedimento di liquidazione stragiudiziale del danno, puntando sul nesso logico e funzionale tra le prescrizioni formali imposte al danneggiato e l'obbligo per l'assicuratore di formulare congrua e motivata offerta risarcitoria cfr. Corte Cost. numero 111/2012 nonché Cass. Civ., III, numero 4754/2016 . Il danneggiato non può sentirsi esentato dal rigoroso rispetto degli obblighi ed oneri comportamentali che la legge prevede a suo carico in relazione alla fase stragiudiziale della lite, anche perché la formulazione di una congrua offerta risarcitoria da parte della compagnia assicuratrice si pone come corollario dell’osservanza delle prescrizioni formali imposte al danneggiato. Centrale rilievo assume in tale contesto la lettera raccomandata, con la quale, a pena di improponibilità della domanda giudiziaria, si deve, preventivamente, chiedere il risarcimento dei danni, secondo il combinato disposto di cui agli articolo 145 e 148 del C.d.A. Il preventivo invio della lettera raccomandata – prescritto già dalla legge numero 990/1969 – viene, ancora oggi, giudicato strettamente indispensabile, senza che ad esso possano supplire atti più o meno equipollenti, come, ad esempio, la notifica di un secondo atto di citazione o di un atto di chiamata in causa del terzo da parte del danneggiante convenuto in giudizio. E’ dibattuto, invece, come si è detto, se la raccomandata di cui trattasi debba essere necessariamente inoltrata - a pena dell'improponibilità della domanda - a tutti i soggetti destinatari per legge, senza alcuna eccezione di sorta. L'articolo 145 C.d.A., come si è visto, prevede, espressamente, tanto nell'ipotesi di esperimento dell'azione diretta ex articolo 144 e 148 C.d.A. comma 1 quanto in caso di indennizzo diretto ex articolo 149 comma 2 , che il danneggiato debba inoltrare la richiesta di risarcimento alla compagnia assicuratrice del danneggiante. Si è osservato in dottrina che pare configurarsi una sorta di litisconsorzio necessario pre-processuale tra l'assicuratore del veicolo danneggiante e quello del veicolo danneggiato, a prescindere dall'azione giudiziaria che il soggetto leso intende promuovere. La soluzione più intransigente, nel senso della improponibilità della domanda giudiziale quando manchi l’invio della raccomandata “per conoscenza” alla compagnia dell’altro veicolo, è la soluzione preferibile – oltre che la più condivisa nel panorama della giurisprudenza di merito – sia per le ragioni testuali esplicitate nel paragrafo che precede sia per le ragioni sistematiche e teleologiche qui di seguito considerate. L'articolo 149, comma 6, C.d.A. prevede la possibilità per l'assicuratore del veicolo responsabile del sinistro di intervenire nella causa promossa dal danneggiato contro la propria compagnia e, addirittura, di chiedere che quest'ultima venga estromessa dal giudizio, assumendo su di sé l'intera difesa, in ordine all'an e al quantum debeatur, nel regolare contraddittorio delle parti. Siffatta facoltà trova giustificazione nel fatto che la procedura di indennizzo diretto, introdotta nel 2005, costituisce una deroga al principio, di diritto naturale ancor prima che positivo, per cui “chi sbaglia paga” il soggetto leso deve rivolgere la richiesta risarcitoria nei confronti di chi ha direttamente provocato un danno ingiusto con dolo o colpa. In altri termini, la possibilità di intervento accordata all'assicuratore del veicolo danneggiante mira a ripristinare il fisiologico equilibrio tra le parti coinvolte nel fatto illecito, liberando la compagnia assicuratrice del mezzo danneggiato, che è chiamata a rispondere in prima battuta solo in virtù di una norma speciale, fatta salva la successiva regolazione dei rapporti tra le due imprese assicuratrici. Qui si giunge al punto. Perché possa operare il meccanismo suddetto, occorre che l'assicuratore del veicolo responsabile del sinistro sia messo nella concreta possibilità di valutare l’opportunità dell'intervento in causa e ciò accadrà, evidentemente, solo nell'ipotesi in cui sia stato effettivamente informato dal danneggiato circa la verificazione dell'evento, le modalità di accadimento dei fatti e la sussistenza di eventuali danni risarcibili. Tenuto conto del sistema normativo, queste informazioni non possono che derivare dalla lettera di messa in mora in oggetto, il cui invio per conoscenza rappresenta onere di pari importanza rispetto all'inoltro principale nei confronti dell'altro istituto assicurativo, in quanto costituisce un atto necessario per porre in grado l'assicurazione della parte ritenuta responsabile del sinistro di contestare e negare prontamente la responsabilità del proprio assicurato o contestare anche solo l'entità del danno lamentato, riferire la propria versione dei fatti all'altra compagnia assicurativa e mettere a disposizione di quest'ultima le eventuali prove ed i documenti in suo possesso cfr. Giudice di Pace Roma, 14.11.2012, numero 50441 si veda anche Giudice di Pace Bari, 31.8.2010, numero 6798 Giudice di Pace Torino, 28.11.2007, numero 11700 Giudice di Pace Pomigliano D’Arco, 7.11.2007 . Detto altrimenti, viene garantita piena partecipazione alle trattative stragiudiziali alla compagnia assicuratrice del danneggiante, al fine di incentivare il dialogo tra tutte le parti e giungere più facilmente ad una composizione bonaria della vertenza, evitando così un inutile ricorso al giudice. Di qui la necessità che l’onere posto a carico del danneggiato sia compiutamente assolto, tanto più che non trattasi di un onere particolarmente gravoso, atteso che si tratterà di spedire la medesima lettera raccomandata alla propria compagnia assicuratrice in via principale, per così dire ed alla compagnia del veicolo antagonista per conoscenza . La posta in gioco coincide con la possibilità di perseguire in concreto l’obbiettivo che, da tempo, è prioritario per il legislatore riequilibrare le posizioni del danneggiato e dell’assicuratore, ma, al contempo, stimolare serie ed effettive trattative stragiudiziali, per scoraggiare il facile ricorso alla tutela giurisdizionale in una materia che, per decenni, ha visto proliferare il contenzioso, rappresentando un’autentica criticità per il nostro sistema giudiziario. Di qui l’accento sul principio di solidarietà sociale ex articolo 2 Cost., ma anche sui generali principi di buona fede e correttezza articolo 1175 e 1375 c.c. , nella prospettiva di una sana cooperazione tra il danneggiato-creditore e l'assicuratore-debitore. Anche perché, soprattutto a seguito dell'introduzione dell'indennizzo diretto ex articolo 149 C.d.A., il danneggiato è meno forte di quanto si immagini o, perlomeno, di quanto fosse negli anni passati. In giurisprudenza, il mutamento di prospettiva è stato avvertito con assoluta chiarezza. E’ in questo contesto che si inserisce la valorizzazione del comportamento delle parti e della gestione della fase stragiudiziale della lite, nel segno di un dialogo tra le parti fattivo e produttivo, anche perché, sovente, la controversia verte solo sulla diversa quantificazione dei danni. In quest’ambito, più che in altri, vale la massima, per cui giungere celermente ad una adeguata soluzione transattiva è interesse di tutti del danneggiato, come dell'assicuratore, poiché entrambi evitano i tempi, i costi e l’incertezza dell’esito del giudizio è interesse della giustizia, che può concentrarsi su quelle controversie, che più di altre, richiedono l’intervento del giudice terzo per poter essere definite. Alle considerazioni che precedono consegue l’accoglimento dell’appello incidentale e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, la declaratoria di improponibilità della domanda giudiziaria azionata in primo grado dall’Autocarrozzeria odierna appellante. Il carattere preliminare della questione sin qui esaminata esime il giudice dall’affrontare le ulteriori problematiche sottoposte alla sua attenzione. Quanto alle spese di lite, il Tribunale ritiene di doverle compensare integralmente tra le parti in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, essendo sottese alla controversia questioni giuridiche tecnicamente complesse ed avendo la presente sentenza statuito su una questione ancora dibattuta in dottrina ed in giurisprudenza. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede a dichiara la contumacia dell’appellata Gi. Ma. b ogni altra istanza disattesa o ritenuta assorbita, accoglie l’appello incidentale e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara improponibile la domanda di risarcimento azionata in primo grado dall’Autocarrozzeria c compensa integralmente tra le parti le spese di lite in relazione ad entrambi i gradi di giudizio. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., in Firenze, l’8 maggio 2018.