La notificazione effettuata al domicilio eletto presso un difensore revocato e sostituito è inesistente, con conseguente impossibilità di rinnovazione ex articolo 291 c.p.c
Così la Corte di Cassazione con la sentenza numero 14303/17, depositata l’8 giugno. Quando cambia il difensore La questione sottoposta all’attenzione della Suprema Corte riguarda la notificazione di un atto di appello al domicilio eletto presso un difensore revocato e poi sostituito nel corso del giudizio di primo grado. L’appellato, costituendosi ritualmente in giudizio, contestava l’improcedibilità e/o inammissibilità dell’impugnazione per inesistenza della notifica diversamente l’appellante riqualificava il vizio come nullità, sanata quindi dalla costituzione in giudizio. La Corte d’appello accertava l’inesistenza della notifica e dichiarava improcedibile il gravame, da qui il ricorso avanti la Corte di Cassazione, fondato sul presupposto che, l’appellante aveva notificato l’appello al procuratore domiciliatario, poi revocato e sostituito, perché proprio costui era indicato come difensore in epigrafe della sentenza impugnata. Inoltre, tale difensore non poteva essere considerato del tutto estraneo alla vicenda, tanto che egli stesso aveva dato notizia dell’avvenuta notificazione, provocando la rituale costituzione in giudizio dell’appellato. La notificazione, quindi, per quanto inesatta, aveva raggiunto il suo scopo. La notificazione dell’impugnazione presso il domicilio eletto. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, confermando la decisione della Corte d’appello la notificazione eseguita al procuratore domiciliatario, revocato e sostituito, è inesistente e in quanto tale non sanabile con la rituale costituzione in giudizio, tanto più quando la parte che ha proceduto alla notifica abbia avuto legale conoscenza della sostituzione del procuratore. Nel caso di specie, infatti, la sostituzione dei procuratori era avvenuta nel corso nel giudizio di primo grado. In tali ipotesi, infatti, la notifica si compie presso una persona ed un luogo che non hanno più alcun riferimento con il destinatario dell’atto, poiché, una volta intervenuta la sostituzione del difensore revocato si interrompe ogni rapporto tra la parte e quest’ultimo, che – peraltro - non è più gravato da alcun obbligo, non operando la proroga che segue alla semplice revoca del mandato senza nuova nomina di difensore. Il ragionamento della Corte di Cassazione è lineare. In primo luogo, l’intestazione della sentenza non ha carattere vincolante già Cass. numero 16365/04 pertanto a nulla rileva che l’errore dell’appellante sia stato indotto da un’errata indicazione del difensore nella sentenza impugnata. Comunque, il notificante era a conoscenza legale della sostituzione dei procuratori di controparte, poiché essa era intervenuta entro il primo grado di giudizio. In ogni caso, non rileva la rituale costituzione in giudizio dell’appellato, poiché l’inesistenza della notificazione consiste in una violazione di norma processuale, avente natura pubblicistica, e quindi rilevabile d’ufficio e non sanabili dalle parti. Infine, non possono essere presi in considerazione gli orientamenti giurisprudenziali Cass. numero 2959/12 indicati dal ricorrente a sostegno della tesi della nullità della notifica essi si riferiscono ai casi in cui il primo difensore non sia stato revocato e sostituito, ma solo affiancato da un altro difensore.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 24 gennaio – 8 giugno 2017, numero 14303 Presidente Di Cerbo Relatore Balestrieri Svolgimento del processo Il Tribunale di Civitavecchia rigettava la domanda proposta da D.R. volta ad ottenere la condanna della società Agrifert 85 al pagamento della somma di Euro 81.951,22 a titolo di differenze retributive, previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 1.7.2000 al 2.5.2005, nonchè l’accertamento della illegittimità del licenziamento che lo stesso deduceva essergli stato intimato in tale ultima data. Avverso tale sentenza proponeva appello il D. , censurando la valutazione del materiale istruttorio effettuata dal primo giudice. Resisteva al gravame la Agrifert 85 s.r.l., chiedendone il rigetto in via preliminare eccepiva l’improcedibilità e/o l’inammissibilità dell’impugnazione per inesistenza della notifica, atteso che il ricorso in appello era stato notificato nel domicilio eletto in primo grado dagli avv. Carlo e Paolo Ricchiuto, già difensori della Agrifert 85, s.r.l. poi revocati nel corso del primo giudizio e non già presso il domicilio eletto dal nuovo difensore della società, ritualmente costituitosi in primo grado in data 9.11.07. Con sentenza depositata il 30 aprile 2014, la Corte d’appello di Roma e accoglieva l’eccezione ritenendo fondato il detto vizio di notifica ed improcedibile l’appello. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il D. , affidato ad unico motivo. Resiste la società con controricorso, poi illustrata con memorie. Motivi della decisione 1.-Il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 156, 157, 160, 330 e 350 c.p.c Lamenta che la sentenza impugnata non considerò che la notifica avvenuta presso i precedenti difensori della società era stata provocata dall’errore, contenuto nella sentenza impugnata non prodotta nella quale i difensori della società risultavano ancora i precedenti avvocati Ricchiuto, poi revocati e sostituiti che tali difensori non potevano ritenersi del tutto estranei al destinatario dell’atto, sì da determinare non già l’inesistenza ma solo la nullità della notifica, sanabile dal raggiungimento dello scopo, tanto che la società si costituì tempestivamente in appello. Il motivo è infondato. Ed invero cfr. ex aliis, Cass. numero 13477/12 la notifica dell’impugnazione, eseguita presso il procuratore cui sia stato revocato il mandato e sostituito da altro procuratore, deve considerarsi inesistente e come tale insuscettibile di sanatoria, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione una volta che nel giudizio la controparte abbia avuto conoscenza legale di tale sostituzione in tal caso, infatti, la notifica effettuata al precedente difensore si compie presso persona ed in luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario dell’atto, giacchè, una volta intervenuta la sostituzione del difensore revocato, si interrompe ogni rapporto tra la parte ed il procuratore cessato, e questi non è più gravato da alcun obbligo, non operando la proroga che si accompagna alla semplice revoca del mandato senza la nomina di nuovo difensore. Nello stesso senso Cass. numero 759/2016, secondo cui, parimenti, la notifica eseguita presso il procuratore cui sia stato revocato il mandato e sostituito da un altro è inesistente come tale insuscettibile di sanatoria ai sensi dell’articolo 291 c.p.c. una volta che nel giudizio la controparte abbia avuto conoscenza legale della sostituzione. Da ciò discende, a tutela del generale ed imprescindibile diritto di difesa, che ancorchè nell’intestazione non avente carattere vincolante, cfr. Cass. numero 16365/04 della sentenza impugnata sia stato erroneamente indicato il nome o il domicilio di difensore ormai revocato dalla parte e sostituito con altro difensore che siasi ritualmente costituito in giudizio al posto del precedente, circostanza di cui il notificante ha avuto in ogni caso conoscenza legale, essa non è idonea a rendere semplicemente nulla e non già inesistente la notifica, con conseguente impossibilità di rinnovazione dell’atto ex articolo 291 c.p.c., essendo peraltro ben diverso il caso, invocato dall’odierno ricorrente, in cui il precedente difensore non sia stato espressamente revocato ma successivamente affiancato da nuovo difensore Cass. numero 2959/12 . Nè rileva, pertanto, la circostanza, peraltro non documentata, della tempestiva costituzione in appello da parte della società, che comunque ebbe ad eccepire sin dall’inizio l’inesistenza della notifica. Ed invero trattasi di violazione di norme processuali aventi natura pubblicistica, rilevabili d’ufficio e non sanabili ad opera delle parti. 2.-Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, del d.P.R. numero 115/02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 numero 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.