Centra con una freccetta l’amico: condannato a versargli 100mila euro

Incomprensione fatale durante il gioco. Il lanciatore condannato per l’imprudenza compiuta e per non avere avvertito l’amico che si era incamminato per recuperare la propria freccetta precedentemente scagliata.

Assurda incomprensione tra due amici durante la partita a freccette. Un lancio rischia di trasformarsi in tragedia, colpendo a un occhio uno dei giocatori e provocandogli gravi lesioni. Ricostruita la dinamica dei fatti, emergono le responsabilità di entrambi i protagonisti della vicenda. La colpa maggiore però è attribuibile al lanciatore, mostratosi poco prudente e condannato perciò a versare 100mila euro come risarcimento alla persona rimasta ferita seriamente Cassazione, ordinanza numero 13661/17, sez. VI Civile, depositata oggi . Vista. L’incredibile episodio si verifica nell’aprile del 1992. Due ragazzi stanno giocando con freccette di metallo il primo lancia e poi si avvia a recuperare il piccolo dardo, ma in quel frangente il secondo lancia la sua freccetta, colpendo all’occhio destro l’amico. Le ripercussioni fisiche per la persona ferita sono serie e prolungate nel tempo, con tanto di ripetuti interventi chirurgici, non sufficienti però ad evitare una netta riduzione della vista. Per l’autore del lancio, invece, il problema non è solo il senso di colpa, ma anche, anzi soprattutto, la responsabilità che gli viene attribuita in Tribunale. Su quest’ultimo fronte i giudici d’appello ritengono il lanciatore colpevole «al 70 per cento». Consequenziale è la sua condanna a versare «la somma di 100mila euro» all’amico centrato dalla freccetta. Imprudenza. Decisiva si è rivelata la ricostruzione dei pochi secondi in cui si è verificato l’incidente. In sostanza, è emerso che il lanciatore «aveva visto l’amico incamminarsi, dandogli le spalle, verso il luogo di atterraggio» della freccetta da lui precedentemente scagliata, e quindi «avrebbe dovuto avvertirlo», sottolineano i giudici, «prima di effettuare a sua volta il lancio» e non certo «quando oramai la freccetta era già partita». Questo ragionamento è ritenuto corretto anche dai magistrati della Cassazione. A loro avviso «l’imprudenza» compiuta dal lanciatore è «certamente più grave» rispetto a quella della persona colpita all’occhio dalla freccetta, che avrebbe dovuto tenere conto delle «regole del gioco» e attendere l’effettuazione del lancio da parte dell’amico, prima di andare a recuperare la propria freccetta.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 20 dicembre 2016 – 30 maggio 2017, numero 13661 Presidente Amendola – Relatore Scrima Fatti di causa Con atto notificato nel 2000 Anumero Za. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Pordenone, Lu. De Ro. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni da lui patiti in conseguenza della perforazione dell'occhio destro verificatasi in data 26 aprile 1992, allorché, mentre giocava al lancio di freccette di metallo con il convenuto, questi aveva tirato una freccetta procurandogli un grave danno all'occhio destro, che aveva comportato la necessità di interventi chirurgici. Rappresentò l'attore che, mentre nei primi anni la diplopia si era accompagnata ad una notevole riduzione del visus correggibile con lenti, nel 1995 era sopraggiunta l'exotropia, e che, successivamente, nel 1998, il visus si era ulteriormente ridotto e non era più migliorabile con lenti. Il convenuto si costituì ed eccepì preliminarmente l'intervenuta prescrizione del diritto azionato e chiese comunque il rigetto della domanda, sostenendo di essere completamente estraneo ai fatti. Il Tribunale adito, con sentenza non definitiva numero 291/03, rigettò l'eccezione di prescrizione, ritenendo che, nella specie, non si era verificato un semplice aggravamento di un danno già grave e irreversibile ma era intervenuto un fatto nuovo, in quanto dall'indebolimento permanente di un organo lesione grave si era passati imprevedibilmente alla lesione gravissima della perdita dell'uso di un organo. Avverso tale sentenza non definitiva il De Ro. propose immediato appello, reiterando l'eccezione di prescrizione. La Corte d'appello di Trieste, con sentenza numero 176/07, dichiarò prescritta l'azione, ritenendo che si fosse verificato solo un aggravamento della malattia originariamente contratta e non una nuova lesione. Anumero Za. propose ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui resistette il De Ro Nel frattempo, all'esito del giudizio proseguito in primo grado, il Tribunale di Pordenone, con sentenza 1300/04, rigettò la domanda, affermando che l'evento era attribuibile esclusivamente alla condotta imprudente dell'attore. L'impugnazione proposta avverso tale sentenza dallo Za. fu rigettata dalla Corte di appello, considerando «tranciante» la decisione sulla questione della prescrizione. Avverso quest'ultima sentenza lo Za. propose ricorso per cassazione cui resistette il De Ro Questa Corte, riuniti i proposti ricorsi, con sentenza numero 7139/2013 cassò con rinvio entrambe le sentenze impugnate emesse dalla Corte di appello di Trieste, affermando che il diritto fatto valere dallo Za. non era prescritto, in quanto la perdita definitiva del visus integrava il passaggio dall'indebolimento permanente alla perdita di un senso e, quindi, una lesione nuova. Anumero Za. riassunse la causa dinanzi al giudice del rinvio e in quella sede si costituì il De Ro La Corte di appello di Trieste, con sentenza depositata il 13 ottobre 2014, rigettò l'appello proposto da Lu. De Ro. avverso la sentenza non definitiva che, per l'effetto, confermò e, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Anumero Za. avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Pordenone e in riforma di quest'ultima sentenza, riconosciuta la responsabilità del De Lu. nella misura del 70% nella causazione del danno da perdita del visus subita dallo Za., condannò il De Lu. al pagamento, in favore dello Za. della somma di Euro 100.992,00 all'attualità, oltre interessi, rigettò l'appello incidentale proposto dal De Ro. avverso la sentenza numero 1300/04 del Tribunale di Pordenone, compensò tra le parti per un terzo le spese di tutti i gradi del giudizio, condannò il De Ro. al pagamento, in favore dello Za., dei restanti due terzi e pose definitivamente a carico del De Ro. gli oneri di c.t.u. sostenuti in primo grado. Avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste appena richiamata Lu. De Ro. ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi e illustrato da memoria. Anumero Za. ha resistito con controricorso. A seguito di deposito di proposta ex articolo 380 bis cod. pro. civ. del relatore, il Presidente ha fissato l'adunanza della Corte con decreto comunicato alle parti. Ragioni della decisione 1. Il Collegio ha disposto la redazione dell'ordinanza con motivazione semplificata. 2. Con il primo motivo il De Ro., deducendo «Violazione e falsa applicazione degli articolo 2043 e 2967 c.c.», si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto sussistente la sua responsabilità per l'evento lesivo di cui si discute in causa, responsabilità che, invece, sarebbe esclusa dalla ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure e confermata alla Corte di merito. Sostiene il ricorrente che sarebbe stato accertato che egli avrebbe lanciato la sua freccetta subito dopo l'amico e che questi, dopo tale lancio, si sarebbe portato improvvidamente e improvvisamente nella zona di atterraggio del dardo e che, tuttavia, la Corte di merito non avrebbe «tratto le dovute giuridiche conseguenze dall'intervenuta condotta dello Za.», che si sarebbe «inserito, con il proprio comportamento, nella serie causale già intrapresa lancio del dardo entro la zona di gioco - atterraggio del dardo entro la zona di gioco , integrando un fatto eccezionale ed atipico, idoneo da solo ed esclusivamente a produrre l'evento dannoso». 3. Con il secondo motivo, rubricato «Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio - articolo 360, 1. comma, numero 5 c.p.c», il ricorrente assume che la Corte di merito avrebbe omesso di esaminare a il fatto che egli avesse già effettuato il tiro quando si era accorto del comportamento imprudente dello Za., che si stava recando verso il punto in cui aveva lanciato la sua freccetta e b «la certa consapevolezza dello Za. che l'amico De Ro. doveva ancora effettuare il suo lancio, anzi che lo stava facendo». 4. Entrambi i motivi, che, essendo strettamente connessi, ben possono essere esaminati congiuntamente, non possono essere accolti. Va osservato che la Corte di merito, pur avendo ritenuto, confermando sul punto al decisione del giudice di prime cure, che non aveva trovato riscontro quanto sostenuto dallo Za., per la prima volta in sede di interpello, e cioè che i due amici, contravvenendo alle regole del gioco rispettate anche nel giorno dell'incidente si erano accordati nel senso che il De Lu. non lanciasse la freccetta subito dopo quella dello Za., per consentire a quest'ultimo di recuperare la propria, perché «preoccupato di una possibile perdita della freccetta in virtù dello stato dei luoghi erba alta » e perché essa era andata lontano, ha tuttavia ritenuto che l'inesistenza di un siffatto accordo non fosse sufficiente per affermare che l'incidente si fosse verificato esclusivamente a causa del comportamento improvvido dello Za., come ritenuto dal Tribunale, in quanto «il De Ro., che pacificamente aveva visto l'amico incamminarsi verso il luogo di atterraggio della sua freccetta dandogli le spalle, avrebbe dovuto avvertirlo prima di effettuare a sua volta il lancio e non quando oramai la freccetta era già partita cfr, dichiarazioni rese De Ro. in sede di formale interpello ». Inoltre la Corte territoriale, ritenendo «l'imprudenza del De Ro. . certamente più grave rispetto a quella dello Za.» ha reputato di determinare la responsabilità in concreto del primo nella misura del 70%. Alla luce del riportato accertamento in fatto effettuato dalla Corte di merito, risulta in tutta evidenza l'infondatezza delle censure proposte dal ricorrente, non sussistendo la lamentata violazione di legge, peraltro neppure sorretta da specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina Cass. 15/01/2015, numero 635 Cass. 12/02/2013, numero 3285 Cass. 16/10/2007, numero 828 , né sussistendo i lamentati vizi motivazionali, avendo la Corte di merito tenuto conto dei fatti storici rilevanti per la causa e considerato la condotta delle parti al momento del sinistro, così come risultata accertata, evidenziandosi che lo stesso De Ro. in sede di interpello ha affermato che inizialmente lo Za. mi dava le spalle v. ricorso p. 9 , sicché correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che lo Za. stava andando verso la zona di atterraggio delle freccette. Si rileva, inoltre, che, con le doglianze proposte, il ricorrente tende, in sostanza, ad una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità Cass., ord., 4/04/2017, numero 8758 Cass. 10/04/2006, numero 9233 e Cass. 21/10/2015, numero 21439 . 5. Il ricorso va, pertanto, rigettato. 6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 numero 115, nel testo introdotto dall'articolo 1 comma 17, della legge 24 dicembre 2012, numero 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma I-bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.400,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 numero 115, nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, numero 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.