Il CSM detta i limiti dei controlli amministrativo-contabili sulla attività giurisdizionale

La verifica amministrativo-contabile degli organi ispettivi del Ministero delle Finanze non può e non deve spingersi a sindacare il merito degli atti giudiziari, né le strategie di indagini adottate dal pubblico ministero, cui la legge rimette l’esclusiva direzione delle indagini preliminari e la disponibilità della polizia giudiziaria né sono ammesse valutazioni di economicità delle risorse finanziarie destinate a mezzi di indagine, quando si traducono in un sindacato della discrezionalità delle relative strategie di indagine del P.M., con conseguente violazione del principio costituzionale dell’indipendenza della funzione giudiziaria.

In ogni caso agli organi ispettivi delle finanze è sempre vietato l’accesso a singoli atti o all’intero procedimento che siano stati segretati, spettando il potere di sorveglianza del rispetto al P.M. titolare delle indagini, tenuto a segnalare eventuali casi di indebita interferenza Delibera CSM 8 marzo 2017 in tema di “Controlli amministrativo-contabili e possibili interferenze con l’attività giurisdizionale” . Attività ispettiva e controllo contabile sull’attività giudiziaria. Con la Delibera CSM 17 marzo 2017 l’Organo di autogoverno della Magistratura ha delineato i criteri ed i limiti del sindacato ispettivo contabile sull’attività giudiziaria dei magistrati – ed in particolare, degli Uffici di Procura – evidenziando l’obbligo di leale collaborazione degli Uffici giudiziari, di pertinenza dei controlli ispettivi svolti, di rispetto delle procedure, tempi e finalità, al fine di salvaguardare l’autonomia della funzione giudiziaria, prevenire il pericolo di compromissione delle indagini in corso e tutelare il segreto investigativo. Tali principi di ordine generale trovano applicazione anche con riguardo all’attività di controllo amministrativo-contabile svolta dagli organi ispettivi del Ministero dell’Economia l’articolo 29, r.d. numero 2440/1923 , con due ulteriori limitazioni 1. l’attività di accertamento dell’Ispettorato generale della finanza deve essere soggetta ad una puntuale verifica in concreto - da condursi in ragione della natura dell’atto verificato od oggetto di rilievo ispettivo e delle modalità di accertamento - del rispetto del sindacato sulla «legittimità dell’esercizio di funzioni meramente amministrative di carattere vincolato», non potendo involgere il «merito delle valutazioni discrezionali di opportunità e convenienza proprie di determinazioni procedimentali rimesse in via esclusiva ed incondizionata alle prerogative giudiziarie affidate esclusivamente all’ufficio» 2. a differenza dei controlli disposti dal Ministro della Giustizia, agli organi ispettivi del MEF è sempre vietato l’accesso a singoli atti o all’intero procedimento oggetto di segregazione, trovando un insuperabile argine nella necessità di tutelare il segreto investigativo. Lo spazio di intervento del Consiglio Superiore della Magistratura. Il Consiglio Superiore della Magistratura rivendica un proprio spazio di intervento qualora atti di controllo ispettivo risultino idonei ad incidere sull’autonomia e l’indipendenza garantita dalla Costituzione alla funzione giudiziaria. Tale potere, esercitato sulla base delle segnalazioni dei dirigenti o dei singoli magistrati, si sostanzia nel formulare princìpi, criteri e direttive di carattere “ordinamentale” tendenti a regolare il dispiegarsi dei rapporti istituzionali concernenti la funzione giudiziaria. In tal modo si previene il rischio che i controlli amministrativo-contabili sulla congruità ed economicità della spesa erogata per l’attività di indagine, possano interferire nell’esercizio della funzione giurisdizionale. Il sindacato ispettivo non può investire la opportunità e convenienza delle scelte processuali, né le ragionevoli e motivate interpretazioni normative, pur se in contrasto con indirizzi prevalenti, ma solo l’eventuale condotta violativa di norme espresse o principi giuridici. Il limite insuperabile del segreto investigativo. La valutazione della regolarità amministrativa e contabile della gestione delle spese di giustizia, criteri di economicità, funzionalità e migliore utilizzazione delle risorse disponibili, cui procede l’organo ispettivo del MEF non può mai superare il divieto formale posto a tutela del segreto investigativo, e quindi consentire il disvelamento di atti ancora segretati, potendo pregiudicare il positivo sviluppo delle indagini penali e la sicurezza delle persone. Se al P.M. che procede è rimesso in via generale il potere di autorizzare o negare l’accesso degli ispettori agli atti coperti da segreto, nei confronti dell’organo ispettivo di finanza tale esigenza di eventuale desecretazione non può venire in gioco, essendo sempre pretermessa la possibilità di prendere cognizione di tali atti non ostensibili.