Proroga congedo obbligatorio per padri lavoratori e ripristino congedo facoltativo: i chiarimenti dell'INPS

L’INPS, con il messaggio numero 894/18, ha fornito chiarimenti sulla proroga e sull’ampliamento del congedo obbligatorio in favore dei padri lavoratori dipendenti nonché sul ripristino per i medesimi del congedo facoltativo, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nel 2018.

Il congedo obbligatorio. L’INPS, con il messaggio numero 894, diramato nella giornata di ieri, ha fornito chiarimenti sulla proroga e sull’ampliamento del congedo obbligatorio in favore dei padri lavoratori dipendenti, previsto dall’articolo 1, comma 354 della l. numero 232/2016 per nascite, adozioni e affidamenti avvenuti nel 2017 e 2018. Per quest’ultimo anno, la durata del congedo obbligatorio per i padri è aumentata a 4 giorni, contro i 2 del 2017. Il padre può fruire del congedo anche in via non continuativa ed entro i 5 mesi di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale. La presentazione delle domande. L’INPS ricorda che, come già precisato nella circolare numero 40/2013, le domande possono essere presentate - dai lavoratori per i quali il pagamento delle indennità sia erogato direttamente dall’INPS - dai lavoratori i quali devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo, senza necessità di presentare domanda all’Istituto, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro stesso. Il documento di prassi, inoltre, informa che per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nel 2018, l’articolo 1, comma 354, della l. numero 232/2016 ha ripristinato la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo in sostituzione della madre previo accordo. Fonte lavoropiu.info

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