Il 22 dicembre 2016 il Presidente del Consiglio di Stato Alessandro Pajno ha firmato un decreto con cui vengono disciplinati i criteri di redazione e i limiti dimensionali di ricorsi e degli altri atti difensivi del processo amministrativo.
Nella giornata di ieri 22 dicembre 2016, il Presidente del Consiglio di Stato Alessandro Pajno ha firmato un decreto con cui vengono disciplinati i criteri di redazione e i limiti dimensionali di ricorsi e degli altri atti difensivi del processo amministrativo. Per non lasciar adito a dubbi, il decreto descrive dettagliatamente le dimensioni dei ricorsi e degli altri provvedimenti con l’indicazione di esclusioni, deroghe e procedimenti per autorizzazione al superamento degli stessi , e i criteri di redazione degli atti processuali di parte. Criteri di redazione. Ad esempio, si prevede che gli atti processuali di parte rechino distintamente l’esposizione di fatti e motivi in parti specificamente rubricate, con distinti paragrafi in cui vengano indicate le eventuali eccezioni di rito e di merito e le richieste di invio pregiudiziale alla CGUE. Limiti dimensionali. Per i limiti dimensionali, si prevede che nei riti dell’accesso, del silenzio, del decreto ingiuntivo e altri, il limite sia di massimo 30.000 caratteri nel rito ordinario o abbreviato comune articolo 119 c.p.a. , nel rito elettorale di cui all’articolo 130 c.p.a. e nei giudizi di ottemperanza, il limite è invece di 70.000 caratteri. Escluse da tali limiti sono le intestazioni e le altre indicazioni formali dell’atto, come l’epigrafe, l’indicazione delle parti o l’individuazione dell’atto impugnato. Attraverso il procedimento di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali di cui all’articolo 6 si può essere autorizzati dal Presidente del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, dal TAR, dal Tribunale di giustizia amministrativa Trento o Bolzano o dal magistrato a ciò delegato, a superare il numero massimo di caratteri suddetti. Tale autorizzazione verrà fornita qualora la controversia presenti questioni tecniche, giuridiche o di fatto particolarmente complesse, ovvero attenga ad interessi sostanziali di particolare rilievo economico, politico o sociale, e potranno essere autorizzati limiti dimensionali non superiori nel massimo a caratteri 50.000 e 100.000 per gli atti di cui all’articolo 3, comma 1 del decreto e a caratteri 16.000 e 30.000 per gli atti di cui all’articolo 3, commi 2 e 3 . Infine viene stabilito che il decreto sarà applicato alle controversie il cui termine di proposizione del ricorso di primo grado o impugnazione inizi a decorrere trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso in Gazzetta Ufficiale.
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