Aspiranti avvocati: chiarimenti dal CNF su praticantato e tirocinio

Il Consiglio Nazione Forense risponde ad alcuni quesiti posti dai COA di Savona e di Viterbo in materia di pratica forense. In particolare, i quesiti riguardano la valenza dei tirocini formativi presso gli uffici giudiziari per l’accesso all’esame di avvocato e la cancellazione e successiva reiscrizione di un praticante nell’apposito registro.

Il 15 novembre 2017, sul sito del CNF, sono state pubblicate le risposte a tre quesiti posti dai Consigli dell’Ordine Avvocati di Savona e di Viterbo. Valenza del tirocinio presso gli Uffici Giudiziari. Le interrogazioni al CNF, poste dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Savona, possono essere riassunte nella richiesta di chiarimenti in merito alla disciplina applicabile al tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ed alla valenza di detto tirocinio ai fini della pratica forense. In particolare il COA chiede quando il tirocinante debba iscriversi al registro dei praticanti. Il CNF ha evidenziato che il quadro normativo vigente in merito ai tirocini formativi presso gli Uffici Giudiziari distingue due tipi di tirocinio, entrambi a valere per l’accesso all’esame di avvocato. Il primo, della durata di 18 mesi, disciplinato dall’art. 73 d.m. n. 69/2013 e valido per il concorso in Magistratura, consiste in uno stage con modalità specifiche e vale 12 mesi ai fini della pratica forense. Il tirocinio può essere svolto contestualmente alla pratica forense di sei mesi presso uno studio legale, potendo iniziare in qualunque momento dello stage. Ovviamente in tal caso è necessaria l’iscrizione al registro dei praticanti prima dell’inizio della pratica. L’iscrizione nel Registro dei Praticanti e lo svolgimento della pratica presso un avvocato può essere anche successiva al compimento del tirocinio, dovendo iniziare comunque non oltre 6 mesi dal termine dello stage, dovendosi il tirocinio forense svolgersi in forma continuativa, con l’interruzione massima di sei mesi secondo la previsione generale dell’art. 41, n. 5, l. n. 247/2012 . Il secondo tipo di tirocinio è invece disciplinato dall’art. 44 l. n. 247/2012 e dall’art. 2 d.m. n. 58/2016 ed è considerato come una delle modalità secondo cui può essere svolto parte della pratica . Questo tirocinio vale esclusivamente ai fini della pratica forense ed è previsto che il praticante si sia iscritto all’apposito registro e che abbia svolto presso uno studio di un avvocato il primo semestre di pratica. Cancellazione e reiscrizione del praticante . Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Viterbo chiede al CNF di sapere se, in caso di cancellazione e successiva reiscrizione del praticante, ai fini della decorrenza del termine per l’abilitazione al patrocinio sostitutivo possa computarsi anche il primo periodo di iscrizione. La risposta del CNF è negativa. Infatti il praticante potrà essere ammesso al patrocinio sostitutivo solo dopo 6 mesi dalla nuova iscrizione nel registro dei praticanti. Sottolinea, inoltre, il CNF che la cancellazione, peraltro in assenza di effettivo svolgimento del tirocinio come si desume dal quesito , pone infatti nel nulla gli effetti del primo periodo di iscrizione .