La Corte Costituzionale con l’ordinanza del 5 novembre 2018, numero 192 si è espressa su un tema che da tempo ha alimentato un contenzioso riguardante l’esistenza, o no, dell’obbligo del proprietario di un automezzo sottoposto a fermo disposto dal concessionario della riscossione di versare la tassa automobilistiche regionale.
La risposta della Consulta potrebbe essere sintetizzata, come vedremo, dicendo che tutto dipende dalla tipologia di fermo al quale è stato sottoposto il mezzo. La legge regionale della Toscana. Orbene, nel caso si specie, era accaduto che la Commissione Tributaria di Napoli aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’articolo 8 quater, comma 4 della legge della Regione Toscana numero 49 del 2003 come introdotto dall'articolo 33 della legge della Regione Toscana numero 35/2012. Secondo quella norma «la trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non esplica effetti ai fini della interruzione e sospensione dell’obbligo tributario». Ma era accaduto che un contribuente aveva proposto ricorso contro la Regione Toscana ed Equitalia servizi di riscossione spa − Agenzia Riscossione Napoli, per l’annullamento di una cartella esattoriale emessa per mancato pagamento della tassa automobilistica. E il dubbio di costituzionalità. Secondo il ricorrente il pagamento della tassa, però, non era dovuto in quanto era stato richiesto relativamente ad un periodo in cui l’autovettura di sua proprietà era gravata da fermo amministrativo e, quanto alla norma della Regione Toscana essa era illegittima per contrasto con l’articolo 117, comma 2, lett. e , Cost. – in relazione all’articolo 5, comma 37, d.l. 30 dicembre 1982, numero 953 Misure in materia tributaria , convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, numero 53 – e con l’articolo 119, secondo comma, Cost Sul punto era stato richiamato anche il precedente della Corte Costituzionale che con la sentenza numero 288 del 2012 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma della Regione Marche avente analogo contenuto a quello della Regione Toscana. In quel caso, però, la Corte dichiarò illegittima la norma della Regione Marche perché nel disporre la esclusione della esenzione dall’obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale in caso di fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati, aveva violato la competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali. Le differenti tipologie di fermo. Senonchè, per la Corte Costituzionale il giudice rimettente – come del resto eccepito anche dalla difesa della Regione Toscana – non ha considerato un’ordinanza sempre della Consulta e, cioè, la numero 47/2017 proprio sulla legge Toscana oltre che su un’analoga disposizione della Regione Emilia Romagna . Per la Corte, infatti, occorre distinguere quale tipologia di fermo venga in rilievo. Ed infatti, il “fermo amministrativo” al quale è correlata l’esenzione dal pagamento del tributo prevista dall’articolo 5, comma 37, d.l. 30 dicembre 1982, numero 953 sia diverso dal cosiddetto “fermo fiscale”. Del resto, per la Corte, «quest’ultimo non poteva evidentemente riferirsi la norma di esenzione del 1982, in quanto solo successivamente il decreto-legge 31 dicembre 1996, numero 669 Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l’anno 1997 , convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, numero 30, ha introdotto detta diversa ipotesi di fermo, all’interno dell’articolo 91-bis, poi rifluito nell’articolo 86, del d.P.R. numero 602 del 1973, come misura di garanzia del credito di enti pubblici e non come sanzione conseguente a violazione di norme del codice della strada». Ne deriva che, l’esclusione della sospensione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica nel periodo di fermo della vettura disposto dall’agente della riscossione non è illegittimo. Ed infatti, non si pone per nulla in contrasto con la esenzione dal tributo che opera soltanto nella diversa ipotesi di fermo disposto dall’autorità amministrativa disposto dall’Autorità di pubblica sicurezza ovvero dalla Polizia stradale o comunale o da quella giudiziaria quali ipotesi eccezionali di non debenza del tributo. Diversamente, il fermo fiscale – riprendendo le parole della Corte nella sentenza numero 47/2017 – è «una misura cautelativa provvisoria, con effetti indiretti di conservazione della garanzia patrimoniale, che l’agente incaricato della riscossione di crediti di enti pubblici può adottare, a sua discrezione, in alternativa alla immediata attivazione delle procedure esecutive, allo scopo di indurre il debitore ad un adempimento spontaneo, che gli consenta di ottenere la rimozione del fermo. Fermo, quest’ultimo, che comunque non comporta la materiale sottrazione della vettura alla disponibilità del proprietario non gli impedisce di trasferirla a terzi con atto di alienazione con traslazione, ovviamente, del vincolo e, in caso di elusione del divieto di circolazione, dà luogo all’applicazione di una sanzione pecuniaria al proprietario, ma non anche al sequestro del mezzo». Peraltro, conclude la Corte per rafforzare ulteriormente la conclusione cui perviene, il tributo che viene in considerazione non è più legato alla circolazione del mezzo, ma alla proprietà del mezzo stesso ovvero, comunque, alla ricorrenza di un titolo equipollente, idoneo a legittimare il possesso del veicolo usufrutto, leasing, acquisto con patto di riservato dominio .
Corte Costituzionale, ordinanza 10 ottobre – 5 novembre 2018, numero 192 Presidente Lattanzi – Redattore Morelli Fatto e diritto Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso contro la Regione Toscana ed Equitalia servizi di riscossione spa − Agenzia Riscossione Napoli, per l’annullamento di una cartella esattoriale emessa per mancato pagamento della tassa automobilistica, che il ricorrente assumeva non dovuta, in quanto relativa a periodo in cui l’autovettura di sua proprietà era gravata da fermo amministrativo, l’adita Commissione tributaria provinciale di Napoli, sezione seconda, premessane la rilevanza, ha sollevato, con l’ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 8-quater, ultimo comma recte comma 4 , della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, numero 49 Norme in materia di tasse automobilistiche regionali , aggiunto all’originario testo normativo dall’articolo 33 della legge della Regione Toscana 14 luglio 2012, numero 35, recante «Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, numero 65 Legge finanziaria per l’anno 2011 e alla legge regionale 27 dicembre 2011, numero 66 Legge finanziaria per l’anno 2012 e ulteriori disposizioni collegate. Modifiche alle l.r. 59/1996, 42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010, 68/2011», e per il quale, con riferimento ai titoli per la sospensione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale, «la trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non esplica effetti ai fini della interruzione e sospensione dell’obbligo tributario» che, secondo la rimettente, la disposizione denunciata contrasterebbe con l’articolo 117, secondo comma, lettera e , della Costituzione – in relazione all’articolo 5, comma 37, del decreto-legge 30 dicembre 1982, numero 953 Misure in materia tributaria , convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, numero 53 – e con l’articolo 119, secondo comma, Cost. E ciò per le medesime ragioni per le quali la sentenza di questa Corte numero 288 del 2012 le cui motivazioni il giudice a quo fa proprie ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di altra norma regionale, ritenuta di analogo contenuto articolo 10 della legge della Regione Marche 28 dicembre 2011, numero 28, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione Legge finanziaria 2012 » che, in questo giudizio incidentale, si è costituita la Regione Toscana, eccependo l’inammissibilità o la non fondatezza dell’odierna questione, in quanto identica a quella dichiarata non fondata con sentenza numero 47 del 2017. Considerato che, effettivamente, con la sentenza numero 47 del 2017 di cui non tiene conto la rimettente , questa Corte ha già dichiarato «non fondata [identica] questione di legittimità costituzionale dell’articolo 8-quater, comma 4, della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, numero 49 Norme in materia di tasse automobilistiche regionali , aggiunto dall’articolo 33 della legge della medesima Regione 14 luglio 2012, numero 35, recante «Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, numero 65 Legge finanziaria per l’anno 2011 e alla legge regionale 27 dicembre 2011, numero 66 Legge finanziaria per l’anno 2012 e ulteriori disposizioni collegate. Modifiche alle l.r. 59/1996, 42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010, 68/2011», sollevata, in riferimento agli articolo 117, secondo comma, lettera e , e 119, secondo comma, della Costituzione» che, in detta decisione, questa Corte ha, infatti, chiarito come il “fermo amministrativo” – al quale è correlata l’esenzione dal pagamento del tributo prevista dall’articolo 5, comma 37, del decreto-legge 30 dicembre 1982, numero 953 Misure in materia tributaria , come convertito, nella legge 28 febbraio 1982, numero 53, e cui identicamente si riferiva, escludendo l’esenzione stessa, la disposizione della Regione Marche caducata dalla sentenza numero 288 del 2012 – sia diverso dal cosiddetto “fermo fiscale”. Atteso anche che a quest’ultimo «non poteva evidentemente riferirsi la norma di esenzione del 1982, in quanto solo successivamente il decreto-legge 31 dicembre 1996, numero 669 Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l’anno 1997 , convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, numero 30, ha introdotto detta diversa ipotesi di fermo, all’interno dell’articolo 91-bis, poi rifluito nell’articolo 86, del d.P.R. numero 602 del 1973, come misura di garanzia del credito di enti pubblici e non come sanzione conseguente a violazione di norme del codice della strada» che l’esclusione della sospensione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica nel periodo di fermo della vettura disposto dall’agente della riscossione – quale propriamente prevista dal censurato articolo 8-quater della legge reg. Toscana numero 49 del 2003 – «non si pone, dunque, in contrasto con la esenzione dal tributo nella diversa ipotesi di fermo disposto dall’autorità amministrativa o da quella giudiziaria prevista, in via di eccezione, dal d.l. numero 953 del 1982, e rientra, invece, nella regola – innovativamente introdotta dallo stesso – che vuole quel tributo correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo» sentenza numero 47 del 2017 ovvero, comunque, alla ricorrenza di un titolo equipollente, idoneo a legittimare il possesso del veicolo usufrutto, leasing, acquisto con patto di riservato dominio che, rispetto a tali motivazioni, alcuna replica né alcun argomento di segno contrario si rinviene nella ordinanza in esame che la questione sollevata dalla rimettente è, pertanto, manifestamente infondata. Visti gli articolo 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, numero 87 e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 8-quater, comma 4, della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, numero 49 Norme in materia di tasse automobilistiche regionali , introdotto dall’articolo 33 della legge della Regione Toscana 14 luglio 2012, numero 35, recante «Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, numero 65 Legge finanziaria per l’anno 2011 e alla legge regionale 27 dicembre 2011, numero 66 Legge finanziaria per l’anno 2012 e ulteriori disposizioni collegate. Modifiche alle l.r. 59/1996, 42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010, 68/2011», sollevata, in riferimento agli articolo 117, secondo comma, lettera e , e 119, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, sezione seconda, con l’ordinanza indicata in epigrafe.