Con la risposta numero 34, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito ai quesiti posti da una società che deve aggiornare i propri processi gestionali interni.
Ai fini della conservazione elettronica dei documenti informatici, non vi è obbligo di una loro materializzazione su supporti fisici per considerarli giuridicamente esistenti ai fini delle disposizioni tributarie l’Agenzia delle Entrate lo aveva già precisato con la circolare 18/E del 24 giugno 2014 e l’ha confermato con la risposta numero 34, pubblicata ieri, con la quale ha precisato che tale principio opera indipendentemente dalla circostanza che i predetti documenti siano qualificabili come fatture elettroniche oppure che siano documenti creati e/o inviati con strumenti elettronici. Numerazione e registrazione. Nel caso esaminato, l’Agenzia rispondeva ad un interpello nel quale una società illustrava la procedura di numerazione e registrazione delle fatture di acquisto basata sulle indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria. La società, in vista di un aggiornamento dei processi gestionali, chiedeva di sapere la correttezza della sua nuova procedura, laddove prevede l’annotazione sul registro degli acquisti del numero di fattura attribuito dal fornitore, del numero di protocollo di registrazione IVA e del VIM number. L’Agenzia, oltre ai dubbi della società sulla conservazione dei documenti, ha spiegato, in riferimento all’obbligo di numerazione progressiva, che «così come le fatture di vendita elettroniche, anche le fatture elettroniche di acquisto possono essere memorizzate su idoneo supporto informatico. In tal caso, non essendo possibile apporre il numero progressivo di registrazione sulle singole fatture ricevute, stante la staticità ed immodificabilità del documento elettronico, l’esigenza di individuare con facilità la fattura elettronica dovrà trovare necessaria soluzione nell’ambito del sistema di contabilità, attraverso l’associazione informatica della fattura ai dati annotati nell’apposito registro IVA». Fonte fiscopiu.it
Agenzia_delle_Entrate_Risposta_11_ottobre_2018_n._34