Tempi per l'istanza di restituzione in termini quando l’imputato era in custodia all’estero

Nel caso in cui la persona al momento della notificazione dell’atto giudiziale si trovi in stato di custodia all’estero il termine entro cui deve essere fatta valere istanza di restituzione nel termine per impugnare è rappresentato, ai sensi del testo dell’articolo 175 comma 2-bis c.p.p. previgente alla l. numero 67/2014, dal trentesimo giorno a partire dalla data della consegna allo Stato.

Lo ha ribadito la Cassazione con sentenza numero 39739/18, depositata il 4 settembre. Il fatto. La Corte d’Appello di Brescia dichiarava inammissibile l’istanza di restituzione nel termine avanzata dall’interessato per l’impugnazione avverso la sentenza contumaciale emessa dal Tribunale. Nel provvedimento la Corte territoriale aveva evidenziato la mancanza di elementi circa il momento in cui l’imputato, dichiarato latitante nel corso del procedimento e assistito da un difensore d’ufficio, sarebbe venuto a conoscenza della condanna emessa a suo carico, ciò comportando l’impossibilità di conoscere la decorrenza del termine per presentare l’istanza e quindi la tempestività della stessa. Avverso la pronuncia di merito l’interessato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore. Il termine finale entro cui far valere l’istanza di restituzione. In particolare il ricorrente deduce violazione dell’articolo 175, comma 2, c.p.p. per aver la Corte territoriale omesso di considerare che il termine di 30 giorni per far valere le proprie doglianze doveva decorrere dalla consegna allo Stato italiano dell’imputato, il quale era stato estradato nel nostro Paese dalla Colombia su richiesta della Procura, e per aver erroneamente ritenuto che l’istanza difensiva fosse tardiva. Secondo i Giudici di Cassazione il ricorso è fondato. Premette la Suprema Corte che ai procedimenti contumaciali definiti prima dell’entrata in vigore della l. numero 67/2014 Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio , con quello del caso in esame, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall’articolo 175 comma 2-bis c.p.p. nel testo previgente. Tanto premesso, osserva il Collegio, che nel caso di specie deve farsi applicazione del principio secondo cui «per la persona che al momento della notificazione dell’atto giudiziale si trovi in stato di custodia all’estero, il termine finale entro cui far valere l’istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione è rappresentato, ai sensi del testo previgente dell’articolo 175 c.p.p., comma 2-bis, dal trentesimo giorno a partire dalla data della consegna allo Stato, non operando autonomamente la limitazione del trentesimo giorno a far data dalla conoscenza del provvedimento dell’autorità giudiziale italiana». In conclusione, secondo la Cassazione, sulla base del citato principio l’ordinanza deve essere annullata con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 10 luglio – 4 settembre 2018, numero 39739 Presidente Dovere – Relatore Pavich Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 19 dicembre 2017 la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l’istanza di restituzione in termine avanzata da S.S.V. per l’impugnazione avverso la sentenza contumaciale emessa dal Tribunale di Brescia in data 20 gennaio 2010 o, quanto meno, quella emessa dalla Corte d’appello di Brescia i data 12 novembre 2010, con cui il S. veniva condannato per reati ex articolo 73, d.P.R. 309/1990. Nel detto provvedimento, la Corte bresciana ha evidenziato la mancanza di elementi e di allegazioni circa il momento in cui il S. , dichiarato latitante nel corso del procedimento e assistito da un difensore d’ufficio, sarebbe venuto a conoscenza della condanna emessa a suo carico ciò che, osserva la Corte distrettuale, non consente di conoscere la decorrenza del termine per presentare l’istanza e, quindi, la tempestività della stessa. 2. Avverso tale decisione il S. , per il tramite del suo difensore di fiducia, propone ricorso lamentando a violazione di legge con riferimento all’articolo 175, comma 2, cod.proc.penumero , per avere la Corte di appello omesso di considerare che il termine di trenta giorni a disposizione del condannato per far valere le proprie doglianze avverso la ritualità della sentenza e delle garanzie di difesa doveva decorrere, nella specie, dalla consegna allo Stato italiano del S. che era stato estradato nel nostro Paese dalla Colombia, su richiesta della Procura generale presso la Corte d’appello di Brescia , e per avere erroneamente ritenuto che l’istanza difensiva, proposta per la restituzione nel termine, fosse tardiva nonché con riferimento alla declaratoria d’inammissibilità, atteso che non ricorreva nella specie alcuna delle ipotesi di cui all’articolo 591 cod.proc.penumero b manifesta illogicità della motivazione in ordine alla dichiarata inammissibilità, laddove il giudice era tenuto a compiere ogni necessaria verifica in ordine alla tempestività della proposizione dell’istanza e, nella specie, doveva tenere conto di quanto stabilito dall’articolo 175, comma 2-bis, ultimo periodo, cod.proc.penumero , circa la decorrenza dei termini per la proposizione dell’appello in caso di estradizione. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Con memoria difensiva depositata in data 19 marzo 2018, il difensore del ricorrente ha ulteriormente illustrato e argomentato le ragioni del proprio ricorso, insistendo per l’accoglimento dello stesso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e, per l’effetto, l’ordinanza impugnata dev’essere annullata. Va premesso che ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, numero 67, fra i quali rientra sicuramente quello nell’ambito del quale l’odierno ricorrente è stato condannato, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall’articolo 175, comma secondo, cod. proc. penumero nel testo previgente cfr. Sez. U, numero 36848 del 17/07/2014 - dep. 03/09/2014, Burba, Rv. 259992 . 2. Tanto premesso, sulla scia di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale cfr. Sez. 4, Sentenza numero 4904 del 27/11/2014, dep. 2015, Lamcja, Rv. 262027 Sez. 3, numero 2320 del 21/11/2012 - 2013, S., Rv. 254167 , va rilevato che il termine di trenta giorni dalla consegna allo Stato italiano, concesso alla parte per proporre le proprie censure avverso il provvedimento legittimante la procedura di consegna, costituisce una garanzia che si aggiunge al termine ordinariamente fissato a partire dalla data di avvenuta conoscenza del provvedimento di condanna. Tale lettura della normativa - afferma la richiamata e qui condivisa giurisprudenza - risponde all’evidente volontà del legislatore di assicurare alla persona detenuta in territorio estero, e dunque in condizione di maggiore difficoltà, la possibilità di esercitare pienamente le proprie difese, una volta giunta nel territorio dello Stato, avvalendosi dell’assistenza tecnica che lo Stato comunque assicura. Sia il testo della disciplina applicata sia la ratio sopra esposta contrastano con l’interpretazione fornita dalla Corte di appello, che non ha considerato l’avvenuta estradizione del S. e che, errando, ha attribuito rilievo alla conoscenza del provvedimento da impugnare anteriormente alla decorrenza del termine concesso dall’ordinamento per l’esercizio del diritto di difesa ex articolo 175 c.p.p., comma 2-bis, che nel testo previgente provvedeva in tal senso non solo con riferimento al decreto penale di condanna, ma altresì alla sentenza contumaciale. 3. Va pertanto ribadito il principio secondo cui, per la persona che al momento della notificazione dell’atto giudiziale si trovi in stato di custodia all’estero, il termine finale entro cui far valere l’istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione è rappresentato, ai sensi del testo previgente dell’articolo 175 c.p.p., comma 2-bis, dal trentesimo giorno a partire dalla data della consegna allo Stato, non operando autonomamente la limitazione del trentesimo giorno a far data dalla conoscenza del provvedimento dell’autorità giudiziale italiana. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono l’ordinanza deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Brescia che procederà, in applicazione del principio fissato con la presente decisione, a nuovo esame. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Brescia.