Il diritto di surroga dell’INAIL non può estendersi al danno non coperto dalla garanzia assicurativa ma può avere ad oggetto solo le somme corrisposte a titolo di danno patrimoniale e di danno biologico permanente. Le somme corrisposte a titolo di danno non patrimoniale di diversa specie non possono essere indennizzate in sede previdenziale.
Lo sostiene la Corte di Cassazione nella sentenza 13393/18, depositata il 29 maggio. La fattispecie. Una donna conveniva in giudizio colei che guidava l’auto che l’aveva tamponata e l’assicurazione. Nella stessa causa interveniva l’INAIL che aveva riconosciuto l’incidente come infortunio sul lavoro in itinere l’Istituto chiedeva, previa surrogazione nel diritto dell’assicurata verso i responsabili, che questi ultimi fossero condannati a rimborsargli la somma corrisposta alla vittima dell’incidente. La Corte d’Appello di Ancona riduceva l’importo della somma dovuta dall’assicurazione e dalla responsabile del sinistro e accoglieva la domanda di surroga dell’INAIL nei limiti della somma versata alla danneggiata a titolo di danno biologico permanente. L’INAIL ricorre in Cassazione. Surroga va accolta anche per l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta? Il ricorrente contesta che i Giudici di secondo grado prima affermano che la surroga dell’INAIL può avere ad oggetto esclusivamente le poste di danno spettanti al danneggiato nei confronti del terzo responsabile che siano ricomprese nell’assicurazione sociale quindi, danno patrimoniale e danno biologico permanente . Affermano, però anche che, nel caso in questione, il fatto che sia stata accolta la domanda di rimborso delle somme erogate a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta avrebbe comportato la diminuzione dell’importo risarcitorio spettante al danneggiato a titolo di danno non patrimoniale. In altre parole, secondo l’INAIL, in relazione alla somma liquidata a titolo di rimborso per spese mediche sostenute dalla danneggiata la sua rivalsa avrebbe potuto essere accolta si tratterebbe, infatti, di una voce di danno emergente e rientrerebbe, pertanto, nella tipologia di pregiudizi indennizzati dall’INAIL. L’Istituto conclude sostenendo che l’azione surrogatoria avrebbe dovuto essere parzialmente accolta anche per le somme corrisposte a titolo di indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, essendo questa funzionale al risarcimento del danno patrimoniale subito dall’infortunato a causa della perdita della retribuzione nel periodo di astensione forzata dal lavoro. Risarcimento solo per danno patrimoniale e danno biologico permanente. Secondo la Corte di Cassazione il ricorso non merita accoglimento il diritto di surroga dell’INAIL non può estendersi al danno non coperto dalla garanzia assicurativa ma può avere ad oggetto solo le somme corrisposte a titolo di danno patrimoniale e di danno biologico permanente. Le somme corrisposte a titolo di danno non patrimoniale di diversa specie non possono essere indennizzate in sede previdenziale. Azione surrogatoria l’INAIL deve aver indennizzato lo stesso pregiudizio patito dalla vittima e non pregiudizi diversi. I Supremi Giudici concludono ricordando che presupposto dell’azione surrogatoria è che l’assicuratore sociale abbia indennizzato il medesimo pregiudizio patito dalla vittima e non pregiudizi diversi. Esso, perciò non può esercitare verso il responsabile un diritto diverso da quello nella cui titolarità è subentrato, aggredendo, attraverso l’azione surrogatoria, somme liquidate alla vittima a titolo di risarcimento di un pregiudizio non coincidente con quello indennizzato. In definitiva, mancando i presupposti per il subentro dell’INAIL nella posizione creditoria della vittima, l’eventuale indebita attribuzione all’Istituto della prestazione dovuta dalla responsabile e dal suo assicuratore avrebbe comportato, per un verso, la mancata riparazione del danno subito dalla danneggiata e, per altro verso, una indebita locupletazione dell’istituto.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 2 marzo – 29 maggio 2018, numero 13393 Presidente Vivaldi – Relatore Spaziani Fatti di causa D.B.A. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, M.M.P. e la UnipolSai Assicurazioni s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito in conseguenza dell’incidente stradale del 15 giugno 2005, allorché, mentre era alla guida della sua autovettura, era stata tamponata da quella condotta da M.M.P. . Intervenne in giudizio l’Inail, il quale, premesso di aver riconosciuto l’incidente come infortunio sul lavoro in itinere, domandò, previa surrogazione nel diritto dell’assicurata verso i responsabili, la condanna di questi ultimi a rimborsargli la somma corrisposta alla D.B. , a cui aveva pagato l’importo complessivo di Euro 10.860,03, di cui Euro 7.226,76 a titolo di indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, Euro 3.524,82 a titolo di indennizzo del danno biologico permanente nella misura del 6 per cento ed Euro 108,45 a titolo di spese mediche. Il Tribunale accolse parzialmente la domanda risarcitoria proposta dalla danneggiata cui riconobbe la somma di Euro 6.824,00 a titolo di risarcimento del danno alla persona e la somma di Euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da spese mediche e rigettò la domanda dell’Inail. La Corte di Appello di Ancona - adita con impugnazione principale dall’Inail e con impugnazione incidentale dall’UnipolSai Assicurazioni s.p.a. - le ha parzialmente accolte entrambe, per un verso riducendo all’importo di Euro 1.850,00 la somma dovuta dalla società di assicurazione e dalla responsabile a titolo di spese mediche per altro verso accogliendo la domanda di surroga dell’Inail nei limiti della somma di Euro 3.524,82, versata alla danneggiata a titolo di indennizzo del danno biologico permanente. Per quanto ancora interessa, con precipuo riferimento all’impugnazione principale con cui l’Inail aveva lamentato il mancato accoglimento della domanda di surroga in ordine alle somme corrisposte a titolo di indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta e di indennizzo del danno biologico permanente , la Corte territoriale ha osservato che, per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione volte ad affermare il principio della non comprimibilità del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale, l’Inail, nel momento in cui agisce con l’azione surrogatoria ex articolo 1916 c.c., non ha diritto di recuperare il costo delle prestazioni erogate su ogni somma dovuta all’assicurato a titolo di risarcimento, essendo subentrato nel diritto e nell’azione di quest’ultimo con riferimento alle sole voci di danno coperte dall’assicurazione sociale, limitate al danno patrimoniale e al danno biologico permanente che, pertanto, nel caso di specie, poteva formare oggetto di surroga soltanto la somma dovuta dal responsabile a titolo di risarcimento del danno biologico permanente trattandosi di danno coperto dalla garanzia assicurativa mentre la surroga stessa doveva essere esclusa in relazione a tutte le altre poste di danno non patrimoniale ed in particolare in relazione a quelle spettanti a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo , trattandosi di componenti del danno spettanti al danneggiato nei confronti del terzo responsabile estranee alla copertura assicurativa. Ricorre per cassazione l’Inail affidandosi ad un unico motivo di censura. Gli intimati non svolgono attività difensiva in questa sede. L’istituto ricorrente ha depositato memoria per l’udienza. Ragioni della decisione 1. L’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’articolo 360 numero 3 c.p.c., violazione dell’articolo 1916 c.c. e dell’articolo 142 d.lgs. numero 209 del 2005. Il ricorrente deduce che la Corte di Appello, dopo aver correttamente affermato, in via di principio, che la surroga dell’Inail può avere ad oggetto esclusivamente le poste di danno spettanti al danneggiato nei confronti del terzo responsabile che siano ricomprese nell’assicurazione sociale vale a dire il danno patrimoniale e il danno biologico permanente , avrebbe tuttavia errato nel ritenere che, nel caso di specie, l’accoglimento della domanda di rimborso delle somme erogate a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta avrebbe comportato l’erosione dell’importo risarcitorio spettante al danneggiato a titolo di danno non patrimoniale. Evidenzia che a carico del responsabile era stata liquidata, oltre alla somma di Euro 3.299,18 dovuta a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo, anche la somma di Euro 1.850,00 dovuta a titolo di rimborso per le spese mediche sostenute dalla danneggiata. Sostiene che mentre la prima somma non poteva formare oggetto di surroga in quanto relativa ad una componente del danno non patrimoniale non coperta dall’assicurazione sociale , in relazione alla seconda ben avrebbe potuto essere accolta la rivalsa dell’istituto, integrando essa una posta di danno patrimoniale emergente, e rientrando pertanto nella tipologia dei pregiudizi indennizzati dall’Inail. L’azione surrogatoria avrebbe quindi dovuto essere parzialmente accolta nei limiti dell’importo di Euro 1.850,00 anche per le somme corrisposte a titolo di indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, essendo questa funzionale al risarcimento del danno patrimoniale subito dall’infortunato a causa della perdita della retribuzione nel periodo di astensione forzata dal lavoro. 2. Il motivo è infondato. 2.1. Deve, in via generale, ricordarsi che, tenuto conto delle pronunce della Corte Costituzionale con cui è stato escluso il diritto dell’assicuratore sociale di recuperare il costo delle prestazioni erogate all’infortunato sulle somme dovute dal responsabile a titolo di risarcimento di pregiudizi non patrimoniali estranei alla copertura assicurativa Corte Cost. numero 319 del 1989 Corte Cost. numero 356 del 1991 Corte Cost. numero 485 del 1991 , si è consolidato presso questa Corte l’orientamento secondo il quale l’azione surrogatoria esercitata dall’Inail contro il soggetto responsabile del fatto dannoso riconosciuto come infortunio sul lavoro articolo 1916 c.c. ovvero contro l’assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale se l’infortunio deriva da fatto che dà luogo a questo tipo di responsabilità articolo 142 d.lgs. numero 209 del 2005 , incontra un preciso limite, oltre che nell’ammontare del risarcimento dovuto dal terzo responsabile, anche nella tipologia delle varie componenti di danno liquidate a suo carico, dovendosi distinguere tra le voci di danno coperte dall’assicurazione sociale da quelle ad essa estranee cfr., tra le altre, Cass. 16/06/2001, numero 8182 Cass. 04/11/2003, numero 16519 Cass. 29/09/2005, numero 19150 Cass. 05/05/2010, numero 10834 . Il diritto di surroga dell’Inali, in altre parole, non può estendersi al danno non coperto dalla garanzia assicurativa ma, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 23 febbraio 2000, numero 38, che ha disposto la cd. socializzazione del danno biologico, può avere ad oggetto soltanto le somme corrisposte a titolo di danno patrimoniale e di danno biologico permanente, non anche quelle corrisposte a titolo di danno non patrimoniale di diversa specie danno biologico temporaneo, danno morale ecc. , le quali integrano componenti del complessivo risarcimento liquidato in favore del danneggiato che non possono formare oggetto di indennizzo in sede previdenziale. 2.2. Ciò premesso in generale, con particolare riguardo alle somme pagate a titolo di indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, ai sensi dell’articolo 68 d.P.R. numero 1124 del 1965, questa Corte ha affermato che non sussiste il limite dell’ammontare del risarcimento liquidato a carico del terzo responsabile, in quanto l’Inail ha sempre diritto di surrogarsi nel diritto dell’infortunato al risarcimento del danno da perdita della retribuzione sebbene questi non abbia esercitato tale diritto verso il responsabile. È stato al riguardo osservato, precisamente, che con tale prestazione l’Inail indennizza lo specifico danno patrimoniale consistente nel lucro cessante da perdita del salario a causa dell’infermità generata dall’infortunio e che dunque la corresponsione dell’indennizzo avviene in presenza di un fatto l’assenza dal lavoro che costituisce un pregiudizio civilisticamente rilevante del quale la vittima ha diritto di essere risarcita pertanto, una volta erogata la prestazione, l’Inail è sempre surrogato nel diritto della vittima verso il responsabile, non assumendo rilievo la circostanza che la vittima stessa, avendo continuato a ricevere la retribuzione nel periodo di assenza dal lavoro, non abbia neppure percepito di aver patito quello specifico danno patrimoniale e non ne abbia neppure chiesto il risarcimento al responsabile Cass. 12/02/2018, numero 3296 . 2.3. È peraltro evidente che, poiché mediante il pagamento dell’indennità giornaliera ex articolo 68 d.P.R. numero 1124 del 1965, l’istituto assicuratore indennizza il danno patrimoniale da perdita della retribuzione nel periodo di assenza dal lavoro, esso subentra alla vittima nella titolarità del diritto al risarcimento di tale specifico pregiudizio la surrogazione costituisce infatti una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento del danno sorto in capo alla vittima per effetto del fatto illecito cfr. la citata Cass. 12/02/2018, numero 3296 . Ne consegue che l’istituto assicuratore non può esercitare verso il responsabile un diritto diverso da quello nella cui titolarità è subentrato, aggredendo, attraverso l’azione surrogatoria, somme liquidate alla vittima a titolo di risarcimento di un pregiudizio non coincidente con quello indennizzato. Presupposto necessario della surrogazione è, infatti, che l’assicuratore sociale abbia indennizzato il medesimo pregiudizio patito dalla vittima e non pregiudizi diversi Cass. 26/06/2015, numero 13222 Cass. 30/08/2016, numero 17407 . 2.4. Appare dunque conforme a diritto il dispositivo della sentenza impugnata con cui è stata rigettata la domanda dell’Inail di rimborso delle somme corrisposte a titolo di indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, pur dovendosi correggere la motivazione, ex articolo 384, ultimo comma, c.p.c., nel senso di precisare che, per effetto della surrogazione nello specifico diritto dell’assicurato al risarcimento del danno patrimoniale da perdita della retribuzione, l’istituto non solo non poteva aggredire l’importo liquidato alla vittima a titolo di danno biologico temporaneo pregiudizio non coperto dall’assicurazione sociale ma non poteva aggredire neppure l’importo liquidato a titolo di spese mediche, il quale, pur integrando una posta di danno patrimoniale emergente come tale indennizzabile dall’Inail ex articolo 87 ss. d.P.R. numero 1124 del 1965 , nella fattispecie costituiva un pregiudizio diverso da quello concretamente indennizzato, e dunque una perdita patrimoniale non ristorata dall’assicuratore sociale, al cui risarcimento la vittima continuava ad avere diritto, di tal che - in difetto dei presupposti per il subentro dell’Inail nella posizione creditoria della vittima - l’eventuale indebita attribuzione all’Inail della prestazione dovuta dalla responsabile e dal suo assicuratore avrebbe comportato, per un verso, la mancata riparazione del danno subito dalla danneggiata e, per l’altro, l’indebita locupletazione dell’istituto. Il ricorso va pertanto rigettato. 3. La mancata difesa degli intimati esime la Corte dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. 4. Ai sensi dell’articolo 13 comma 1-quater del d.P.R. numero 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’articolo 13 comma 1-quater del d.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, della l. numero 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.