Accertamento del tasso alcolemico: il personale sanitario come longa manus della polizia giudiziaria

L’accertamento del tasso alcolemico nei confronti del conducente che cagioni un sinistro stradale può essere effettuato direttamente dalla polizia giudiziaria, attraverso apposito esame spirometrico, oppure mediante procedure cliniche e analitiche, come il prelievo ematico, presso la struttura sanitaria.

Così la Corte di Cassazione con sentenza numero 24096/18 depositata il 29 maggio. Il caso. Il Procuratore generale di Trieste ricorreva avverso la sentenza della Corte d’Appello, confermativa della pronuncia di primo grado, che aveva assolto l’indagato, perché il fatto non sussiste, del reato di guida in stato di ebbrezza, ex articolo 186 c.d.s Quest’ultimo, trovandosi alla guida di un’autovettura di proprietà di terzi, nei pressi di una curva perdeva il controllo del mezzo che impattava contro un albero e si ribaltava. Giunto in ospedale con l’ambulanza veniva sottoposto, previo consenso, a prelievo ematico su espressa richiesta della polizia municipale, per accertare il tasso alcolemico, risultato superiore a 1,5 grammi per litro. Lamentava poi il ricorrente l’intempestività dell’eccezione di nullità generale a regime intermedio conseguente al mancato avviso all’indagato di poter nominare, in tale situazione, un difensore di fiducia. La natura dell’accertamento e l’obbligo dell’avviso all’indagato. Ribadisce la Suprema Corte che, nel caso di conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche, l’accertamento del tasso alcolemico può essere effettuato direttamente sul luogo dalla polizia stradale attraverso l’esame spirometrico, oppure mediante procedure cliniche o analitiche, come l’esame di liquidi biologici, presso la struttura sanitaria. In quest’ultimo caso sussiste l’obbligo di previo avviso all’indagato conducente di farsi assistere da un difensore di fiducia in relazione al prelievo ematico volto all’accertamento del tasso alcolemico ed eseguito in ospedale, ex articolo 114 disp. att. c.p.p., qualora l’esecuzione di esso non avvenga secondo ordinari protocolli sanitari ma sia automaticamente richiesta dalla polizia giudiziaria per acquisire la prova del reato nei confronti di tale soggetto indiziato. La nullità generale del mancato avviso. Inoltre, sulla doglianza del ricorrente relativa al termine entro il quale deve essere eccepita la nullità generale a regime intermedio derivante dal mancato avviso all’indagato, fondamentale è il principio del Supremo Collegio, espresso già Sezioni Unite, secondo cui «la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all’esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’articolo 114 disp. att. c.p.p., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli articolo 180 e 182, comma 2, secondo periodo, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado». Pertanto, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 20 marzo – 29 maggio 2018, numero 24096 Presidente Piccialli – Relatore Dawan Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore generale di Trieste ricorre avverso la sentenza resa il 3 aprile 2017 dalla Corte di appello di Trieste confermativa di quella del Tribunale di Pordenone che aveva assolto R.G. , ai sensi dell’articolo 530 cod. proc. penumero , perché il fatto non sussiste, dal reato di cui all’articolo 186, comma 2 lett. c e comma 2 bis, d.lgs. cod. strada. 2. Verso le 8.30 del omissis , il ricorrente, alla guida di autovettura di proprietà di terzi, in corrispondenza di una curva, perdeva il controllo del mezzo che impattava contro un albero e si ribaltava. Accompagnato in ambulanza in ospedale, su espressa richiesta della Polizia Municipale presso la stessa struttura sanitaria, veniva eseguito, previo consenso del R. , il prelievo ematico per accertare il tasso alcolemico, risultato pari a 1,92 g/l. 3. Con un unico motivo, lamenta inosservanza o erronea applicazione di norme penali. I Giudici di primo e di secondo grado hanno travisato il contenuto della nota pronuncia delle Sezioni Unite numero 5396/2015, Rv 263025 , così pervenendo ad una soluzione errata sia sul piano giuridico che sul piano logico. La citata sentenza riguarda, a dire del ricorrente, unicamente l’accertamento a mezzo di etilometro, come tale compiuto direttamente dalla polizia giudiziaria, e non già il caso in cui questo avvenga in ospedale sia pur su richiesta della polizia giudiziaria. In tal senso, rileva che l’articolo 114 disp. att. cod. proc. penumero grava dell’onere dell’avviso unicamente la polizia giudiziaria e non certo il sanitario che procede al prelievo il quale ha soltanto l’obbligo - stabilito dai protocolli sanitari - di acquisire il consenso dell’interessato. Ribadisce che l’articolo 186, comma 5, cod. strada deve essere inteso come norma speciale per le ragioni già espresse negli anzidetti motivi d’appello. La soluzione proposta dalla Corte territoriale urta contro il dato di fatto che il trasporto in ospedale avviene ad opera dei sanitari e che la polizia non è presente né potrebbe esserlo alla successiva attività medica finalizzata al prelievo. Prospetta altresì ulteriori problemi d’ordine pratico quale quello del soggetto che, giunto in ospedale privo di conoscenza, subisca il prelievo ematico a seguito di richiesta della polizia giudiziaria in tal caso, l’avviso, che ha natura recettizia, non potrebbe mai essere dato sicché ne deriverebbe l’impunità proprio per coloro che maggiormente mettono a repentaglio l’incolumità degli altri utenti della strada. 3.1. La doglianza involge anche il termine entro il quale deve essere eccepita la nullità generale a regime intermedio scaturita dal mancato avviso, condividendo egli la conclusione cui è pervenuta una pronuncia della Suprema Corte Sez. 3, numero 41063/2015 , successiva alla citata sentenza delle Sezioni Unite, ove si afferma che detta nullità va eccepita, secondo la previsione dell’articolo 182 cod. proc. penumero , prima del compimento dell’atto o, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, dovendo identificarsi tale momento nel primo atto del procedimento nel quale è possibile proporre detta eccezione. Il ricorrente P.G. sostiene, pertanto, che la tesi fatta propria dalla Corte territoriale sia tutt’altro che pacifica, posto che, nel caso in esame, il primo atto rilevante sarebbe la notifica dell’avviso ex articolo 415 bis codice di rito mentre l’eccezione in questione venne formulata successivamente. 4. Il difensore di R.G. ha presentato, in data 13 marzo 2018, una memoria ai sensi dell’articolo 121 cod. proc. penumero , in cui, richiamando le condivise argomentazioni della sentenza della Corte di appello, sostiene l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso del Procuratore generale di Trieste. 4.1. Precisa che il motivo sulla tardività dell’eccezione di nullità è inammissibile poiché il Procuratore generale non lo aveva proposto nell’atto di appello avverso la sentenza di primo grado. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. La natura degli accertamenti esperiti ai sensi dell’articolo 186, comma 5, cod. strada, nel caso di conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, è stata ampiamente dibattuta in giurisprudenza, sotto il profilo del loro valore probatorio allorché vengano espletati a seguito di richiesta degli organi di polizia. Com’è noto, l’accertamento del tasso alcolemico può essere effettuato direttamente dalla polizia giudiziaria, mediante esame spirometrico, avvalendosi cioè di apposito apparecchio di misurazione in dotazione c.d. etilometro , oppure mediante le procedure cliniche e analitiche in uso alla struttura sanitaria o l’esame dei liquidi biologici. Proprio con riferimento a tale seconda ipotesi, si è - anche di recente stabilito che sussiste l’obbligo di previo avviso all’indagato coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli articolo 356 cod. proc. penumero e 114 disp. att. cod. proc. penumero , in relazione al prelievo ematico, presso una struttura sanitaria, finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria cfr. sez. 4 numero 3340 del 22/12/2016 Ud. dep. 23/01/2017 , Rv. 268885 numero 53293 del 27/09/2016, Rv.268690 sez. F. numero 34886 del 06/08/2015, Rv. 264728 . Tale indirizzo deve qui essere ribadito. 3. Il diritto di difesa costituisce la ratio dell’obbligo disciplinato dall’articolo 114 disp. att. cod. proc. penumero , la cui violazione determina una nullità ai sensi del combinato disposto degli articolo 178 lett. c e 356, cod. proc. penumero , in ordine al quale si rinvia all’orientamento, ormai consolidato, della Suprema Corte cfr. Sez. U. numero 5396 del 29/01/2015, P.G. in proc. Bianchi . Ove, come nel caso di specie, l’esecuzione del prelievo da parte del personale medico non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia espressamente richiesta dalla polizia giudiziaria al fine di acquisire la prova del reato nei confronti di soggetto già indiziato, il personale richiesto finisce per agire come vera e propria longa manus della polizia giudiziaria e, anche rispetto a tale accertamento, scatteranno le garanzie difensive sottese all’avviso di cui all’114 disp. att. cod. proc. penumero cfr., in termini, sez. 4 numero 3340 del 22/12/2016 Ud. dep. 23/01/2017 , Tolazzi . In tale ipotesi, la polizia giudiziaria si avvale di una facoltà espressamente attribuita dalla legge. L’articolo 348 co. 4, cod. proc. penumero prevede infatti che la polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera”, precisandosi che il ricorso alla collaborazione di tali ausiliari non richiede che costoro siano individuati con l’osservanza delle forme e delle modalità previste per la nomina del consulente tecnico del pubblico ministero cfr. sez. 3 numero 16683 del 05/03/2009, Rv. 243462 numero 5818 del 10/11/2015 c.c dep. 12/02/2016 , Rv. 266267 . In caso di incidente stradale, la polizia giudiziaria, allorché la persona sulla quale si siano già addensati indizi di reità, con riferimento alle condotte descritte dall’articolo 186 cod. strada, sia trasferita in ospedale, ma non sottoposta ad autonomo intervento di soccorso e cura, può anche decidere, anche solo per ragioni organizzative, di non procedere con l’esame spirometrico ma di delegare l’accertamento del tasso alcolemico al personale sanitario che ha ricevuto il soggetto. L’avviso, obbligatorio in tal caso, potrà essere dato anche dal personale sanitario richiesto, atteso che esso non necessita di formule sacramentali, ma deve essere idoneo a raggiungere lo scopo che è quello di avvisare colui che non possiede conoscenze tecnico-processuali che tra i suoi diritti vi è la facoltà di nominare un difensore che lo assista durante l’atto cfr. sez. 4 numero 15189 del 18/01/2017, Rv. 269606 sez. 3 numero 23697 dell’01/03/2016, Rv. 266825 . La necessità dell’avviso non è ricollegata alla tipologia dell’accertamento esperito esame spirometrico o clinico ma alla funzione dell’atto e alla sua esclusiva vocazione probatoria. L’obbligo di dare l’avviso ai sensi dell’articolo 114 disp. att. cod. proc. penumero sussisterà, pertanto, non solo nel caso - del tutto pacifico - in cui la polizia giudiziaria proceda all’accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro, ai sensi dell’articolo 186 comma 4, cod. strada, ma anche in quello in cui essa opti per la delega di tale verifica al personale sanitario, ex articolo 186 comma 5, allorché il conducente di un veicolo coinvolto in un incidente stradale sia sottoposto a cure mediche. In tale ipotesi, ove l’esame clinico sia stato condotto su richiesta della polizia nei confronti di soggetto già indiziato di una condotta rilevante ai sensi dell’articolo 186 cod. strada, l’accertamento dovrà essere considerato alla stregua di un vero e proprio atto d’indagine, per il quale, quindi, opereranno le garanzie processuali proprie di tale categoria di atti e, tra queste, l’obbligo dell’avviso di cui all’articolo 114 disp. att. cfr. sez. 4, numero 51284 del 10/10/2017 . Una soluzione di segno contrario, quale quella prospettata dal PG ricorrente, significherebbe ammettere la possibilità che, in taluni ambiti del diritto penale, possano essere compresse le garanzie difensive che il codice di rito prevede in ogni caso in cui emergano a carico di un soggetto indizi di reato. 4. L’impugnata sentenza della Corte di appello di Trieste è pienamente allineata ai principi sinora esposti. Essa ribadisce che l’accertamento del tasso alcolemico non era stato svolto nell’ambito di protocolli medici, per un’autonoma valutazione dei sanitari in ordine ad esigenze diagnostiche e terapeutiche, ma esclusivamente in esecuzione della specifica richiesta pervenuta dalla polizia giudiziaria ex articolo 186, comma 5, sul presupposto dell’esistenza di indizi, a carico del R. , del reato di guida in stato di ebbrezza. È, pertanto, del tutto corretta la conclusione, assunta dalla sentenza della Corte di appello di Trieste, che il controllo espletato dai sanitari avesse finalità investigativa e non terapeutica, considerato altresì che non è emerso, né è stato allegato, che il soggetto, nell’occorso, sia stato sottoposto ad esami clinici o di altra natura correlati ad indagini diverse rispetto alla verifica alcolemica e tossicologica. 5- Infondata è altresì la doglianza del ricorrente sulla intempestività dell’eccezione di nullità generale a regime intermedio conseguente al mancato avviso. La più volte citata sentenza delle Sezioni Unite numero 5396/2015 ha, sul punto, enunciato il seguente principio di diritto che il Collegio condivide La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all’esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’articolo 114 disp. att. cod. proc. penumero , può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli articolo 180 e 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. penumero , fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado. P.Q.M. Rigetta il ricorso.