Il Tribunale di Milano sul privilegio generale per l’IVA di rivalsa ed il contributo alla cassa previdenza

Con una circolare del 23 gennaio 2018 il Tribunale di Milano si è espresso sulla questione posta dal comma 474 dell’unico articolo della Legge di Bilancio 2018 relativa alla collocazione in privilegio generale, ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., dell’IVA di rivalsa e del contributo cassa per i crediti professionali che godono del suddetto privilegio.

La questione. Il Tribunale di Milano, attraverso la circolare del 23 gennaio 2018, si è occupato della questione relativa al riconoscimento del privilegio generale all’IVA di rivalsa ed alla cassa previdenza in seguito all’introduzione del comma 474 dell’art. 1 della Legge di Bilancio. Il Tribunale ha premesso che per le verifiche concluse, non vi è certamente possibilità di riproporre in via tardiva la questione per i crediti già ammessi in quanto a tale operazione si oppone la formazione sicura del giudicato endofallimentare . Inoltre è stato evidenziato che la soluzione c.d. processualistica, che contempla la possibilità di riconoscere l’applicabilità di tale disposizione a qualsiasi procedimento di accertamento del passivo non ancora del tutto concluso verifiche ancora aperte e tardive ancora possibili crea una possibile discrasia all’interno dello stesso fallimento, producendo una situazione di disparità di trattamento immediatamente percepibile e di rilievo costituzionale . Giurisprudenza di legittimità e soluzione. Dopo tali premesse il Tribunale, per risolvere la questione, ha preso in considerazione gli orientamenti giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte di Cassazione Cass. n. 13887/17 Cass. n. 1034/17 Cass. SS.UU. 5685/15 Cass. n. 17876/13 Cass. n. 8222/11 in ordine alla natura concorsuale del credito di rivalsa IVA ed alla natura della prestazione quale evento generatore del credito IVA, nonché in ordine all’interpretazione delle norme attributive di privilegio generale ed alla non retroattività e non interpretatività di tali norme. Dalla valutazione di quanto prospettato dalle citate decisioni della Cassazione il Tribunale ha ritenuto di riconoscere l’operatività del privilegio generale per Iva di rivalsa e Cassa previdenza relativi solo a crediti professionali maturati successivamente all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018 .

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