L'insegnante ovvero l'istituto scolastico è responsabile per il fatto illecito dell'allievo se non fornisce a la prova di aver esercitato la sorveglianza sullo stesso allievo con una diligenza diretta ad impedire il fatto cioè, quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere e/o b la prova di aver adottato le più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli alunni in tale ipotesi si verte in ambito di fatto imprevedibile e, come tale, esente da responsabilità . Il danno biologico consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica intesa come bene a sè stante è sempre presente in caso di accertata invalidità e prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito. Tale profilo di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità in tutte le forme sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc. , e deve essere risarcito indipendentemente dall'esistenza o meno di un ulteriore danno patrimoniale o morale. Il caso. Un alunno del Circolo Didattico X, nel corso di una lezione, veniva spintonato da un suo compagno, perdeva l'equilibrio, urtava violentemente un banco e riportava lesioni fisiche. I genitori del bambino, per se stessi e nella predetta qualità, convenivano in giudizio il Circolo Didattico X ed il Ministero della Pubblica Istruzione, affinché fossero condannati a versare in loro favore una somma corrispondente ai danni biologico, morale ed esistenziale patiti. Dall'iscrizione a scuola deriva un vincolo negoziale. L'accoglimento della domanda di iscrizione di un allievo da parte di un istituto scolastico, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale tra il medesimo allievo e l'istituto scolastico Cass. Civ. numero 3680/2011, Cass. Civ., numero 2272/2005, Cass. Civ. numero 16947/2003 . In ragione del predetto vincolo, lo scolaro viene consegnato all'istituto e, in particolare, all'insegnante che, sino al completo espletamento delle attività didattiche, saranno chiamati ad adempiere l'obbligazione di vigilanza. La vigilanza dell'insegnante è un'obbligazione contrattuale. La vigilanza dell'insegnante, dunque, altro non è che l'adempimento di una specifica obbligazione contrattuale consistente nella prestazione di vigilanza sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui egli frequenta l'istituto e svolge attività scolastiche. Tuttavia, non si tratta di un mero obbligo, bensì di un comportamento attivo finalizzato ad attuare tutte le cautele utili ad eliminare i rischi prevedibili ed ad attenuare i rischi imprevedibili che possano arrecare nocumento agli alunni. Nel caso di specie, il Giudice, ha chiarito che il dovere di vigilanza deve essere valutato caso per caso e si deve fondare sul raffronto tra età e grado di maturazione dell'allievo e circostanze di fatto in cui l'evento si è verificato. Danno all'allievo, responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico. La giurisprudenza consolidatasi nel tempo ha chiarito che sussiste responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico quando l'evento dannoso scaturisce dalla violazione di un obbligo specificamente contrattualmente - articolo 1218 e 2048 c.c. assunto con l'accoglimento della domanda d'iscrizione, quale, senza dubbio, è l'obbligo di custodia e vigilanza dell'alunno. Di contro, la responsabilità sarà extracontrattuale quando l'evento dannoso risulterà ascrivibile alla violazione di un dovere generico di non arrecare danni ad altri c.d. fatto illecito - articolo 2043 c.c. . Sul punto si segnala la sentenza a S.U. della Cassazione numero 9346/2002 Nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona . Presunzione di responsabilità dell'insegnante. La responsabilità dell'insegnante e dell'Istituto Scolastico per evento dannoso cagionato ad alunno sottoposto alla sua vigilanza è riconducibile alla fattispecie di cui all'articolo 2048 Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte . L'ultimo comma della norma appena citata pone in capo al docente una presunzione di responsabilità, sicché l'istitutore non risponderà del fatto dannoso soltanto quando riuscirà a dimostrare di non aver potuto far nulla per impedire l'evento dannoso. Per il giudice sussiste la responsabilità. In conclusione, il Giudice adito ha rilevato e ritenuto provato a il fatto illecito commesso dall'alunno autore della spinta, b la giovanissima età degli alunni cui corrisponde un livello di maturità assai limitato , c il momento preparatorio all'uscita da scuola, inteso come circostanza connotata da particolare agitazione degli alunni e bisognosa di specifica ed attiva vigilanza, d la mancata applicazione delle misure organizzative, pur minime, utili a mantenere la disciplina e l'ordine tra gli alunni, nonché, e la mancata prova, da parte dell'insegnante, di aver esercitato la sorveglianza con una diligenza diretta ad impedire il fatto, cioè, quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere. Danno liquidato usando le tabelle milanesi. Per effetto diretto, il Tribunale adito ha condannato il Ministero dell'Istruzione a risarcire il danno fisico e psichico patito dall'alunno, aumentato del 30% in ragione delle particolari condizioni del minore nessun risarcimento è stato riconosciuto ai genitori, sul presupposto che l'evento dannoso non ha prodotto effetti significativi nella vita degli stessi. La liquidazione degli importi è avvenuta applicando le tabelle redatte dal Tribunale di Milano.
Tribunale di Catania, sez. III Civile, sentenza 28 giugno 2011, numero 2515 Giudice Unico Dipietro Svolgimento del processo Con atto di citazione del 22/25 febbraio 2008, AA e BB,in proprio e nella qualita' di genitori esercenti la potesta' sul figlio minore CC, convenivano il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, ed il Circolo didattico omissis di , in persona del Dirigente scolastico pro tempore,esponendo che,in data 4 aprile 2006, il piccolo CC, allora alunno della classe prima sezione B plesso centrale della scuola elementare di bambino diversamente abile in quanto affetto da patologia invalidante , durante lo svolgimento della lezione di religione cattolica alla presenza dell'insegnante , aveva subito da parte di un compagnetto una spinta che gli aveva fatto sbattere violentemente la testa sul banchetto che, a seguito dell'urto, il minore si era procurato la rottura di un dente, oltre ad una condizione di sofferenza che si era protratta nel tempo che le Amministrazioni convenute erano responsabili per i danni derivati dall'evento, in quanto nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare rientrava anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che un allievo procuri ad un altro allievo un danno alla persona. Chiedevano dunque di condannare i convenuti al risarcimento dei danni, biologico, morale ed esistenziale, subiti dal loro figlio minore in conseguenza del sinistro, nonché al risarcimento del danno morale ed esistenziale patito da essi attori in proprio. Costituitosi il contraddittorio, le Amministrazioni convenute deducevano l'infondatezza della domanda attrice e ne chiedevano il rigetto. In subordine,chiedevano di chiamare in garanzia la Compagnia di Assicurazione Scuola Service Gruppo Ambiente e Scuola, contrattualmente obbligata all'assicurazione per gli infortuni degli alunni. Con provvedimento del 25 giugno 2008, veniva ammessa la chiesta chiamata in garanzia. La Piemontese Assicurazioni S.p.A. quale incorporante la REM Assicurazioni S.p.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, deduceva l'infondatezza della domanda attrice. Veniva espletata l'istruttoria con l'acquisizione di varia documentazione, con l'assunzione di una deposizione testimoniale e con lo svolgimento di una consulenza tecnica. All'udienza del 3 maggio 2011 la causa veniva posta in decisione, con l'assegnazione di termini sino al 27 giugno 2011 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Motivi della decisione La domanda attrice è parzialmente fondata. L'istruttoria espletata ha, infatti, dimostrato la fondatezza dell'assunto attoreo, e, segnatamente, la circostanza che, nel corso di una colluttazione verificatasi all'interno dell'istituto scolastico con un altro alunno,il minore CC ha subito le lesioni indicate in citazione. Costituisce un preciso elemento di prova in tal senso la deposizione resa dalla teste gia' insegnante di religione del minore CC , la quale ha confermato la veridicita' sia delle circostanze addotte a prova dagli attori avvenuta spinta del minore, in data 4 aprile 2006, da parte di un compagnetto di classe e violento urto della testa del bambino sul banchetto , sia della sua relazione di servizio del 4 aprile 2006 dalla quale risulta che il sinistro e' avvenuto alle ore 13,00 circa di quel giorno, mentre i bambini della classe prima sezione B del plesso centrale si preparavano per l'uscita dall'edificio scolastico , ed ha riferito a che, durante l'ora di religione, quasi al termine della stessa, CC ed il compagnetto hanno cominciato a darsi botte b che essa è intervenuta ed ha separato i due bambini c che l'alunno ha procurato una lesione al dente di CC d che durante l'ora di religione CC non era assistito da un insegnante di sostegno, né da un assistente e che il minore CC è un bambino diversamente abile, in quanto ha una patologia che gli fa tenere chiuse le palpebre. Orbene, sussiste la responsabilita' ex articolo 2048 c.c. delle convenute Amministrazioni per la verificazione del sinistro in questione,atteso che a il citato articolo 2048 c.c. pone una presunzione di responsabilità, a carico dell'insegnante e, per esso, dell'Amministrazione statale ex articolo 28 della Costituzione , per il fatto illecito dell'allievo, collegata all'obbligo di sorveglianza scaturente dall'affidamento e temporalmente dimensionata alla durata di esso, e la prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di aver adottato,in via preventiva, le misure organizzative idonee ad evitarlo Cass. numero 916/99 b il dovere di vigilanza dell'insegnante va commisurato all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto Cass. numero 12424/98 Cass. numero 6937/93 c nel caso di specie, l'ancora tenera età circa sei anni dei bambini della prima classe elementare sezione B del plesso centrale del circolo didattico ed il conseguente, assai limitato grado di maturazione degli alunni in questione unitamente al maggior rischio di contrasti e diverbi tra gli stessi logicamente ipotizzabile nel momento -tipicamente stimolatore del dispiegamento delle vitali energie psico fisiche degli scolari preparatorio dell'uscita dalla scuola imponevano la preventiva adozione, da parte dell'Amministrazione e dell'insegnante , di misure organizzative idonee ad evitare il fatto dannoso colluttazione tra allievi misure organizzative, queste, della cui concreta pianificazione ed effettiva attuazione non e' stata fornita alcuna univoca dimostrazione atta a superare la detta presunzione di responsabilita'ex articolo 2048 c.c. da parte dei convenuti gravati dal relativo onere probatorio d tali adeguate e non adottate misure organizzative erano, poi, tanto piu' necessarie per la tutela dell'incolumita' psico fisica del minore CC, che versava in condizioni documentalmente comprovate di diversa abilità ben note all'Amministrazione e, nonostante ciò, era privo sia di un insegnante di sostegno, sia di un assistente e in definitiva, a fronte del fatto illecito dell'allievo in danno del minore Matteo, non essendo stata fornita dalle Amministrazioni convenute la prova di aver esercitato la sorveglianza sullo stesso allievo con una diligenza diretta ad impedire il fatto cioè, quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto puo' accadere , e non risultando essere state adottate le più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli alunni, non puo' essere utilmente invocata dalle stesse convenute quell'imprevedibilità del fatto che esonera da responsabilità soltanto nelle ipotesi in cui non sia possibile evitare l'evento nonostante la sussistenza di un comportamento di vigilanza adeguato alle circostanze Cass. numero 318/90 . Al minore CC vanno quindi risarciti dai convenuti ex articolo 2048 c.c. i danni subiti in conseguenza del sinistro in oggetto. Dalla relazione di consulenza tecnica medico legale e' dato desumere a che CC e' in atto affetto da esiti di frattura dell'incisivo centrale superiore sinistro con perdita della porzione infero mediale b che sussiste il nesso di causalita' tra il sinistro del 2006 e le predette menomazioni c che da tali lesioni di natura traumatica e causalmente ascrivibili al detto sinistro sono derivati al minore CC l'inabilita' temporanea assoluta di giorni uno e l'invalidita' temporanea parziale di altri cinque giorni al 50%, nonché un danno biologico permanente inteso come menomazione dell'integrita' psico fisica della persona e comprensivo del pregiudizio per l'efficienza estetica pari al 2%. Pertanto, il minore ha diritto al risarcimento del c.d. danno biologico, consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica intesa come bene a sè stante , che è sempre presente in caso di accertata invalidità, e prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito. Tale profilo di danno condiziona infatti la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità in tutte le forme sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc. , e deve essere risarcito indipendentemente dall'esistenza o meno di un ulteriore danno patrimoniale o morale. Ai fini della liquidazione dell'accertato danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico fisica, puo' essere utilizzata la tabella al riguardo elaborata ed applicata dal Tribunale di Milano, tabella comportante il riconoscimento,per un danno biologico del 2% tenuto conto dell'eta' -sei anni di CC all'epoca del sinistro , della somma di euro 2.848,00, da incrementare del 30% a titolo di aumento personalizzato , in considerazione del particolare turbamento psichico e del significativo condizionamento negativo della sfera esistenziale e della vita di relazione subiti dal minore per le sue condizioni di diversa abilità in conseguenza dell'evento, cosi' ottenendosi la cifra di euro 3.702,40 euro 2.848,00 x 30% = euro 854,40 euro 2.848,00 + euro 854,40 = euro 3.702,40 . Per quanto riguarda il risarcimento del danno conseguente all'invalidità temporanea, possono liquidarsi in conformita' alle tabelle del Tribunale di Milano le somme di euro 100,00 al giorno per il periodo di inabilità assoluta e di euro 50,00 al giorno per il periodo di invalidità parziale al 50%, con i conseguenti, complessivi importi rispettivi di euro 100,00 e di euro 250,00. Non puo' invece essere riconosciuto agli attori AA e BB in proprio, a titolo di credito risarcitorio, un autonomo profilo di danno morale od esistenziale , in quanto, pur tenendo conto delle condizioni di diversa abilità del loro figlio Matteo, non puo' ritenersi che il sinistro in questione produttivo, a carico del minore, di un limitato danno biologico abbia significativamente inciso in negativo sulla sfera personale dei suoi genitori e sulle loro relazioni familiari tanto più che il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che le lamentate difficolta' fonatorie di CC non sono da ascrivere al trauma subito, ma alla patologia psichica preesistente da cui egli è affetto . Avuto riguardo ai vari profili di danno risarcibile riconosciuti in forza delle superiori considerazioni alla parte attrice, si ottiene, in definitiva, la complessiva somma di euro 4.052,40 euro 3.702,40 per danno biologico permanente + euro 100,00 per il periodo di inabilita' assoluta + euro 250,00 per il periodo di invalidita' parziale al 50% = euro 4.052,40 . Sulla somma di euro 4.052,40 come sopra liquidata a titolo di risarcimento del danno spettano, per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto,gli interessi legali a decorrere dalla data 2006 del sinistro e fino all'effettivo soddisfo,da calcolarsi sulla medesima somma devalutata, però,al momento del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. In accoglimento della domanda di garanzia formulata dalle Amministrazioni convenute, va dichiarato che l'Italiana Assicurazioni S.p.A. contrattualmente tenuta all'assicurazione della responsabilità civile per i danni derivanti da fatti illeciti di alunni del convenuto circolo didattico è obbligata, ai sensi dell'articolo 1917 c.c., sia a tenere indenne le stesse Amministrazioni dalle somme per sorte capitale,accessori e spese processuali che queste ultime dovranno pagare alla parte attrice in esecuzione della presente sentenza, sia a rimborsare alle parti convenute le spese processuali da liquidarsi in dispositivo da esse sostenute per resistere all'azione del danneggiato. Le spese processuali sostenute dalla parte attrice seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle Amministrazioni convenute in solido, stante il loro comune interesse nella causa. A norma dell'articolo 282 c.p.c., la presente sentenza e' provvisoriamente esecutiva. Per questi motivi Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 2880/2008 R.G.A.C., accoglie parzialmente la domanda attrice,e, per l'effetto,condanna le Amministrazioni convenute al pagamento, in favore di AA e BB nella qualita' di genitori esercenti la potesta' sul figlio minore CC , a titolo di risarcimento di danni, della somma di euro 4.052,40, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria con la decorrenza e nei modi di cui in motivazione dichiara che l'Italiana Assicurazioni S.p.A. è obbligata sia a tenere indenne le Amministrazioni convenute dalle somme per sorte capitale, accessori e spese processuali che le stesse dovranno pagare alla parte attrice in esecuzione della presente sentenza, sia a rimborsare alle parti convenute le spese processuali da esse sostenute per resistere all'azione del danneggiato, spese che liquida in complessivi euro 1.800,00, di cui euro 600,00 per diritti, euro 1.000,00 per onorario ed euro 200,00 per rimborso forfettario delle spese generali condanna le Amministrazioni convenute in solido al rimborso, in favore della parte attrice, delle spese processuali,che liquida in complessivi euro 2.665,00,in essi compresi euro 900,00 per diritti,euro 1.300,00 per onorario ed euro 275,00 per rimborso forfettario delle spese generali, oltre alle spese di consulenza tecnica già liquidate sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.