Scontri in vasca: dei danni risponde anche l'organizzatore del corso di nuoto

In caso di incidente in piscina tra due nuotatori, è tenuto al risarcimento dei danni anche il gestore del corso di nuoto.

La Terza sezione Civile della Corte di Cassazione - con la sentenza n. 6695 depositata lo scorso 23 marzo - ha confermato la responsabilità risarcitoria del nuotatore contromano e dell'organizzatore del corso di nuoto. La fattispecie. Durante una lezione di nuoto presso la piscina comunale, una donna veniva colpita al naso da un uomo, che stava nuotando nella stessa corsia ma in senso contrario al suo. Citando in giudizio sia l'uomo che il gestore del corso, la donna chiedeva che fossero condannati, in solido, al risarcimento dei danni da lei subiti. Il tribunale adito escludeva ogni responsabilità dell'uomo, affermando invece quella risarcitoria del gestore. Di diverso avviso la Corte d'appello, che condannava entrambi a risarcire la donna. Bocciato, infine, dalla Suprema Corte il ricorso del nuotatore. Non basta eseguire pedissequamente le indicazioni impartite dall'istruttore. Al riguardo, la S.C. conferma quanto affermato dal giudice di seconde cure non può escludersi alcuna responsabilità dell'uomo per il solo fatto di aver seguito le indicazioni fornite dall'istruttrice, la quale ha comunque confermato che il ricorrente stava eseguendo l'attività natatoria a delfino secondo i tempi e le prescrizioni da essa impartiti. Infatti, il danneggiante aveva la capacità di rendersi conto della pericolosità della situazione in cui stava nuotando e non poteva limitarsi ad eseguire pedissequamente quanto gli veniva indicato dall'istruttore, soprattutto se ciò, come nel caso concreto, comportava rischi per l'incolumità di altre persone . Da evitare più nuotatori nella stessa corsia in senso di marcia opposto. Infatti, proseguono i giudici di legittimità, nella vicenda in esame, sussiste sia la responsabilità del gestore - ex art. 2049 c.c. - che, nell'organizzare il corso di nuoto avrebbe dovuto predisporre modalità necessarie ad evitare gli scontri in vasca, sia del nuotatore che - ex art. 2043 c.c. - ha compiuto un'attività natatoria non improntata a criteri di perizia e diligenza. Sulla base di tali considerazioni, gli Ermellini finiscono per bocciare il ricorso del danneggiante.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 22 febbraio - 23 marzo 2011, n. 6695 Presidente Filadoro - Relatore Spagna Musso Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 2.4.98, A.M.D. conveniva innanzi al Tribunale di Alessandria C.G. ed il Gruppo Sportivo 3G Nuoto Valenza per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente avvenuto in data OMISSIS presso la piscina comunale di gestita dalla 3G Nuoto. In particolare, sosteneva l'attrice che, durante un corso di nuoto presso detta piscina, gestito appunto dalla 3G, era stata colpita al naso dal C. , il quale stava nuotando nella medesima corsia e in senso contrario al suo. Si costituiva il C. , affermando che il fatto era avvenuto non volontariamente in occasione di una pratica sportiva e chiedendo, in subordine, la condanna di L.F. , nella qualità di titolare del gruppo sportivo 3G Nuoto Valenza, a manlevarlo da ogni domanda rivolta nei suoi confronti in seguito si costituiva anche detto L. . L'adito Tribunale, con sentenza depositata in data 29.3.2004, escludeva ogni responsabilità del C. mentre affermava la responsabilità risarcitoria del gruppo sportivo 3G non regolando le spese nel rapporto tra il C. e le altre parti. Avverso detto ultimo capo della sentenza proponeva appello il C. , chiedendo la condanna dell'una o dell'altra parte o di entrambe in solido alla rifusione delle spese. Costituitisi entrambi gli appellati e proponendo la A. e il gruppo sportivo 3G appello incidentale la Corte d'Appello di Torino, con la decisione in esame depositata in data 18.10.2005 cosi statuiva rigetta l'appello principale interposto da C.G. avverso la sentenza n. 222, emessa il 24-29.3.2004 dal Tribunale i Alessandria in parziale accoglimento dell'appello incidentale interposto da M.D A. e dal Gruppo Sportivo 3G Nuoto Valenza e in parziale riforma della sentenza n. 222, emessa il 24-29.3.2004 dal Tribunale di Alessandria dichiara tenuti e condanna, in solido fra loro, C.G. e il Gruppo Sportivo 3G Nuoto Valenza a pagare a A.M.D. a titolo di risarcimento danni la somma di Euro 5.600,00 . Ricorre per cassazione il C. con tre motivi, resiste con controricorso la D. . Motivi della decisione Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 2043 c.c., comportando l'attività sportiva accettazione del rischio. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 1460 c.c. si afferma in particolare che la Corte d'Appello ha poi del tutto erroneamente ritenuto che il C. avrebbe dovuto, a fronte dell'inadempimento della 3G Nuoto Valenza, consistente nella disorganizzazione e pericolosità delle modalità con cui il corso veniva gestito, rifiutare la propria prestazione e servirsi del principio sancito dall'art. 1460 c.c., e cioè sollevare l'eccezione non rite adimplenti contractus. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 41 c.p. in relazione al nesso causale. Il ricorso non merita accoglimento in relazione - a tutte le suesposte doglianze. Deve premettersi che la Corte di merito ha, con sufficienti e logiche argomentazioni dato conto della ratio decidendi adottata in ordine alla responsabilità non solo del gruppo sportivo 3G ma anche del C. , affermando, tra l'altro, che il C. non può quindi pretendersi esente da responsabilità per il solo fatto di aver seguito le indicazioni fornite dall'istruttrice le teste V. la cui attendibilità è comunque scarsa dal momento che si tratta del soggetto che in concreto agiva per conto del Gruppo Sportivo 3G Nuovo Valenza e del cui fatto questo deve rispondere ai sensi dell'art. 204 9 c.c. ha comunque confermato che il C. stava eseguendo l'attività natatoria a delfino secondo i tempi e le prescrizioni da essa impartiti. Il C. infanti aveva la capacità di rendersi conto della pericolosità della situazione in cui stava nuotando e non poteva limitarsi ad eseguire supinamente e pedissequamente quanto gli veniva indicato dall'istruttore del Gruppo Sportivo 3G Nuoto Valenza se ciò, come era nel caso concreto, comportava rischi per l'incolumità di altre persone . Tale motivazione è senz' altro condivisibile dovendosi,. nella vicenda in esame, correttamente ritenere sussistente sia la responsabilità del Gruppo sportivo ex art. 2049 c.c. che, dell'organizzare il corso di nuoto avrebbe dovuto predisporre modalità organizzative idonee ad evitare gli scontri in vasca ad esempio evitando l'attività sportiva di più nuotatori non in un unico senso , sia del C. che, ex art. 2043 c.c., ha compiuto un'attività natatoria non improntata a criteri di perizia e diligenza. Ne consegue che, come detto, non fondati sono i motivi del ricorso in quanto, a fronte dell'esaustiva motivazione, tende a un non consentito riesame di elementi e circostanze di fatto tra cui le modalità dell'incidente e il nesso causale tra l'attività del C. e i danni in oggetto , non ulteriormente valutabili nella presente sede. Deve aggiungersi che inammissibile, in particolare, è il secondo motivo non risultando assolutamente applicabile alla fattispecie in esame l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., non vertendosi in tema di responsabilità contrattuale e con riguardo a un rapporto a prestazioni corrispettive. In relazione alla natura della controversia sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.