Ai fini della quantificazione del risarcimento il risultato dell'applicazione dei coefficineti di capitalizzazione deve essere attualizzato considerando il mutamento del contesto socio-economico.
I coefficienti di capitalizzazione di cui al Regio Decreto 9 ottobre 1922 numero 1403 possono essere utilizzati dal Magistrato per la quantificazione del danno patrimoniale ma il risultato deve essere attualizzato tenuto conto del mutamento del contesto socio economico. Tale adeguamento deve essere effettuato ancora prima della c.d. personalizzazione e tenuto conto dei due criteri sui quali il menzionato decreto si fonda, ovverosia l'aumento della vita media e la diminuzione del tasso di interesse legale. Qualora il danno biologico accertato dal C.T.U. sia differente rispetto a quella indicato in sede di riconoscimento dell'invalidità civile, il Magistrato, qualora intenda adeguarsi all'esito della C.T.U., deve motivare la propria decisione sul punto. La fattispecie. Nel caso di specie la Corte di legittimità esamina una sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Brescia, relativamente alla liquidazione del danno patrimoniale patito a seguito di un sinistro stradale, rea di aver adottato i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati nelle tabelle di cui al R.D. 9 ottobre 1922, numero 1403, senza attualizzare gli stessi. Il suddetto sistema di capitalizzazione è basato su tabelle compilate sulla base degli indici di mortalità desunti dal censimento del 1911 indici che sono successivamente variati in misura notevole. I criteri tabellari vanno adeguati al contesto socio-economico. Pertanto, come confermato dal Supremo collegio nella sentenza in esame, detti devono essere adeguati ai mutati valori reali dei fattori due posti a base delle tabelle adottate l'aumento della vita media e della diminuzione del tasso di interesse legale. Non solo personalizzazione, ma anche attualizzazione dei criteri per liquidare il danno. Ne consegue che al fine di evitare una divergenza tra il risultato del calcolo tabellare e una realistica capitalizzazione della rendita, prima ancora di personalizzare il criterio adottato al caso concreto, deve attualizzare lo stesso aggiornando il coefficiente di capitalizzazione tabellare o non riducendo più il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica in progressivo aumento dal 1922 ad oggi e vita lavorativa. Posto che il Giudice di gravame non ha effettuato tale operazione la decisione è stata cassata sul punto. Non solo, il Collegio di legittimità ha avuto modo di precisare che qualora il C.T.U. accerti una percentuale di invalidità non analoga a quella riconosciuta in sede di invalidità civile il Magistrato, qualora intenda adeguarsi alla consulenza tecnica d'ufficio, deve espressamente motivare la sentenza sul punto. D'altronde il Giudice è sì peritus periturum ma, comunque, deve sempre effettuare le proprie scelte a ragion veduta e solo attraverso una motivazione esplicita si può valutare la correttezza, o meno, dell'operato del Magistrato. * Avvocato del Foro di Monza
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 5 ottobre - 2 novembre 2011, numero 22709 Presidente Preden - Relatore Di Stefano Svolgimento del processo 1. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'articolo 380 bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti 1. C D. ricorre per la cassazione della sentenza numero 994/09 della Corte di appello di Brescia, pubblicata il 16.11.09, con cui è stato respinto l'appello da lui proposto avverso la sentenza del 3.6.08 del Tribunale di quel capoluogo, resa tra lui e la Winterthur Assicurazioni spa, L. R., L. F. di R. A. & amp C. snc, in relazione ai danni da lui patiti per un sinistro stradale occorsogli ed attribuito, con un suo concorso di colpa del 25%, alla responsabilità prevalente delle controparti. Queste ultime non resistono con controricorso. 2. - Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio - ai sensi degli articolo 375, 376 e 380 bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell'articolo 360 bis cod. proc. civ. inserito dall'articolo 47, co. 1 lett. a , della legge 18 giugno 2009, numero 69 - per essere ivi definito per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono. 3. - Il D. , che non contesta sotto altri profili la pronuncia di merito, svolge due motivi con un primo - di violazione e/o falsa applicazione degli articolo 2729, 2056, 1223, 1226 e 1227 cod. civ., nonché delle tabelle allegate al r.d. 9 ottobre 1922 numero 1403, come pure di vizio di motivazione - egli si duole sia della liquidazione del danno patrimoniale operata dal primo giudice, con applicazione tout court dei coefficienti di capitalizzazione delle rendite fissati nelle tabelle di cui al r.d. 9.10.22, numero 1403, mentre sarebbe stato invece necessario adattare il risultato ai mutati valori reali dei due fattori su cui quelle si basavano Cass. 4186/04 , sia della mancata adozione di una percentuale di invalidità corrispondente a quella stabilita per l'invalidità civile del 50%, anziché del 40% di cui alla C.T.U. con un secondo - di violazione e/o falsa applicazione degli articolo 1219, 1224, 1283 e 2056 cod. civ., come pure di vizio di motivazione - egli censura la gravata sentenza per come ha in concreto devalutato e rivalutato le singole componenti del risarcimento riconosciuto, siccome in valori riferiti a tempi diversi, sviluppando calcoli per dimostrare di avere diritto ad ulteriori somme. 4. - Il primo profilo del primo motivo pare fondato, visto che effettivamente i giudici del merito hanno si applicato le tabelle del 1922, ma - se non altro stando a quanto risulta dal tenore letterale della sentenza di appello, qui gravata -senza adeguare il risultato ai mutati valori reali dei due fattori posti a base delle tabelle adottate, e cioè senza tener conto dell'aumento della vita media e della diminuzione del tasso di interesse legale invece, onde evitare una divergenza tra il risultato del calcolo tabellare ed una corretta e realistica capitalizzazione della rendita, prima ancora di personalizzare il criterio adottato al caso concreto, occorreva attualizzare lo stesso, o aggiornando il coefficiente di capitalizzazione tabellare o non riducendo più il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa e così contravvenendo a consolidata giurisprudenza di legittimità Cass. 2 marzo 2004, numero 4186 Cass. 2 luglio 2010, numero 15738 . 5. - Quanto al secondo profilo del primo motivo, è effettivamente incongrua o insufficiente la motivazione con cui è stata negata la rilevanza del dato dell'invalidità civile riconosciuta è invero apodittica l'affermazione che i relativi calcoli . appaiono non giustificati . e dunque del tutto generici , visto che invece tale valutazione è un dato sufficientemente specifico e la Corte di merito avrebbe allora dovuto valutare la sua eventuale rilevanza ai diversi fini del risarcimento del danno. 6. - Anche il secondo motivo è fondato da quanto si rileva dal tenore letterale della sentenza di appello, rapportato al contenuto della sentenza di primo grado sul punto confermata e quale si desume dal ricorso in ossequio al principio di sua autosufficienza, per stabilire se l'acconto ricevuto fosse stato correttamente imputato occorreva sì rapportare le entità monetarie del dovuto e dell'acconto alla data del pagamento, ma tenendo conto del fatto che il primo comprendeva sia voci calcolate nel loro valore al tempo della liquidazione, sia voci calcolate nel loro valore al tempo del sinistro, con la conseguente necessità di operare distinte operazioni di devalutazione sulle singole componenti e di determinare il valore al momento dell'acconto mediante la somma degli esiti dei due differenti passaggi di calcolo. La carenza di tale specificazione rende impossibile controllare in questa sede se il risultato finale sia corretto, benché ictu oculi la mancata differenziazione delle operazioni di devalutazione sulle singoli componenti liquidate comporta, con il rischio di un'errata conclusione, la necessità di operare nuovi calcoli, a verifica delle ragioni e dei passaggi analiticamente esposti dal ricorrente. 7. - Pertanto, si propone l'accoglimento del ricorso e, quanto al primo profilo del primo motivo, ai sensi dell'articolo 360 bis numero 1 cod. proc. civ. , con cassazione della gravata sentenza in ordine ai punti investiti dalle censure e rinvio alla medesima Corte di appello in diversa composizione . Motivi della decisione 2. Non sono state presentate conclusioni scritte, né memorie, né alcuna delle parti ha chiesto di essere ascoltata in camera di consiglio. 3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione. Pertanto, ai sensi degli articolo 380 bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso è accolto, con cassazione della gravata sentenza e rinvio allo stesso giudice che la ha pronunciata, ma in diversa composizione, il quale provvederà a regolare le spese anche del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la gravata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione.