Prestazioni gratuite di lavoro autonomo occasionale senza ritenuta

Con la risoluzione n. 49/E dell’11 luglio 2013, l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un interpello dell’Istituto Italiano di Tecnologia, ha chiarito che sulle prestazioni di lavoro autonomo occasionale non devono essere applicate le ritenute d’acconto, di cui all’art. 25, d.p.r. n. 600/73, nel caso in cui tali compensi siano rappresentanti unicamente da un rimborso delle spese sostenute dal percipiente per viaggio, vitto e alloggio ed analiticamente dettagliate.

Semplificate le prestazioni di lavoro autonomo occasionale laddove il compenso previsto non sia altro che il rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio, strettamente necessarie per lo svolgimento della prestazione. Le somme non devono più essere assoggettate alla ritenuta d’acconto e il percipiente non può più indicare tali spese nella propria dichiarazione dei redditi. A sua volta il percipiente non potrà/dovrà riportare le medesime spese nella propria dichiarazione dei redditi. Spese documentate. A tal proposito, si ricorda che, in sede di determinazione del reddito derivante da prestazioni di lavoro autonomo occasionale, il percipiente può esplicitare le spese inerenti, purché opportunamente documentate, in quanto deducibili nel periodo d’imposta in cui il compenso è stato percepito, ai sensi dell’art. 71, comma 2, TUIR. Ne consegue che nel caso in cui il compenso di lavoro autonomo occasionale sia rappresentato unicamente dal rimborso delle spese strettamente necessarie per l’esecuzione della prestazione, o l’anticipo delle stesse da parte del committente, si genera un reddito diverso pari zero, anche se le spese sono sostenute in un diverso periodo d’imposta. Tale principio deve essere applicato anche nel caso in cui i percepenti non siano soggetti residenti in Italia. E se il compenso di lavoro autonomo occasionale ecceda le spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale? Diverso il caso in cui il compenso di lavoro autonomo occasionale ecceda le spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale, in questo caso, non sarà applicabile la semplificazione in oggetto, in quanto la prestazione non potrà considerarsi gratuita . Ne consegue che l’intero importo erogato dal committente sarà assoggettato alla ritenuta di cui all’art. 25, d.p.r. n. 600/73, ancorché una parte di esso sia rappresentata dalla spese sostenute nel corso della prestazione. A sua volta il percipiente inciso della ritenuta d’acconto potrà far valere, in sede di determinazione del proprio reddito, le spese inerenti la prestazione, purché analiticamente documentate. Il documento di prassi termina ricordando che, anche in presenza di prestazioni di lavoro autonomo occasionale gratuite , permane sempre per il committente la rilevanza dei costi ai fini IRAP. fonte www.fiscopiu.it

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