La nomina del difensore di fiducia, formalmente inespressa, può avvenire anche per fatti concludenti purché dagli atti del processo risulti una attività continua di assistenza difensiva capace di far desumere una situazione concreta e obiettiva di patrocinio.
Questo l’orientamento condiviso dalla Seconda sezione Penale della Cassazione, espresso nella sentenza numero 31070/12. Il caso. Un uomo e una donna venivano condannati dalla Corte d’Appello di Roma, in conferma delle sentenza pronunciata dal Tribunale di Latina, per truffa aggravata. Durante il procedimento l’uomo era stato individuato tramite riconoscimento fotografico dalla persona offesa. Viene quindi proposto ricorso per cassazione da entrambi gli imputati. Se sulla nomina non v’è certezzaIl ricorrente lamenta l’erronea applicazione della legge processuale per via del rigetto, da parte della Corte territoriale, dell’eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio invocata dall’imputato, in forza del mancato riconoscimento della nomina implicita del suo difensore di fiducia. La Suprema Corte giudica il ricorso inammissibile e delinea i due filoni giurisprudenziali del giudice di legittimità sul tema. Secondo il primo orientamento, la nomina del difensore di fiducia deve avvenire con atto formale che non ammette equipollenti. Invece, altra parte della giurisprudenza ammette la nomina per ‘fatti concludenti’. parlano i fatti La Seconda sezione afferma di condividere l’orientamento meno formalistico i requisiti formali richiesti dall’articolo 96, comma 2, c.p.p., sono da considerarsi tassativi solo per il compimento di singoli atti difensivi. In tali casi, al fine di assicurare la necessaria certezza sul punto nel processo, è richiesta la forma ad substantiam. Diversamente, quando si svolga una attività continua di assistenza difensiva, il conferimento dell’incarico al difensore si può desumere dalle risultanze degli atti che evidenzino una «situazione concreta ed obiettiva di patrocinio che dia la certezza dell’avvenuto incarico». anche nel caso concreto. Tuttavia, nel caso di specie non è possibile riscontrare la presenza questi ultimi elementi. Infatti, risulta che l’avvocato patrocinante il ricorso in Cassazione – difensore di fiducia che vorrebbe la nomina per ‘fatti concludenti’ - sia stato nominato solo in fase d’appello, mentre in precedenza il ricorrente era stato assistito da difensori d’ufficio. Di conseguenza, si deve concludere che non vi sia stata alcuna attività difensiva continuativa e manifesta, tale da poter inferire di fatto una nomina formalmente inespressa.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 10 maggio – 31 luglio 2012, numero 31070 Presidente Esposito – Relatore Taddei Osserva 1. Con sentenza in data 16 maggio 2011 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa il 13.11.2007 dal Tribunale di Latina con la quale B.B. era stato dichiarato colpevole di truffa aggravata in danno di P.L. , commessa in omissis , e condannato alla pena di mesi nove di reclusione ed Euro 300,00 di multa. 1.1 Avverso la predetta sentenza la difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo a l’erronea applicazione della legge processuale, avendo la Corte rigettato l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio del B. invocata dal ricorrente in relazione al fatto che non era stata ravvisata la nomina implicita del difensore di fiducia Avv. Michele Monaco che, di fatto, aveva assistito e difeso l'imputato nel corso del procedimento e presso il quale il B. si era domiciliato. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale ha conformato il proprio giudizio a quella parte della giurisprudenza della Corte Suprema che ritiene essere la nomina del difensore di fiducia un atto formale che non ammette equipollenti mentre altra giurisprudenza della stessa Corte ammette che la nomina possa essere espressa per facta concludentia, senza peraltro esplicitare le ragioni che l'hanno indotta a preferire il primo orientamento. b il vizio di motivazione in relazione alla valutazione data al riconoscimento del B. effettuato dalla parte lesa in termini meramente probabilistici ed alla sussistenza dell'aggravante del danno rilevante, affermata anche se non è stato acquisito il dato delle disponibilità economiche della parte lesa, che pure rileva nel giudizio sulla rilevanza del danno. Motivi della decisione 2. Il ricorso non può essere accolto e deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Quanto al primo motivo di ricorso, in punto di diritto, il collegio condivide e fa proprio l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale l'affermazione della natura tassativa delle formalità previste per la nomina del difensore di fiducia articolo 96 co. 2 cod.proc.penumero , riguarda solo l'attività difensiva che si manifesta in atti singoli, e perciò non ricollegabile ad una continua assistenza difensiva. In tal caso, la necessità di certezza che il difensore sia stato incaricato del patrocinio dall'imputato, derivante dalla delicatezza della funzione conferita dall'ordinamento al difensore, richiede una forma ad substantiam, non potendosi ritenere il singolo atto equipollente ad un atto di nomina,come invece avviene nel caso di attività continua di assistenza difensiva, questa sicuramente idonea ad escludere ogni possibilità di dubbio circa l'effettivo patrocinio dell'imputato da parte di un difensore di fiducia. 2.2 Con riguardo a tale ultima situazione, si è, pertanto, affermato il principio, fin dalle sentenze più datate rv 116919 di questa Corte, che anche in mancanza di esplicita dichiarazione di nomina, non si può dubitare del conferimento dell'incarico al difensore, quando dagli atti risulti non già un isolato documento da cui possa solo presumersi l'eventuale nomina come, ad esempio, una istanza difensiva firmata da un avvocato , ma tutta una situazione concreta ed obiettiva di patrocinio che dia la certezza dell'avvenuto incarico. 2.3 Questa principio, che si contrappone al principio della formalità della nomina del difensore, è stato, più volte, ribadito, sentenza numero 11378 del 2006 rv 233681 sentenza numero 7962 del 1999 rv 2i4594 sentenza numero 22940 del 2003 rv 225528 fino alla recentissima decisione numero 15740 del 2011, ove si è affermato che la nomina del difensore di fiducia effettuata senza il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'articolo 96 cod. proc. penumero , è, tuttavia valida in presenza di elementi inequivoci dai quali la nomina possa desumersi per facta concludentia . 2.4 Ma tale ultimo elemento manca nel caso in esame tant'è che dagli atti, consumabili da parte di questa Corte perché si controverte di questioni procedurali , emerge che l'avvocato Monaco non fu nominato difensore di fiducia dal B. , quando fu fermato dai Carabinieri della Stazione di Nettuno e sottoscrisse il modulo prestampato solo per eleggere domicilio presso lo stesso. Per ciò che riguarda gli snodi principali del procedimento,inoltre, si rileva che l'avviso di conclusione delle indagini fu inviato all'avv. Enrico Quintavalle ed anche il decreto di citazione a giudizio per il primo grado. Nel dibattimento di primo grado l'avvocato Monaco non fu presente alle udienze, ove pure aveva officio di difensore di fiducia della coimputata A. e non svolse attività difensiva per il B. , che fu sempre assistito da un difensore d'ufficio. Quest'ultimo, all'udienza del 13 novembre 2007, eccepì la nomina dell'avvocato Monaco ma, essendo stato vendicato dall'Ufficio che non vi era nomina ma solo elezione di domicilio presso il legale, rinunciò all'eccezione. La nomina dell'avvocato Monaco intervenne per il B. solo con l'appello. Alla luce di quanto è avvenuto, non può che concludersi che non vi fu alcuna attività difensiva, continuativa e manifesta, da parte dell'avvocato Monaco dalla quale poter inferire, per facta concludentia, una inespressa nomina a difensore di fiducia del B. il motivo é, pertanto, manifestamente infondato. 2.5 Manifestamente infondato è,anche, il secondo motivo di ricorso che lamenta la manifesta illogicità della motivazione sia con riguardo alla valutazione del riconoscimento fatto dalla vittima sia con riguardo alla valutazione della rilevanza del danno. 2.6 A tal proposito va osservato che, a sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e , c.p.p., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione debbono risultare dal testo stesso del provvedimento impugnato e che dedurre questo vizio in sede di legittimità vuoi dire dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica e non opporre alla logica valutazione degli atti del giudice di merito una diversa, magari altrettanto logica, valutazione. 2.7 È allora opportuno ricordare che la Corte di merito ha precisato che la valutazione del riconoscimento fotografico è connesso alla attendibilità accordata alla deposizione di chi si dica certo dell'individuazione vedi pag. 3 e quanto all'aggravante contestata che la valutazione non può prescindere dalla capacità economica del danneggiato che nel caso in esame era stata valutata in base a quanto riferito dalla vittima circa le sue disponibilità economiche. In entrambi i casi non vi è nulla di illogico nella valutazione fatta dalla Corte che, nella perfetta discrezionalità di giudizio che le compete, ha ritenuto di poter privilegiare la prova dichiarativa proveniente dalla vittima, ritenuta sicuramente attendibile. 2.8 Appare anche evidente che le doglianze avanzate dal ricorrente non sono volte ad evidenziare vizi del giudizio quanto a sostituire il percorso argomentativo ritenuto più giusto dalla Corte con altro percorso ritenuto dal ricorrente più pregnante. Tale tipo di censura esula, però, dai confini del giudizio di legittimità. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. penumero , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesa del procedimento ed al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.