Dopo un anno scatta la multa, ma senza denuncia

di Stefano Manzelli

di Stefano ManzelliIl cittadino straniero residente in Italia da oltre un anno che continua a circolare con la sua licenza di guida in corso di validità, rischia solo una sanzione amministrativa anche se si tratta di un documento non convertibile. Lo ha ribadito il tribunale di Grosseto con la sentenza del 14 settembre 2011.Il caso. Un autista straniero munito di patente araba, residente in Italia da oltre un anno, è rimasto coinvolto in un sinistro stradale. A seguito degli accertamenti di rito, gli agenti hanno ritenuto di dover segnalare all'autorità giudiziaria il conducente per il reato di guida senza patente. Il giudice ha rigettato questa interpretazione evidenziando una comprensibile difficoltà interpretativa. La guida con patente straniera non convertibile in corso di validità, decorso un anno dall'acquisto della residenza, a parere del gip non costituisce più un reato. L'articolo 136/7° del codice stradale, specifica infatti la sentenza, punisce questa infrazione solo con una sanzione amministrativa di 159 euro e il ritiro della licenza. Dopo un anno in Italia la sanzione è solo amministrativa. Rimediando a un'infelice formulazione, infatti, la legge 120/2010 ha riorganizzato le sanzioni da applicare al conducente che, trascorso un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, guida con la licenza di guida estera scaduta. Solo in questo caso scattano le sanzioni dell'articolo 116/13° e 18° previste con riferimento al reato di guida senza patente. Se invece, pur essendo valida la patente estera, risulta scaduto il certificato di abilitazione professionale, la carta del conducente o un altro documento abilitativo straniero, si applicano le sanzioni amministrative individuate dall'articolo 116/15° e 17°. Nulla però è cambiato per quanto riguarda il comma 7 dell'articolo 136. Questo articolato specifica infatti che a coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno, guidano con patente o altro necessario documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, scaduti di validità, ovvero a coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con i documenti di cui sopra in corso di validità, si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità . Senza differenziazione tra patenti convertibili e non convertibili. Questa interpretazione, del resto, nonostante le diverse indicazioni ministeriali, è perfettamente in linea anche con la nuova direttiva patenti ovvero il decreto legislativo numero 59 del 18 aprile 2011 recante Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida . Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 99 del 30 aprile 2011, entrerà in vigore il 19 gennaio 2013.