Studio legale cambia sede: l’avvocato deve mettere in conto eventuali notifiche al precedente indirizzo

In caso di trasferimento dello studio legale presso cui si è eletto domicilio, all’atto della notifica positiva all’avvocato non è dovuta anche la notifica di tutte le eventuali relate negative intervenute in precedenza.

È quanto si evince dalla sentenza n. 27896, depositata il 26 giugno 2013. Elegge il domicilio presso il proprio avvocato. Il ricorso in questione ha ad oggetto l’ordinanza con la quale la Corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità del gravame proposto dinanzi ad essa perché tardivo. Avverso tale decisione, deducendo che la sentenza del Tribunale era stata notificata in estratto contumaciale al difensore, il ricorrente ha sostenuto che l’appello era stato proposto 3 mesi dopo solo perché la notifica all’imputato non era stata eseguita presso il domicilio da lui indicato. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, perché manifestamente infondato. Nessuna anomalia riscontrata. Gli Ermellini hanno affermato che, come si evince dalla relata notifica della sentenza, il tentativo di notifica presso il domicilio indicato non era andato a buon fine perché era stato accertato il trasferimento dello studio del difensore dell’imputato che, all’epoca in cui venne nominato difensore e domiciliatario si trovava nella via indicata. Evidentemente, lo studio si è trasferito, pertanto, di qui, la relata negativa presso la via indicata, allegata alla copia della sentenza. Di conseguenza, per Piazza Cavour, la notifica dell’estratto contumaciale all’imputato è giustamente avvenuta al nuovo indirizzo del difensore. Per gli Ermellini, è comunque un dato di fatto che all’avvocato doveva essere ben noto il trasferimento del suo studio e, quindi, anche la eventualità che, presso il precedente indirizzo, gli fosse stata tentata invano la notifica di qualche atto, come appunto era avvenuto nella specie.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 24 maggio – 26 giugno 2013, n. 27896 Presidente Squassoni – Relatore Mulliri Ritenuto in fatto 1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato - Il ricorso ha ad oggetto l'ordinanza con la quale la Corte d'appello ha dichiarato la inammissibilità del gravame proposto dinanzi ad essa perché tardivo. 2. Motivi del ricorso - Avverso tale decisione, l'imputato ha proposto ricorso, tramite difensore, deducendo che la sentenza del Tribunale, emessa il 19.1.12, era stata notificata in estratto contumaciale al difensore, avv. Stefano Puppini, il 24.9.12 e l'appello fu proposto il 24.12.12 solo perché la notifica all'imputato non era stata eseguita presso il domicilio da lui indicato di via omissis , bensì in via omissis . Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della ordinanza impugnata. Con memoria successiva, in replica alla requisitoria del P.G., il ricorrente deduce che il fatto che la notifica fosse stata prima tentata in via omissis , senza successo perché ivi l'avv. Puppini non sarebbe stato trovato, non risulta dalla relata consegnata all'interessato il 24.9.12 e, quindi, non può essergli opposta ai sensi dell'art. 168 comma 2 c.p.p Considerato in diritto 3. Motivi della decisione - Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Come si evince, infatti, dalla relata di notifica della sentenza, in atti, il tentativo di notifica in via Settembrini non andò a buon fine perché venne accertato il trasferimento dello studio del difensore dell'imputato, avv. Stefano Puppini che, in effetti, all'epoca in cui venne nominato ed indicato come unico difensore di fiducia e domiciliatario, vale a dire, il 22.4.09 v. f. 15 fascicolo p.m. si trovava in via omissis . Evidentemente, come si evince anche dallo stesso atto di appello ove il difensore nell'intestazione indica come recapito del proprio studio la via omissis lo Studio si è trasferito di qui, la relata negativa presso la via Luigi Settembrini 30, allegata alla copia della sentenza di primo grado. Conseguentemente la notifica dell'estratto contumaciale all'imputato è giustamente avvenuta, il 24.9.12, al nuovo indirizzo del difensore, avv. Puppini, in via omissis . La proposizione dell'appello ben oltre il termine di legge massimo 45 giorni , in data 24.12.12, rendeva l'appello decisamente tardivo ed, a tale stregua, l'ordinanza impugnata non merita censure. Decisamente ininfluenti sono le considerazioni svolte dal difensore nella memoria perché a prescindere da ogni altra considerazione circa il fatto che, all'atto della notifica positiva all'avv. Puppini, non era certo dovuta anche la notifica di tutte le eventuali relate negative intervenute in precedenza , è comunque un dato di fatto che, all'avv. Puppini, doveva essere ben noto il trasferimento suo studio da via Settembrini in via e, quindi, anche la eventualità che, presso il precedente indirizzo, gli fosse stata tentata invano la notifica di qualche atto come, appunto, era avvenuto nella specie . Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 Euro. P.Q.M. Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1.000,00.