Ogni valutazione sulla portata confessoria della CID è preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto nel documento e le conseguenze accertate in sede di merito.
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza numero 15881/13, depositata il 25 giugno scorso. Il caso. Un incidente stradale vede coinvolte 2 motociclette. Dal modulo CID, firmato da entrambi i conducenti, risulta che una di loro, non rispettando l’obbligo di precedenza, abbia urtato l’altra moto, facendola sbattere contro un cassonetto posto dall’altra parte della strada. Tutto risolto e danni risarciti? Assolutamente no. I giudici di primo e secondo grado, infatti, non hanno ritenuto credibile la dinamica descritta dal danneggiato, secondo cui, anche in base a quanto riportato nel modulo CID, egli, mentre avanza lentamente, veniva urtato con tale forza da andare a sbattere contro un cassonetto sito dalla parte opposta della strada, senza però riportare danni personali. E poi, sempre secondo i giudici, non risulta credibile nemmeno l’esatta e minuziosa indicazione di tutti i danni subiti dalla moto dell’appellante. Il CID determina una presunzione del fatto che l’incidente si è svolto nel modo indicato? Il danneggiato presenta dunque ricorso per cassazione, lamentando che «la firma congiunta del modulo CID determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell’assicuratore, del fatto che l’incidente si è svolto nel modo ivi indicato». Dichiarazioni incompatibili con la dinamica del sinistro. La Cassazione, dal canto suo, ritiene corretta la decisione dei giudici di merito, che hanno reputato, sin dall’inizio, incompatibile le dichiarazioni contenute nel modulo CID con la dinamica del sinistro, anche alla luce dell’entità dei danni riportati dalla moto di proprietà del ricorrente, della situazione dei luoghi e della mancanza di qualsivoglia danno a carico del conducente della moto stessa. Insomma, «ogni valutazione sulla portata confessoria della CID - osserva infine la Corte – è preclusa dalla esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto nel documento e le conseguenze accertate in sede di merito». Il ricorso, pertanto, viene rigettato.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 9 maggio – 25 giugno 2013, numero 15881 Presidente Spirito – Relatore Cirillo Svolgimento del processo 1. Il Pretore di Gela, con sentenza del 29 gennaio 1999, respingeva la domanda proposta da V A. nei confronti di S.G. , G C. e la Cattolica assicurazioni s.p.a. con la quale l'attore aveva chiesto il risarcimento dei danni causati da un incidente stradale asseriva l'A. che la moto di sua proprietà - investita da quella di proprietà della C. , condotta nell'occasione dallo S. il quale non aveva rispettato l'obbligo di precedenza - a seguito dell'urto era finita contro un cassonetto dell'immondizia. La sentenza veniva confermata dalla Corte d'appello di Caltanissetta, con pronuncia in data 21 dicembre 2006. Osservava la Corte territoriale che lo S. non si era presentato a rendere l'interrogatorio formale e che tale elemento, ai sensi dell'articolo 232 cod. proc. civ., poteva essere oggetto di libera valutazione da parte del giudice. Il fatto che il medesimo avesse anche sottoscritto il modulo CID, addossandosi l'intera responsabilità dell'accaduto, non poteva essere sufficiente a scardinare la logica ricostruzione della dinamica del sinistro, che la Corte riteneva incompatibile con quella descritta dall'appellante A. . Secondo la Corte, infatti, non era credibile che una moto che, in base a quanto riportato nel modulo CID, avanzava lentamente potesse essere stata urtata da un'altra moto con una forza tale da andare a sbattere contro un cassonetto sito dalla parte opposta della strada così come appariva poco credibile che il modulo CID riportasse l'esatta indicazione di tutti i danni subiti dalla moto dell'A. e che il conducente della medesima non avesse subito, nella specie, alcun danno personale. 3. Avverso la sentenza d'appello propone ricorso l'A. , con atto affidato a tre motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, nnumero 3 , 4 e 5 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'articolo 5, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1976, numero 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, numero 39, oltre a vizio di motivazione. Rileva il ricorrente che, in base alla norma richiamata, la firma congiunta del modulo CID determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'assicuratore, del fatto che l'incidente si è svolto nel modo ivi indicato. Dal contenuto del modulo risulta che la moto di proprietà del ricorrente, condotta nell'occasione da B.F. , era stata urtata dalla moto condotta dallo S. il quale non aveva rispettato l'obbligo di precedenza. La Corte d'appello, pur in presenza del modulo attestante il riconoscimento di responsabilità da parte dello S. , mai contestato dalla società di assicurazione, ha ritenuto di poterne ignorare il contenuto, senza considerare adeguatamente neppure la mancata risposta all'interrogatorio formale da parte dello S. medesimo. Ciò renderebbe la sentenza impugnata incoerente e contraddittoria nella motivazione. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 3 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione del menzionato articolo 5 del d.l. numero 857 del 1976, nonché degli articolo 2733 e 2735 del codice civile. Si rileva, a sostegno, che la sottoscrizione del modulo CID da parte dei conducenti dei veicoli coinvolti ha valore di confessione stragiudiziale resa alla parte e, quindi, produce i medesimi effetti della confessione giudiziale. La Corte di merito, invece, contravvenendo tale orientamento della giurisprudenza, ha ritenuto di poter sottoporre le prove esistenti ad una libera valutazione, nella specie non consentita. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, nnumero 3 , 4 e 5 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli articolo 115 e 116 cod. proc. civ., oltre a vizio di motivazione. La sentenza impugnata, infatti, non avrebbe deciso la causa in base ai criteri probatori indicati dalle norme processuali richiamate, bensì avrebbe, in modo del tutto illogico, negato il contenuto delle prove esistenti, cui va aggiunta anche la deposizione testimoniale di F B. , il quale ha confermato che lo S. lo aveva investito senza rispettare il segnale di stop esistente sulla strada. 4. I tre motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono tutti privi di fondamento. La Corte d'appello, infatti, con motivazione coerente ed immune da vizi logici, ha ritenuto che la dichiarazione resa dallo S. nel modulo di contestazione amichevole di incidente fosse incompatibile con la dinamica del sinistro, alla luce dell'entità dei danni riportati dalla moto di proprietà dell'odierno ricorrente, della situazione dei luoghi e della mancanza di un qualsivoglia danno a carico del conducente della moto medesima. Tale incompatibilità logica - che lascia intuire in modo abbastanza chiaro come il giudice di merito abbia dubitato finanche dell'esistenza stessa dell'incidente per cui è causa si pone come una sorta di momento antecedente rispetto all'esistenza ed alla valutazione della dichiarazione confessoria resa dal conducente della moto che si sarebbe scontrata con quella di proprietà dell'A. . Osserva quindi questa Corte che ogni valutazione sulla portata confessoria della CID - la quale sarebbe oggetto, comunque, di libera valutazione nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'articolo 2733, terzo comma, cod. civ., e dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 1969, numero 990, nonché della sentenza 5 maggio 2006, numero 10311, delle Sezioni Unite di questa Corte - è preclusa dalla esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto nel documento e le conseguenze accertate in sede di merito. 5. Il ricorso, pertanto, è rigettato. Non occorre provvedere sulle spese, attesa la mancata costituzione degli intimati. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.