Ricco sì, ma non stupido: razionale la scelta di risparmiare e fare scorta di eroina. Riconosciuto l’uso personale

Acclarata la condizione di agiatezza dell’uomo, fermato in treno mentre era in possesso di ben 7 grammi e mezzo di eroina, ma tale status economico non esclude l’idea che egli possa scegliere di fare un acquisto conveniente per procurarsi una scorta di sostanza stupefacente. Riconosciuta, così, l’ipotesi dell’uso esclusivamente personale.

Condizioni finanziarie buone, ma ciò non toglie che il consumatore possa decidere, comunque, di mettere da parte una scorta, con un corposo acquisto ad hoc per questo, è possibile riconoscere l’«uso personale» di eroina Cassazione, sentenza numero 27346, Quarta sezione Penale, depositata oggi . Bagaglio ‘pesante’. Fatale, per un uomo di mezza età, è un viaggio ferroviario lì, difatti, viene beccato in possesso di 7 grammi e mezzo di eroina – suddivisi in ben 48 dosi –, e accusato di aver detenuto la sostanza stupefacente «per la destinazione a terzi». Ebbene, per i giudici di secondo grado, è verificabile, e verificata, l’ipotesi dello spaccio, soprattutto tenendo presenti le «condizioni personali» dell’uomo egli «per sua stessa ammissione, aveva condizioni economiche che gli consentivano di procurarsi agevolmente qanto necessario alle sue esigenze di tossicodipendente, senza necessità di fare scorte consistenti, che potevano trovare giustificazione» solo alla luce di eventuali «difficoltà economiche» per il «recarsi più volte nei luoghi di approvvigionamento». Conseguenziale è la sanzione nei confronti dell’uomo, condannato a «tre anni di reclusione e 10.000 euro di multa». Libera scelta. Ma tale prospettiva viene completamente azzerata dai giudici della Cassazione, i quali, accogliendo il ricorso proposto dall’uomo, sottolineano che «la disponibilità economica» dell’uomo non può portare ad escludere che egli «utilizzi le proprie sostanze in modo oculato, rientrando una tale valutazione tra le scelte che ogni individuo liberamente compie secondo una serie di parametri che non si prestano a generalizzazioni». Ancor più chiaramente, è illogica l’idea secondo cui il «disporre di una buona condizione finanziaria sia incompatibile con la scelta di voler effettuare un acquisto, una scorta, a prezzo vantaggioso». Per questo, non è «sostenibile» l’idea di una «massima di esperienza» che «esclude che il soggetto benestante vagli attentamente la convenienza della sua scelta economica». E, all’interno di questo quadro, aggiungono i giudici, «illogico» è anche «aver escluso», come fatto in Appello, «la convenienza dell’acquisto sulla base della scarsa qualità della sostanza acquistata, atteso che si tratta di informazione evidentemente acquisita solo ex post». Detto in maniera più semplice, l’intero castello accusatorio crolla completamente di conseguenza, ogni contestazione nei confronti dell’uomo viene azzerata in maniera definitiva.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 23 maggio - 21 giugno 2013, numero 27346 Presidente Sirena – Relatore Bianchi Ritenuto in fatto 1. La corte di appello di Genova, giudicando a seguito di annullamento con rinvio da parte di questa Corte, ha confermato la sentenza in data 8.2.2007 del tribunale di Genova che aveva condannato L.D. alla pena di tre anni di reclusione ed euro 10000,00 di multa per il reato di cui all’articolo 73, comma quinto, del d.p.r. 309 del 1990. Secondo la corte di appello le circostanze e modalità della condotta dell’imputato, unitamente alle sue stesse condizioni personali, depongono per la destinazione a terzi, quand’anche, in ipotesi, parzialmente, dello stupefacente. Il ricorrente, tossicodipendente, era stato trovato in possesso di 48 dosi di eroina che non potevano ritenersi una scorta per uso proprio, atteso che l’imputato, per sua stessa ammissione, aveva condizioni economiche che gli consentivano di procurarsi agevolmente quanto necessario alle sue esigenze di tossicodipendente, senza necessità di fare scorte consistenti, che potevano trovare giustificazione solo in difficoltà economiche di recarsi più volte nei luoghi di approvvigionamento inoltre l’acquisto era stato poco conveniente per la scarsa qualità della droga e per il rischio di essere trovato in possesso dello stupefacente. 2. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato. Il ricorrente lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità. L’imputato era stato trovato in possesso di 7,5 gr, di eroina mentre si trovava su un treno proveniente da Milano sul quale stava regolarmente viaggiando non tentava di vendere la sostanza a terzi non deteneva strumenti tipici del soggetto che vuole frazionare e vendere lo stupefacente bilancini o altro non deteneva somme di denaro ingenti o comunque in misura tale da potersi ritenere provento di spaccio consegnava spontaneamente ai verbalizzanti in occasione del controllo di polizia la parte più consistente dello stupefacente in suo possesso, mentre altra più piccola veniva rinvenuta in esito a perquisizione non aveva occultato lo stupefacente sulla sua persona con particolari accorgimenti, bensì lo deteneva semplicemente in tasca e nel portafogli dichiarava fin dalla udienza di convalida dell’arresto di avere acquistato lo stupefacente per un prezzo non cospicuo con lo scopo di farne uso personale per qualche tempo dimostrava certificazione SERT allegata al verbale di udienza di primo grado di essere assuntore abituale dello stupefacente da oltre venti anni dimostrava di possedere beni patrimoniali e redditi che gli consentono di avere un buon tenore di vita. Si tratta - sottolinea la difesa - di elementi atti a sostenere l’uso personale che esclude il reato atteso che l’onere della prova della sussistenza del reato è a carico della pubblica accusa, essendo la destinazione allo spaccio elemento costitutivo del reato che deve essere rigorosamente provato, non essendo in alcun modo prevista una presunzione di destinazione allo spaccio sulla base del rinvenimento di una quantità di stupefacente anche di una certa consistenza, di per sé non incompatibile con un uso personale. Con un secondo motivo si duole della eccessività della pena. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Questa Corte, con la sentenza numero 12164 del 2009 della VI sezione, ha chiarito i principi cui deve uniformarsi l’accertamento della penale responsabilità di chi sia trovato in possesso di sostanza stupefacente dopo l’entrata in vigore della L. 21 febbraio 2006, numero 49, che ha convertito con modificazioni il D.L. 30 dicembre 2005, numero 272. In particolare si è precisato che la modificazione introdotta dall’articolo 4 bis, secondo cui la detenzione di sostanze stupefacenti costituisce reato se le sostanze detenute “appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale”, al di là dell’infelice verbo utilizzato, non contiene elementi di sostanziale novità rispetto alla disciplina previgente, che, in base al combinato disposto del d.P.R. numero 309 del 1990, articolo 73 e 75, sanzionava penalmente la detenzione di sostanze stupefacenti che non fosse finalizzata all’“uso personale” cfr. Cass. 6, numero 17899/08, PM c/ Cortucci . In realtà, la modificazione normativa intervenuta non ha introdotto nei confronti dell’imputato che detiene un quantitativo di sostanza stupefacente in quantità superiore ai limiti massimi indicati con decreto ministeriale ne’ una presunzione, sia pure relativa, di destinazione della droga detenuta ad uso non personale, ne’ un’inversione dell’onere della prova, costituzionalmente inammissibile ex articolo 25 Cost., comma 2 e articolo 27 Cost., comma 2, I parametri indicati per apprezzare la destinazione ad uso “non esclusivamente personale” quantità, modalità di presentazione o altre circostanze dell’azione costituiscono criteri probatori non diversi da quelli che già in passato venivano impiegati per stabilire la destinazione della sostanza detenuta. Tali parametri non vanno considerati singolarmente e isolatamente, sicché non è sufficiente la sussistenza di uno solo di essi in ipotesi, il superamento quantitativo dei limiti tabellarmente previsti affinché la condotta di detenzione sia penalmente rilevante pur in presenza di quantità non esigue, il giudice può e deve valutare se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere un uso non esclusivamente personale cfr. Cass. 6, numero 17899/08, rv. 239932 numero 19788/08, rv 239963 numero 27330/2008, rv 240526 numero 40575/2008, rv 241522 . Fermo restando che sez. IV 25.9.2008 numero 399262 rv. 241468 la destinazione allo spaccio e’ elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa, e pertanto deve essere provata dalla pubblica accusa sulla base degli indici fissati dalla norma e dei principi fissati da questa Corte. È stato pure ribadito che la valutazione sul punto del giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto nei limiti di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. e , Cass. numero 44419/2008, ced 241604 numero 19788/2008, rv 239963 . Tanto premesso, nel caso di specie la corte di appello ha ritenuto provata la destinazione allo spaccio sulla base di una illogica valutazione della tesi difensiva e cioè quella di ritenere che la circostanza di disporre di una buona condizione finanziaria sia incompatibile con la scelta di voler effettuare un acquisto, una scorta, a prezzo vantaggioso. La disponibilità economica non esclude infatti che il soggetto utilizzi le proprie sostanze in modo oculato, rientrando una tale valutazione tra le scelte che ogni individuo liberamente compie secondo una serie di parametri che non si prestano a generalizzazioni del tipo di quelli utilizzati, non essendo dunque sostenibile l’esistenza di una massima di esperienza che esclude che il soggetto benestante vagli attentamente la convenienza della sua scelta economica parimenti illogico aver escluso la convenienza dell’acquisto sulla base della scarsa qualità della sostanza acquistata, atteso che si tratta di informazione evidentemente acquisita solo ex post, nonché il riferimento alla condizione di recidivo specifico, attesa la pacifica qualità di tossicodipendente dell’imputato ne deriva che a sostegno della responsabilità rimane solo un unico argomento, quello del rischio dell’intervento delle forze dell’ordine, argomento che non è certamente tale da poter sostenere il giudizio di colpevolezza. A fronte di due giudizi di merito che non hanno evidenziato elementi sufficienti a sostenere l’accusa formulata nei confronti dell’imputato deve dunque concludersi per l’assoluzione del medesimo, non giustificandosi un ulteriore rinvio al predetto giudice. 2. Conclusivamente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.