Nessuna discriminazione per i militari che intendono assistere i propri familiari

E ciò fino a quando il legislatore non deciderà diritti e limiti per i difensori dello Stato.

Ad affermarlo è il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3190 del 10 giugno 2013. Il caso. Un marinaio, imbarcato sulla Vespucci, chiedeva di essere trasferito a Brindisi o a Taranto, ai sensi della legge n. 104/1992 per prestare assistenza ai propri padre, nonna e figlia. L'amministrazione aveva respinto tale domanda per carenza del requisito dell’esclusività dell’assistenza familiare, previsto dall’art. 33 della legge citata ed esito negativo aveva avuto anche il ricorso al Tar Lazio. Ma il nuovo quadro normativo che si è venuto a delineare, recentemente, ha indotto la Sezione ad una rilettura delle disposizioni che riguardano, specificatamente le Forze armate, quelle di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Assistenza disabili disciplina. La novità, infatti, è contenuta nell'art. 19, legge 4 novembre 2010, n. 183 che ha conferito Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro . Tale norma nel sostituire il comma 3 permessi mensili retribuiti ed il comma 5 scelta della sede dell’art. 33, legge n. 104/1992, ha in sostanza eliminato i requisiti della cd. continuità ed esclusività nell’assistenza quali necessari presupposti del beneficio. Nella fase di prima applicazione della norma, ha rilevato il Collegio, era stato sollevato il dubbio che l’art. 19 della medesima legge, rubricato Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco , non avesse difatto realizzato tale soppressione, disponendo che, al comma 1, Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti . E, al comma 2, che La disciplina attuativa dei princìpi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie . L'esegesi iniziale poneva l’accento sull’ampia accezione dei contenuti del rapporto di impiego ivi richiamati, sulla peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali che interessano il personale delle Forze Armate e di Polizia in ragione della propria missione istituzionale, e quindi, la successiva disciplina attuativa costituiva un passaggio necessario, in mancanza del quale le disposizioni di dettaglio dettate per la generalità dei dipendenti non possono trovare immediata applicazione Cons. Stato, sez. IV, n. 4047/2012 . Tuttavia meglio valutando la questione è stato riconosciuto Cons. Stato, cit. che una siffatta formulazione non è in generale idonea a giustificare l’inoperatività relativa della fonte nel cui contesto la norma è inserita, non foss’altro perché essa non contiene nessuna disposizione ad esplicito e specifico carattere inibitorio, presentandosi piuttosto all’interprete come un autonomo articolato, fondante le basi del futuro assetto di una organica e speciale disciplina del rapporto di impiego delle Forze Armate, di Polizia e dei Vigili del Fuoco . Trasferimento legittimo. Tale tesi peraltro, ha osservato ancora la Sezione, è supportata dalla natura e dalla collocazione dell’art. 24, che avendo ad oggetto specificamente il rapporto di lavoro può ritenersi di natura speciale, essendo ispirata a finalità di assistenza e integrazione sociale, in relazione alla tutela delle persone svantaggiate. Ne consegue, che si deve ritenere la novella dell’art. 24 applicabile a tutto il personale dipendente quanto meno sino a quando la legislazione attuativa richiamata dall’art. 19 non dovesse intervenire dettando diverse e specifiche disposizioni per il personale delle forze di polizia, in materia di assistenza ai familiari disabili.

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12 marzo - 10 giugno 2013, numero 3190 Presidente Giaccardi – Estensore Potenza Fatto 1.- Il sig. Antonio Calo’, militare in servizio sulla Nave Vespucci, chiedeva all’amministrazione con istanze proposte nei mesi di gennaio e febbraio 2012 in data il trasferimento a Brindisi o a Taranto, ai sensi della legge numero 104/1992 per prestare assistenza ai propri padre, nonna e figlia. L’amministrazione denegava il beneficio con nota datata 17/11/2010, che comunicava all’interessato tale determinazione veniva impugnata dal Calò, il quale deduceva profili di eccesso di potere, omessa applicazione della legge, mancanza di motivazione, violazione degli artt. 3 e 111 Costituzione. Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso. 2.- Il sig. Calò ha impugnato la sentenza del TAR, chiedendone la riforma ed il conseguente accoglimento del ricorso di primo grado 2.1- Si è costituita nel giudizio l’amministrazione della difesa, resistendo al gravame ed esponendo in contestuale successiva memoria 26.9.2011 le proprie argomentazioni. 2.2.- Con ordinanza cautelare numero 4409/2011 il Consiglio ha disposto l’accoglimento della istanza di sospensione della sentenza impugnata, avanzata da parte appellante. 2.3.- Alla pubblica udienza del 12 marzo 2013, il ricorso è stato trattenuto in decisione. Diritto 1.- La controversia posta a giudizio del Collegio investe un diniego di trasferimento di militare, chiesto ai sensi della legge numero 104/1992 e negato per carenza del requisito dell’esclusività dell’assistenza familiare, previsto dall’art. 33 della legge citata. 2. L’appello è meritevole di accoglimento, atteso che il contestato diniego di trasferimento, come deduce ampiamente parte appellante, è stato adottato in vigenza dell’art. 24 della legge numero 183/2010. Tale norma nel sostituire il comma 3 permessi mensili retribuiti ed il comma 5 scelta della sede dell’art. 33 della legge numero 104 del 1992, ha in sostanza eliminato i requisiti della cd. continuità ed esclusività nell’assistenza quali necessari presupposti del beneficio. Nel fase di prima applicazione della norma era stato sollevato il dubbio che l’art. 19 della medesima legge, rubricato Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, non avesse realizzato tale soppressione, disponendo che .1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti. 2. La disciplina attuativa dei princìpi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie”. Detta esegesi iniziale poneva l’accento sull’ampia accezione dei contenuti del rapporto di impiego” ivi richiamati, sulla peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali” che interessano il personale delle Forze Armate e di Polizia in ragione della propria missione istituzionale, la successiva disciplina attuativa costituisce un passaggio necessario, in mancanza del quale le disposizioni di dettaglio dettate per la generalità dei dipendenti non possono trovare immediata applicazione” Cons di Stato, sez. IV, numero 4047/2012 . Tuttavia meglio valutando la questione è stato riconosciuto Cons. di Stato, cit. che una siffatta formulazione non è in generale idonea a giustificare l’inoperatività relativa della fonte nel cui contesto la norma è inserita, non foss’altro perché essa non contiene nessuna disposizione ad esplicito e specifico carattere inibitorio, presentandosi piuttosto all’interprete come un autonomo articolato, fondante in nuce le basi del futuro assetto di una organica e speciale disciplina del rapporto di impiego delle Forze Armate, di Polizia e dei Vigili del Fuoco . La tesi è peraltro supportata dalla natura e dalla collocazione dell’art. 24, che avendo oggetto specificamente il rapporto di lavoro può ritenersi di natura speciale, essendo ispirata a finalità di assistenza e integrazione sociale, in relazione alla tutela delle persone svantaggiate, sicchè essa deve ritenersi considerare la novella dell’art. 24 applicabile a tutto il personale dipendente quanto meno sino a quando, cioè, la legislazione attuativa richiamata dall’art. 19 non dovesse intervenire dettando diverse e specifiche disposizioni per il personale delle forze di polizia, in materia di assistenza ai familiari disabili. 2.- Non essendovi ragioni, nel caso in esame, per discostarsi da tale orientamento, non resta che al Collegio accogliere il gravame, riformando la sentenza di primo grado . In esecuzione della presente sentenza l’amministrazione provvederà a riesaminare la domanda di trasferimento, verificando se nel caso concreto sussista o meno la possibilità di procedere al trasferimento richiesto. Le spese del presente giudizio possono essere compensate in ragione dell’iniziale diverso indirizzo adottato dalla Sezione sulla soppressione del requisito di cui è controversia. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e, per l’effetto , in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e, per l’ulteriore effetto, annulla l’impugnato diniego di trasferimento. Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.