La P.A. non può negare i certificati quando servono per il fascicolo di causa

Le amministrazioni pubbliche non possono rifiutarsi di rilasciare certificati richiesti ai fini del deposito nei fascicoli delle cause giudiziarie. Gli uffici giudiziari, infatti, non rientrano nel novero delle pubbliche amministrazioni quando esercitano attività giurisdizionale permane quindi la necessità di presentare i certificati. Tanto più che le autocertificazioni non hanno alcun valore probatorio in sede giurisdizionale.

L’obbligo vale, in ogni caso, anche per gli Ordini degli avvocati, in riferimento ai certificati di compiuta pratica, atteso che essi, a differenza degli uffici giudiziari, in quanto enti pubblici non economici, sono pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 2, d. lgs. numero 165/2001. E la l. numero 183/2011, nel precludere alle pubbliche amministrazioni la facoltà di acquisire certificazioni, nulla ha mutato in materia di diritto dei cittadini a pretendere il rilascio di tali documentazioni, a prescindere dall’impossibilità di utilizzarle ai fini dei procedimenti amministrativi di loro interesse. È quanto si evince da una circolare della Funzione pubblica emanata il 23 maggio scorso circolare numero 5/2012 . Le amministrazioni possono acquisire dai cittadini solo le autocertificazioni. Il Dipartimento ha chiarito che la ratio delle nuove disposizioni contenute nell’articolo 15 della l. numero 183/2011, va individuata nella necessità di impedire definitivamente alla PA di pretendere il deposito di certificazioni da parte dei cittadini in luogo delle autocertificazioni, ma le “pubbliche amministrazioni non possono mai rifiutarsi di rilasciare un certificato”. I cittadini, dunque, conservano intatto il diritto di pretendere il rilascio dei certificati dalle PA, fermo restando che per documentare il possesso dei requisiti incorporati nei certificati – quando hanno a che fare con una pubblica amministrazione – devono utilizzare l’autocertificazione. Diritto al certificato? solo per il cittadino. La logica alla base del mantenimento del diritto dei cittadini di chiedere e ottenere il rilascio dei certificati, va individuata in primo luogo nella necessità di evitare che vadano incontro a responsabilità anche penali all’atto della compilazione delle autocertificazioni, non essendo sempre agevole ricordare o entrare in possesso dei dati. Ma anche nella necessità di fruire dell’affidamento, utile in vista di esami o altre selezioni concorsuali che richiedano della previa presa di contezza del possesso di specifici requisiti. Vale anche ai fini del mero affidamento. È il caso, per esempio, del certificato di avvenuta pratica che viene rilasciato dall’Ordine degli avvocati alla scadenza del prescritto periodo. Certificato che, seppure non più utile ai fini dell’accesso all’esame da avvocato, conserva intatta l’utilità ai fini dell’affidamento necessario, in vista del controllo di rito che viene effettuato dalla Corte d’appello circa il possesso dei requisiti per l’accesso. Gli Ordini sono Pubbliche amministrazioni. Giova ricordare che la Suprema Corte, con sentenza numero 21226/11 ha qualificato gli Ordini alla stregua di enti pubblici non economici, ivi comprese le articolazioni territoriali, come tali rientranti nel novero delle Pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del d. lgs.165/2001. Conseguentemente, fermo l’obbligo di rilasciare il certificato richiesto, ad esso deve essere apposta la dicitura prevista dalla novella «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi». In giudizio l’autocertificazione non ha efficacia probatoria. La Funzione pubblica ha chiarito, però, che tale dicitura non va apposta ai certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie. Gli uffici giudiziari, infatti, non possono essere considerati pubbliche amministrazioni quando esercitano attività giurisdizionale e, dunque, non sussiste alcuna preclusione all’acquisizione delle relative certificazioni. Tanto più che, secondo l’insegnamento della Corte di cassazione sez. Lav., numero 25800/10 «la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, così come l’autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa priva di qualsiasi efficacia in sede giurisdizionale».

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