Il sequestro per equivalente ha natura di sanzione che prescinde dalla confiscabilità dei beni e non ha alcun rapporto con la pericolosità del soggetto.
La Cassazione, con la sentenza numero 17610 del 17 aprile 2013, ha affermato che è illegittimo il sequestro per equivalente se non contiene la valutazione sul valore dei beni sequestrati necessaria ad accertare la proporzionalità tra il credito garantito e il patrimonio soggetto a vincolo cautelare. Il sequestro preventivo. L’istituto in esame è stato introdotto dall’articolo 1, comma 143, legge numero 244/07 legge finanziaria 2008 ed opera un rinvio all’articolo 322 ter c.p. che disciplina la confisca per equivalente, trovando applicazione anche nella materia dei reati tributari cfr. Cass. Penumero numero 35748/2010 . L’articolo 11, legge numero 146/2006, recante Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente, ha previsto per il reati transazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato particolare, qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo. In tali casi, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di danaro o individua i beni o le utilità assoggettati a confisca di valore corrispondente al prodotto, al profitto La confisca per equivalente è applicabile anche ai reati di frode fiscale ove questi rientrino nel programma associativo di un’organizzazione criminale transnazionale che estende la tutela del credito erariale nei giudizi penali per i reati di cui al D.lgs. numero 74/2000, soprattutto in materia di frodi carosello cfr. Cass. numero 11969/2011 . Il caso. Un Tribunale del nord ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo per equivalente pronunciato dal Gip avente ad oggetto beni di cui alcune società che ne avevano la disponibilità. In particolare, gli indagati avevano costituito varie società con lo scopo di emettere fatture false per operazioni inesistenti attraverso l’interposizione di altre società che permettevano l’incameramento dell’Iva su operazioni commerciali fittizie. La S.C. ha ritenuto che la confisca per equivalente ha natura sanzionatoria e tale natura discende dalla confiscabilità di beni che non ha alcun rapporto con la pericolosità individuale del reo e neppure con il singolo reato la cui finalità è quella di privare il soggetto di benefici economici. In particolare, i giudici hanno ritenuto il principio secondo cui è illegittimo, nei casi di reato tributario commesso da amministratore unico di una srl, il sequestro diretto alla confisca per equivalente avente ad oggetto beni appartenenti alla società medesima, stante l’inapplicabilità della stessa nei confronti di un soggetto diverso dall’autore del fatto, salvo che la struttura societaria rappresenti un apparato fittizio utilizzato dal soggetto per porre in essere reati di frode fiscale in modo che ogni cosa fittiziamente intestata alla società sia riconducibile all’autore del reato. La S.C. ha ritenuto, altresì, che è illegittimo il provvedimento del tribunale del riesame che, nel confermare un sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, non contenga alcuna valutazione sul valore dei beni sequestrati, necessaria ad accertare il rispetto del principio di proporzionabilità tra il credito garantito ed il patrimonio assoggettato a vincolo cautelare. In quanto non è possibile differire l’adempimento estimatorio alla fase esecutiva della confisca. Via libera alla confisca di somme di denaro, beni o valori. La Cassazione ha ritenuto in precedenza che è legittima la confisca dei crediti di imposta vantati da una società nei confronti dell’altra in una inchiesta per frode carosello Cass. /numero 15186/2012 . In detto pronunciamento i giudici hanno rilevato che, per quanto attiene ai reati tributari, «è stata confermata da tempo la piena legittimità del sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, delle somme di denaro che avrebbero dovuto essere impiegate nel pagamento dei tributi dovuti, in quanto la confisca di somme di denaro, beni o valori è consentita anche in relazione al profitto del reato» Cass. nnumero 25890/10 e 248058/10 . Peraltro, «il sequestro preventivo può essere disposto non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato, sulla base di una corretta interpretazione del richiamo all'articolo 322-ter c.p. contenuta nell'articolo 1, comma 143, legge numero 244/2007».
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 13 dicembre 2012 - 17 aprile 2013, numero 17610 Presidente Fiale – Relatore Andronio Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza del 14 aprile 2012, il Tribunale di Bolzano ha confermato il decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dal Gip dello stesso Tribunale il 20 marzo 2012 ed avente ad oggetto beni di cui gli indagati, ovvero le società da loro amministrate, hanno la disponibilità, per un valore corrispondente a quello del prodotto del reato, pari a Euro 4.499.751, di cui Euro 756.098 pari al profitto del reato conseguito complessivamente dall'associazione a delinquere transnazionale. Si sono ritenuti sussistenti indizi del reato di associazione a delinquere di cui all'articolo 416 cod. penumero in quanto, gli indagati avrebbero costituito varie società con il preciso intento di emettere fatture false per operazioni inesistenti nell'ambito di un carosello fiscale mediante l'interposizione di società sponda , società filtro e società cartiere , che consentivano la creazione di schermi finalizzati a realizzare l'incameramento dell'Iva su operazioni commerciali fittizie associazione della quale l'indagato odierno ricorrente era il capo, avendo regolato e organizzato l'attività degli altri componenti. 2. - Avverso l'ordinanza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione. 2.1. - Con un primo motivo di impugnazione, si rileva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bolzano. Si critica, in particolare, l'argomentazione dell'ordinanza censurata secondo cui non sarebbe possibile stabilire in concreto il luogo in cui l'associazione si è costituita, né quello in cui si è manifestata realizzando nel territorio italiano il primo reato-scopo, cosicché non resterebbe che rapportarsi, in via residuale, al luogo in cui è stato compiuto il primo atto del procedimento penale, ovvero Bolzano. Alla stessa soluzione si giungerebbe - sempre secondo l'ordinanza impugnata - anche se si facesse riferimento alla specifica disciplina riguardante la competenza territoriale per i reati tributari prevista dall'ari . 18 del d.lgs. numero 74 del 2000, posto che al comma 1 di tale disposizione, si stabilisce che è competente il giudice del luogo di accertamento del reato. Secondo la prospettazione difensiva, invece, il luogo in cui è stato commesso il primo reato scopo sarebbe comunque individuabile sulla base delle risultanze degli atti di indagine esso dovrebbe ritenersi fissato in Roma, dove si è realizzato il primo reato tributario tra quelli contestati dalla pubblica accusa, attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte di una società avente sede in quella città oppure in Rovigo, dove opera l'indagato che aveva assunto il ruolo di capo dell'associazione, ovvero a Napoli o Milano, dove hanno sede altre società indicate dall'accusa quali emittenti di fatture false mentre in Bolzano non ha sede nessuna delle società coinvolte nella supposta truffa-carosello. Quanto, poi, al criterio competenziale di cui all'articolo 18 del d.lgs. numero 74 del 2000, la difesa sostiene che il Tribunale non avrebbe considerato che il comma 1 di detto articolo attribuisce la competenza al giudice del luogo di accertamento del reato, salvo il disposto dei successivi commi 2 e 3, i quali prevedono che la competenza sia attribuita al giudice del luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale, nonché, nel caso di emissione in diversi circondari di più fatture per operazioni inesistenti, nel medesimo periodo di imposta, che sia competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato. 2.2. - Con un secondo motivo di doglianza, si lamenta la violazione dell'articolo 322 ter codice penale, sotto il duplice profilo dell'illegittima configurazione di un rapporto di solidarietà tra gli indagati e della carenza del requisito della corrispondenza tra il valore dei beni sequestrati e l'eventuale ammontare del profitto-prodotto dei reati, anche in considerazione dell'erronea quantificazione di tale prodotto-profitto. Lamenta la difesa che Tribunale, mostrando di non condividere l'orientamento di legittimità dominante sul punto, avrebbe definito la confisca in questione come una misura di sicurezza, tanto da ritenere superfluo ogni esame circa la ripartizione della responsabilità e circa la proporzione del sequestro. Nel ricorso si rileva, in particolare, che, dai prospetti indicati, il profitto del reato è stato ripartito singolarmente per ciascun indagato mentre la voce più consistente, riguardante la somma che non sarebbe stata versata all'erario, è stata indifferentemente assunta a presupposto della confisca prevalente per tutti i coindagati. Quanto, più in particolare, alla proporzionalità della confisca, emergerebbero due specifici profili di illegittimità dell'ordinanza censurata a vi sarebbe una sottovalutazione del valore della Denardi s.r.l., per essersi il giudice basato sulla sola entità del capitale sociale e non sui ricavi conseguiti della società stessa b vi sarebbe una sopravvalutazione della quantità di Iva evasa. Considerato in diritto 3. - Il ricorso è fondato, quanto all'omesso giudizio sull'appartenenza dei beni sequestrati e sulla proporzionalità fra il valore dei beni sequestrati per equivalente e il profitto del reato. 3.1. - Il primo motivo di ricorso, relativo alla pretesa incompetenza territoriale del Tribunale di Bolzano, è infondato. Deve preliminarmente ribadirsi che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui sia contestato il reato di associazione per delinquere, e non sia possibile individuare il luogo di costituzione del vincolo associativo né il luogo di commissione dei reati programmati, la competenza territoriale si radica nel luogo in cui fu compiuto il primo atto del procedimento ex plurimis, sez. 4, 7 giugno 2005, numero 35229, rv. 232081 sez. 1, 17 marzo 2010, numero 13929 sez. 2, 14 dicembre 2010, numero 1569 sez. 3, 19 giugno 2012, numero 38743 . Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'iter motivazionale seguito nell'ordinanza impugnata sul punto risulta corretto e coerente con i dati di fatto a disposizione dello stesso Tribunale. Si rileva, infatti, che a il reato più grave è quello di cui all'articolo 416 cod. penumero , che deve ritenersi consumato, in linea di principio, nel momento in luogo di costituzione del vincolo associativo b laddove difetti la prova del luogo e del momento della costituzione dell'associazione, può trovare applicazione il criterio sussidiario e presuntivo del primo reato commesso c ove, come nel caso di specie, non sia ancora possibile determinare la competenza per territorio, è decisivo il luogo ove fu compiuto il primo atto del procedimento, ovvero Bolzano. Né a tale conclusione può obiettarsi, come tenta di fare il ricorrente, che vi sarebbe in atti la prova del luogo in cui le prime fatture false sarebbero state emesse, perché i rilievi difensivi sul punto consistono in generiche affermazioni, che non trovano puntuale riscontro nel capo provvisorio d'imputazione né nella documentazione in atti. In particolare, dell'avviso di conclusione delle indagini, non emerge affatto quali siano le sedi delle varie società, né emergono con sufficiente chiarezza, allo stato degli atti, altri elementi idonei a qualificare sotto il profilo della collocazione nello spazio i reati contestati. Ad analogo risultato si giunge facendo applicazione del criterio per la determinazione della competenza per territorio in ordine ai reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto previsto dall'articolo 18 del d.lgs. numero 74 del 2000. Secondo il comma 1 di tale articolo, se la competenza per territorio non può essere determinata a norma dell'articolo 8 cod. proc. penumero , è competente il giudice del luogo di accertamento del reato. Tale disposizione trova eccezione nel successivo comma 2, il quale prevede il criterio del domicilio fiscale del contribuente, per i delitti previsti dal capo I del titolo II dello stesso decreto legislativo. L'eccezione in questione non trova, dunque, applicazione quanto al reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo - sul cui richiamo si basa l'eccezione del ricorrente v. pag. 4 del ricorso - perché tale ultimo reato non rientra nel capo I del titolo II, ma nel successivo capo II del titolo II. Tale eccezione, del resto, non trova applicazione per il caso di fatture documenti inesistenti rilasciate in luoghi rientranti in diversi circondari caso in cui la competenza si radica nel luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo iscritto la notizia di reato nell'apposito registro. Correttamente, dunque, il Tribunale di Bolzano ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dal ricorrente. 3.2. - Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato. Con esso si contesta, infatti, la correttezza del principio di diritto enunciato dal Tribunale, secondo cui il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente dovrebbe essere considerato misura di sicurezza, con la conseguenza che dovrebbero ritenersi superate le eccezioni formulate dalla difesa in ordine al criterio della personalità e della proporzionalità del sequestro stesso. Tale enunciazione si pone, infatti, in contrasto con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la confisca per equivalente ha natura di sanzione tale natura sanzionatoria discende dalla confiscabilità di beni che, oltre a non avere alcun rapporto con la pericolosità individuale del reo, neppure hanno collegamento diretto con il singolo reato e la cui ratio è quella di privare il reo di un qualunque beneficio economico dell'attività criminosa, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento ex plurimis, sez. 3, 14 gennaio 2010, numero 6293 sez. 1, 28 febbraio 2012, numero 11768 . Alla riscontrata erroneità dell'assunto da cui muove il Tribunale sì ricollega l'erroneità dell'ulteriore assunto secondo cui non vi sarebbe necessità di alcuna indagine circa l'appartenenza dei beni confiscati e la proporzionalità della confisca. Sotto il primo profilo deve, infatti, richiamarsi il principio enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è illegittimo, in ipotesi di reato tributario commesso da amministratore di s.r.l., il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente che abbia ad oggetto beni appartenenti alla società medesima, stante, in ragione della natura di sanzione penale di detta confisca, l'inapplicabilità della stessa nei confronti di un soggetto diverso dall'autore del fatto, salvo che la struttura societaria rappresenti un apparato fittizio utilizzato dal reo proprio per porre in essere reati di frode fiscale sicché ogni cosa fittiziamente intestata alla società sia immediatamente riconducibile alla disponibilità dell'autore del reato ex multis, sez. 3, 14 giugno 2012, numero 25774 . Sotto il secondo profilo, deve ricordarsi che è illegittimo il provvedimento del tribunale del riesame che, nel confermare un sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, non contenga alcuna valutazione sul valore dei beni sequestrati, necessaria al fine di verificare il rispetto del principio di proporzionalità tra il credito garantito ed il patrimonio assoggettato a vincolo cautelare, non essendo consentito differire l'adempimento estimatorio alla fase esecutiva della confisca ex multis, sez. 3, 7 ottobre 2010, numero 41731 . 4. - L'ordinanza impugnata deve essere, di conseguenza, annullata, con rinvio al Tribunale di Bolzano, perché proceda a nuovo giudizio relativamente all'accertamento della disponibilità di beni oggetto del sequestro e alla proporzionalità dell'ammontare del sequestro stesso rispetto al profitto del reato, facendo applicazione dei principi enunciati sub 3.2. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Bolzano.