Il dies ad quem del termine annuale previsto dall’articolo 10, legge fall., è quello della pubblicazione della sentenza di fallimento, mentre non rileva la semplice presentazione dell’istanza di fallimento, in quanto essa non è conoscibile da parte dei terzi.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 8932/13, depositata il 12 aprile. Il caso. La Corte di Appello di Brescia rigetta il reclamo contro la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato il fallimento del socio illimitatamente responsabile di una s.numero c. nonché della società stessa l’istanza di fallimento, infatti, era stata depositata il 5 agosto 2010 e quindi anteriormente all’anno dalla cessazione della società, cancellata il 7 agosto 2009. Violata la legge fallimentare? Il socio fallito propone allora ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’articolo 10, legge fall., nonché vizio di motivazione, e ribadendo che il fallimento era stato dichiarato oltre l’anno dalla cancellazione della società infatti, alla dichiarazione di fallimento non poteva equipararsi il deposito dell’istanza di fallimento, che, in ogni caso, risaliva al 23 dicembre 2010. La funzione del termine. Gli Ermellini rilevano che il termine in questione non opera quale prescrizione o decadenza, ma costituisce un limite oggettivo per la dichiarazione di fallimento il limite temporale alla possibilità di dichiarare il fallimento di chi non è più imprenditore, infatti, serve a garantire la certezza delle situazioni giuridiche e l’affidamento dei terzi che, altrimenti, sarebbero esposti illimitatamente al pericolo di revocatoria. Rileva la pubblicazione della sentenza. Ciò premesso, la S.C. precisa che il dies ad quem del termine annuale previsto dal citato articolo 10 è quello della pubblicazione della sentenza di fallimento, mentre non rileva la semplice presentazione dell’istanza di fallimento, in quanto essa non è conoscibile da parte dei terzi. Il creditore è a rischio, ma Secondo i giudici di legittimità questo sistema pone a carico del creditore che ha presentato tempestivamente istanza di fallimento il rischio della durata del procedimento e tuttavia la previsione non può essere considerata incostituzionale per il possibile diverso trattamento dei creditori, dal momento che il concreto svolgersi del procedimento è un problema di fatto irrilevante ai fini della legittimità costituzionale della norma. In conclusione, non ritenendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il fallimento della s.numero c. e del suo socio.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 14 marzo – 12 aprile 2013, numero 8932 Presidente Salmè – Relatore Di Amato Svolgimento del processo Con sentenza del 9 giugno 2011 la Corte di appello di Brescia rigettava il reclamo proposto da O.C. avverso la sentenza in data 2-7 marzo 2011 con cui il Tribunale della stessa città, su istanza della s.p.a. Equitalia Esatri, aveva dichiarato il suo fallimento e quello della s.numero c. Zagabria Service, della quale era socio illimitatamente responsabile. In particolare, per quanto ancora interessa, la Corte di appello osservava che l'istanza di fallimento era stata depositata il 5 agosto 2010 e perciò anteriormente all'anno dalla cessazione della società cancellata il 7 agosto 2009 pertanto era infondato il motivo con cui il reclamante aveva dedotto l'insussistenza dei presupposti e delle condizioni per la pronuncia del fallimento assumendo che l'istanza di fallimento era stata depositata oltre l'anno dalla cessazione dell'attività. O.C. propone ricorso per cassazione, deducendo un motivo. La s.p.a. Equitalia Nord incorporante della s.p.a. Equitalia Esatri resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo del ricorso O.C. deduce la violazione dell'articolo 10 l. fall., nonché il vizio di motivazione, lamentando che il fallimento era stato dichiarato oltre l'anno dalla cancellazione della società e che alla dichiarazione di fallimento non poteva equipararsi il deposito dell'istanza di fallimento, la quale, in ogni caso, risaliva soltanto al 23 dicembre 2010, considerato che il Tribunale aveva disposto l'archiviazione del procedimento per l'omessa comparizione del creditore istante all'udienza del precedente 20 dicembre. Il ricorso è ammissibile e fondato. Sotto il primo profilo si deve ritenere che nessuna preclusione possa discendere dal diverso tenore del reclamo, con il quale, come riferito in narrativa, l'odierno ricorrente non lamentava, come in questa sede, che la sentenza di fallimento era stata emessa oltre l'anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, ma che oltre l'anno era stata depositata l'istanza di fallimento. Nella specie, infatti, non può parlarsi di questione nuova non deducibile per la prima volta in cassazione poiché tale ipotesi ricorre soltanto quando la questione non dedotta innanzi al giudice del merito non era da questi rilevabile d'ufficio ovvero, pur essendo rilevabile d'ufficio, comportava nuovi accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità ex plurimis Cass. 23 gennaio 2007, numero 1474 Cass. 15 marzo 2006, numero 5620 . Nella specie il mancato rispetto del termine previsto dall'articolo 10 l. fall., comporta la nullità della sentenza e perciò può essere rilevato d'ufficio dal giudice del reclamo e, se ciò non avviene, ben può essere dedotto per la prima volta in cassazione, considerato che il suo accertamento non implica ulteriori accertamenti di fatto. Nel merito, sebbene dopo la riforma il procedimento di fallimento possa essere attivato solo su istanza dei creditori o del p.m., si deve osservare che il termine stabilito nell'articolo 10 l. fall., non opera come un termine di prescrizione o decadenza, ma costituisce un limite oggettivo per la dichiarazione di fallimento Cass. 28 marzo 1969, numero 998 , svolgendo non tanto la funzione di tutelare i creditori rispetto all'inatteso venire meno della qualifica di imprenditore commerciale nel loro debitore, quanto la funzione di garantire la certezza delle situazioni giuridiche e l'affidamento dei terzi altrimenti esposti illimitatamente al pericolo di revocatorie , ponendo un preciso limite temporale alla possibilità di dichiarare il fallimento di chi non è più imprenditore. In realtà, infatti, il fallimento dell'ex imprenditore non può configurarsi come una forma di eccezionale tutela dei creditori poiché risponderebbe sempre alla logica della necessità di una procedura concorsuale in presenza della molteplicità e complessità degli interessi normalmente coinvolti nel dissesto di un imprenditore commerciale, anche se cessato, a fronte della normale semplicità degli interessi coinvolti nel dissesto del debitore civile. Ciò che rileva, invece, è la scelta del legislatore di non dare seguito a detta logica, dopo un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, per la contrastante esigenza di tutelare l'affidamento dei terzi che vengono in contatto con l'ex imprenditore. Se la funzione dell'articolo 10 è quella descritta, il dies ad quem del termine annuale ivi previsto è necessariamente quello della pubblicazione della sentenza di fallimento e l'istanza di fallimento tempestivamente presentata dal creditore non può produrre effetti prenotativi, come avviene invece nel processo civile, in applicazione del noto postulato a tenore del quale la durata del processo non dovrebbe mai ridondare in danno della parte che ha ragione. La semplice presentazione dell'istanza di fallimento non sarebbe, infatti, conoscibile da parte dei terzi che, se ad essa fosse riconosciuto un effetto prenotativo, resterebbero esposti per tutta la durata del procedimento al rischio di contatti con un soggetto fallibile. Tale conclusione, del resto, è coerente con la lettera dell'articolo 10 possono essere dichiarati falliti entro un anno e trova conferma nel quinto comma dell'articolo 22 l. fall., secondo cui, nella versione successiva alla riforma, in caso di vittorioso gravame contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento, il termine di cui all'articolo 10 l. fall. si computa con riferimento al decreto della corte di appello che ha accolto il reclamo. L'attribuzione di un effetto prenotativo al decreto della corte di appello sarebbe evidentemente inutile se un identico effetto fosse attribuibile all'istanza di fallimento. Si deve, pertanto, concludere che l'articolo 10 l. fall., con la descritta eccezione rispetto al tempo successivo al decreto ex articolo 22 l. fall., pone a carico del creditore che ha presentato tempestivamente istanza di fallimento il rischio della durata del procedimento per la dichiarazione di fallimento. Ciò, tuttavia, non comporta l'illegittimità dell'articolo 10 l. fall., in relazione agli articolo 3 e 24 Cost Da un lato, con riferimento al principio di eguaglianza, il possibile diverso trattamento dei creditori in relazione alla diversa durata del procedimento non discende dal requisito temporale prescritto dalla legge, ma dal concreto svolgersi del procedimento ed è perciò un problema di fatto irrilevante ai fini della legittimità costituzionale della norma. Con riferimento al diritto di difesa, si deve, invece, osservare che la previsione di un termine annuale rappresenta il punto di mediazione nella tutela di interessi contrapposti quali, da un lato, quelli dei creditori e, dall'altro, quello generale, e non del solo cessato imprenditore, alla certezza dei rapporti giuridici in questo contesto è insussistente una qualsiasi lesione del diritto di difesa, tenuto conto sia dell'ampiezza del termine, sia della possibilità di informare il Tribunale di eventuali ragioni di urgenza. Il fatto che le ragioni di urgenza possano sfuggire ai creditori o al Tribunale è, ancora una volta, un problema di fatto irrilevante ai fini della valutazione della legittimità costituzionale della norma Cass. 14 giugno 2000, numero 8099 . Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte, decidendo nel merito, accoglie il reclamo e revoca il fallimento della s.numero c. Zagabria Service e del suo socio C.O Soccorrono giusti motivi in considerazione della novità della questione per compensare le spese dell'intero giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il reclamo e revoca il fallimento della s.numero c. Zagabria Service e del suo socio O.C. compensa le spese dell'intero giudizio.