La scarsa gravità del fatto commesso “giustifica” la non convalida dell’arresto facoltativo in flagranza.
Il caso. Avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Avezzano, con la quale non è stato convalidato l’arresto facoltativo in flagranza di uno straniero accusato del furto di due cellulari, ricorre per cassazione il pubblico ministero del medesimo Tribunale, sostenendo la sussistenza dei presupposti normativi per la convalida. In particolare l’organo inquirente precisava nel ricorso che, nonostante sia stato accertato che lo straniero si impossessò di due cellulari con le relative schede telefoniche, soltanto uno di essi ne fu recuperato e quindi la circostanza che l’imputato sia riuscito ad occultare l’altro cellulare, evidenzia «una capacità criminale sicuramente superiore a quella ipotizzata dal giudicante». Inoltre, il P.M. sostiene che il G.I.P. avrebbe errato laddove ha ritenuto sussistente, nel caso in questione, l’attenuante di cui all’articolo 62, numero 4, c.p., in quanto i due cellulari, anche se non hanno un valore elevato, non avrebbero neppure un valore irrisorio. I parametri normativi per la convalida dell’arresto facoltativo. L’articolo 381, comma 4, c.p.p., attribuisce alla P.G. un potere discrezionale di eseguire l’arresto facoltativo in flagranza soltanto se la misura precautelare è giustificata dalla “gravità del fatto” ovvero dalla “pericolosità del soggetto” «desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto». Il punto della questione è pertanto quello di stabilire se la polizia giudiziaria, che opera «in prima linea», dovrà ritenere sussistenti entrambi i requisiti gravità del fatto ovvero pericolosità del soggetto affinché possa procedere legittimamente all’adozione della precautela. Convalida dell’arresto facoltativo in flagranza? La Cassazione ribadisce 3 principi. La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 10916 depositata il 20 marzo 2012, ha ribadito i seguenti principi in tema di convalida dell’arresto facoltativo in flagranza, già espressi in precedenti orientamenti giurisprudenziali 1 al momento della convalida della precautela il Giudice dovrà porsi nella stessa situazione degli agenti operanti di P.G. e quindi dovrà compiere una valutazione ex ante in concreto per verificare che la misura «trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto» valutazione da effettuare con gli stessi criteri previsti dall’articolo 133 c.p. – nda 2 la polizia giudiziaria non ha l’obbligo di redigere una motivazione ad hoc che giustifichi la misura adottata basta che dal verbale di arresto, o dagli atti complementari, la p.g. indichi le ragioni che hanno indotto la medesima a privare la libertà personale dell’individuo e pertanto dia contezza del corretto esercizio del potere discrezionale attribuito alla medesima dal comma 4 dell’articolo 381 c.p.p. 3 in merito alle condizioni di legittimità dell’arresto facoltativo in flagranza, non è necessaria la presenza congiunta «della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto, ma è sufficiente che ricorra almeno uno dei due parametri». Su quest’ultimo aspetto, relativo alla presenza per così dire «disgiunta» della gravità del fatto o della pericolosità del soggetto, il dubbio interpretativo potrebbe sorgere dalla stessa dizione della norma nella quale i due requisiti sono intervallati da una congiunzione disgiuntiva “ovvero” che potrebbe celare una alternatività inclusiva secondo il modello latino “aut-vel”, rispetto all’alternatività esclusiva “aut-aut”. La correttezza della mancata convalida della precautela. La Cassazione, con la sentenza in commento, ha ritenuto che il G.I.P. del Tribunale di Avezzano bene ha fatto a non convalidare l’arresto facoltativo in flagranza, valorizzando la scarsa gravità del fatto commesso dallo straniero che si è impossessato della refurtiva «lasciata incustodita sul banco di una pizzeria». Il ricorso del pubblico ministero è stato quindi rigettato dagli Ermellini i quali, peraltro, hanno colto l’occasione per ribadire i suddetti principi in materia di convalida dell’arresto facoltativo in flagranza, mentre sull’attenuante di cui all’articolo 62, numero 4, c.p., non si sono pronunciati, trattandosi di valutazione di merito relativa alla attribuzione di valore «ad oggetti usati, ormai di diffuso utilizzo».
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 12 gennaio – 20 marzo 2012, numero 10916 Presidente Marasca – Relatore Fumo Rilevato in fatto Il PM presso il tribunale di Avezzano ricorre per cassazione avverso provvedimento del gip di quel medesimo tribunale che non ha convalidato l'arresto facoltativo in flagranza di H.A. , accusato di furto aggravato di due telefoni cellulari. Sostiene il ricorrente che la motivazione è erronea e carente per quel che riguarda le condizioni che legittimano l'arresto invero, quanto alla gravità del fatto, nonostante quel che si legge nel provvedimento, H.A. s'impossessò, non di uno, ma di due cellulari. Solo uno ne fu recuperato, perché evidentemente l'arrestato riuscì ad occultare l'altro, così come riuscì ad occultare le relative schede telefoniche ne consegue che lo stesso è portatore di una capacità criminale sicuramente superiore a quella ipotizzata dal giudicante il gip ha ritenuto inoltre ricorrente l'attenuante di cui al numero 4 dell'articolo 62 c.p., ma l'assunto è erroneo, atteso che i due telefoni certamente non hanno un valore elevato, ma neppure un valore irrisorio, come vuole la giurisprudenza di legittimità. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e merita rigetto. Invero, in tema di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza egli deve porsi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e quindi si trovi ragionevole motivo della gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto ASN 200615296-RV 234211 . Evidentemente egli non può estendere il controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità 200906878-RV 243072 , né la polizia giudiziaria è tenuta a indicare le ragioni che l'hanno indotta a esercitare il proprio potere di privare della libertà - in relazione alla gravità del fatto e alla pericolosità dell'arrestato - con una apposita motivazione, essendo sufficiente che tali ragioni emergano dal contesto descrittivo del verbale d'arresto o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle ASN 200931281-RV 244680 . Peraltro, quanto alle condizioni della legittimità dell'arresto facoltativo in flagranza, non è necessaria presenza congiunta della gravitò del fatto/della pericolosità dell'agente, ma è sufficiente che ricorra almeno uno dei due parametri ASN 200428540-RV 228852 . Orbene, nel caso in esame, il giudicante ha valutato il parametro della gravità del fatto ovviamente sempre riportandosi al momento dell'intervento alla polizia giudiziaria , ritenendolo lieve, atteso che il H. si limitò a impadronirsi della res lasciata incustodita sul banco di una pizzeria. La sussistenza della ritenuta attenuante, poi, è valutazione di stretto merito, trattandosi di attribuire un valore ad oggetti usati, ormai di diffuso utilizzo. P.Q.M. rigetta il ricorso.