Nuove linee guida sull'impignorabilità dei crediti delle ASL

di Giulia Milizia

di Giulia Milizia *La sentenza del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Pozzuoli, dello scorso 11 luglio deroga la normativa, nazionale e comunitaria, che sancisce l'impignorabilità dei crediti della Asl e degli altri operatori, anche universitari, del settore sanitario.Il caso. Un centro medico ed un legale effettuavano un pignoramento presso la tesoreria di un'Asl. Il G.E. sospendeva l'esecuzione per la violazione dell'articolo 51, comma 1, L. 220/10 i crediti delle aziende ospedaliere e sanitarie delle regioni commissariate e/o in forte deficit sono impignorabili ed i relativi procedimenti, iniziati prima dell'entrata in vigore del d.l. convertito nella suddetta legge, sospesi per due anni sino alla fine del 2011. I creditori proponevano opposizione, l'ente ed il tesoriere restavano contumaci.Contrariamente a quanto previsto dalla normativa in materia anche UE, anzi basandosi proprio sui principi in essa contenuti, il G.I. ha accolto il ricorso . Queste tematiche sono poco note e complesse, perciò, occorre fare brevi cenni prodromici ad una loro migliore comprensione.Condizioni e limiti al pignoramento presso terzi dei crediti pubblici. Il combinato disposto degli articolo 826, 2740 cc, 545 ss, 615-617 e 635 ss cpc sancisce che la legge può introdurre deroghe alla disciplina generale delle esecuzioni e della responsabilità patrimoniale dello Stato. Le leggi nnumero 67/93, 449/97 e 67/06 ed il D.M. del 15/10/93 dichiarano impignorabili tutti i beni ed i crediti destinati dalla delibera semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme vincolate a soddisfare i servizi essenziali. Solo tali importi fatture e/o note d'impegno saranno sottratti al pignoramento anche presso terzi, tutti gli altri saranno aggredibili coattivamente C.Cost. 285 e 295/95, 69/98, 211/03 e 467/05 . È possibile opporsi a tale sospensione? La giurisprudenza Cass. nnumero 5761/99, 6667/03, 387/07 e Trib SA, sez. IV civ., 18/5/07 e la dottrina riconoscono ai creditori la facoltà di opporsi alla sospensione del pignoramento. Dato che questa impignorabilità è funzionale ed originaria si dividono sulle forme del ricorso articolo 615 o 617 cpc. La dottrina ha risolto l'impasse con la tesi del potere di rilievo officioso del giudice qualora ravvisi che le somme destinate alle Asl od altra PA debbano essere impiegate per l'interesse collettivo sospenderà l'esecuzione, la dichiarerà improcedibile ed estinguerà il pignoramento v. amplius ex multis Palmieri Sul rilievo officioso dell'impignorabilità dei crediti delle ASL nel procedimento espropriativo presso terzi, tra tutela dei destinatari dei servizi sanitari essenziali e ragioni creditorie . È possibile negare un diritto acquisito? Il G.I. deroga tali esegesi e rileva che queste leggi dovevano aiutare la sanità a riorganizzare le sue posizioni debitorie, saldando quelle non pregiudizievoli al conseguimento del pubblico interesse. In tale ottica l'esecuzione coattiva è compatibile con l'adozione di una ricognizione dei debiti e una pianificazione dei pagamenti , assente nel nostro caso. La relativa delibera, anzi, era priva della firma del commissario ad acta e, quindi, inidonea a attestare l'autenticità di quanto prodotto in giudizio.Per il bilanciamento degli interessi, poi, è palese la lesione dei diritti quesiti attorei e come il vigente obbligo di sospensione ed estinzione della procedura violi la libera concorrenza ed altri diritti riconosciuti dalla costituzione e da convenzioni europee. Nuova interpretazione restrittiva della normativa. Rinviando alla sentenza per ogni ulteriore approfondimento, si noti che considera un fine di interesse pubblico anche l'estinzione dei debiti della PA. È necessaria una nuova esegesi restrittiva delle menzionate disposizioni anche per attenuare i gravami ed i disagi a carico dei creditori, che si vedono ingiustamente negate le loro legittime pretese. La sanità è un'impresa? Si deve rispondere positivamente poiché, ormai, la sanità è un'azienda con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale . È un quasi-mercato soggetto ai principi comunitari della libera concorrenza, giusto processo e di uguaglianza anche sub specie di ragionevolezza della normativa . Questo carattere fortemente concorrenziale, sia qualitativo che in termini temporali liste di attesa , nei confronti delle altre strutture private e pubbliche, è stato accentuato dal D.lgs numero 502/92 di riordino della disciplina della materia sanitaria e dalla L. 44/98 che ha introdotto l'intramoenia con cui i medici sono obbligati a svolgere la libera professione all'interno dell'ente pubblico, con cui hanno un contratto di lavoro, con suo relativo incremento di guadagni. Il direttore è equiparato ad un manager e l'Asl non può fallire come stabilito dal D.lgs numero 5/06. Tutte le tesi sulle menzionate norme e sulla responsabilità patrimoniale delle PA ed il carattere imprenditoriale della sanità hanno avuto l'effetto paradossale di trasformare in privilegio processuale il descritto beneficio temporaneo, derogando così alle regole del mercato, della concorrenza e violando i principi di tassatività e legalità.Libertà d'impresa e di concorrenza nel Trattato di Lisbona. La politica comunitaria articolo 3,16, 49, 63 e 168 TUEF, si fonda su questi principi, ribaditi anche dalla Direttive 2000/35/Ce e 2011/7/UE. C'è un'anomalia del nostro sistema la sanità eroga ed acquista i suoi servizi, nonché detiene i fondi pubblici. Inoltre tali norme premiano il soggetto in forte disavanzo per la sua mala gestio a danno dei creditori. Ergo tale impignorabilità crea un'anomalia contrastante con i principi in epigrafe che non possono essere derogati, seppur per garantire la salute dei cittadini v. teoria dei controlimiti la tutela del bene vita può essere perseguito giudizialmente senza ledere i diritti dei pignoranti.L'impignorabilità come deterrente per nuovi investimenti. Quanto sinora detto contrasta anche con gli articolo 47 della Carta di Nizza e 6 CEDU e scoraggia le altre società comunitarie a stabilirsi ed investire in Italia, acuendo le difficoltà per il diverso trattamento tra imprenditori nazionali ed UE, con danni all'economia nazionale. Principio di ragionevolezza e tutela costituzionale dei creditori. L'inosservanza è ictu oculi articolo 3 Cost . Si ricordi che l'articolo 55 L.220/10 non autorizza affatto le ASL a non pagare l'inadempimento resta l'illecito sanzionato dall'articolo 1218, c.c. La norma si limita a privare - per un periodo determinato - il creditore dell'azione esecutiva, ma ciò di certo non vale a rendere lecito ciò che resta un illecito a tutti gli effetti, vale a dire la perdurante violazione del rapporto obbligatorio . Dovranno essere saldati, quindi, gli interessi ex articolo 1224 cc ed eventualmente, se provato, il maggior danno. La situazione è ancora più seria se si applica la rigida normativa europea sulle transazioni commerciali Dlgs numero 232/02 . In questo caso il ricorso all'autofinanziamento sarebbe deleterio perché gli interessi europei hanno i tassi superiori a quelli bancari. Ancora più grave se il credito nasce da un provvedimento amministrativo, poichè i tassi sono superiori a quelli legali e deve essere saldato anche il maggior costo eventualmente sopportato dal creditore che in ipotesi abbia dovuto far ricorso al finanziamento tradizionale . Alcuni critici hanno ipotizzato che questa legge introduca una sorta di interesse punitivo .Infatti l'Asl per autofinanziarsi contrae mutui, prestiti e nuovi debiti da saldare sì da entrare in un circolo vizioso e rischiare il fallimento, risultato opposto a quello perseguito dalle leggi de quibus, con pregiudizio dei creditori e dell'economia nazionale. Il sistema così descritto è manifestamente irragionevole ove non abbia durata fortemente contenuta e non sia assistita da un serio piano di rientro nel disavanzo mercé il pagamento dei creditori. Ed infatti la ratio della norma è - come detto - quella di consentire alle aziende sanitarie di riorganizzarsi per reagire alla impressionante mole di azioni esecutive di cui sono state oggetto, consentendo così un riordino della contabilità e della relativa documentazione .La decisione del G.I. Per tali motivi non è possibile, come è stato sinora fatto, interrompere i pignoramenti e rigettare le opposizioni, tanto più che tale sospensione è un mero rimedio processuale che non incide e pregiudica il rapporto obbligatorio tra le parti. Deve essere, perciò, riletta in un'ottica garantista e costituzionalmente orientata, auspicando un intervento correttivo del legislatore.* Praticante avvocato e conciliatore iscritta alla camera diConciliazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto