Il Ministero dell’Economia e delle Finanze risponde ad un quesito circa i termini di presentazione della Dichiarazione IMU concernente i fabbricati di classe D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
Con la Risoluzione 28 marzo 2013, numero 6/DF, la Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale – Ufficio XII - del MEF, fornisce chiarimenti sui termini di presentazione della Dichiarazione IMU. Fabbricati di classe D. In particolare, tratta il caso di specie in cui il contribuente deve provvedere ad effettuare l’adempimento dichiarativo, ai sensi dell’articolo 13 d.l. numero 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge numero 214/2011 su immobili a destinazione speciale, privi di rendita, e interamente posseduti da imprese che li hanno distintamente contabilizzati. Si tratta degli immobili appartenenti alla categoria catastale D opifici, alberghi teatri case di cura istituti di credito capannoni, edifici costruiti per attività agricole, etc. La base imponibile IMU di questi immobili, se non risultano iscritti in catasto, o se privi di rendita, viene determinata «alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero, se successiva, alla data di acquisto ed è costituita dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione della stessa, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze». Come è calcolato il valore aggiornato? Pertanto, il valore aggiornato al 1° gennaio di ogni anno è dato dalla somma di tutti i costi di acquisto e costruzione dell’immobile, compreso il valore del terreno, delle spese incrementative effettuate, nonché delle eventuali rivalutazioni e degli interessi capitalizzati sull’immobile. 90 giorni di tempo. La Risoluzione numero 6/DF, dopo aver ricordato le modalità di calcolo dell’imponibile IMU, su questa particolare tipologia di immobili, risponde al quesito circa i termini di presentazione della dichiarazione IMU che ricordiamo essere entro 90 giorni dalla variazione che ne ha comportato l’obbligo dichiarativo. Pertanto, si afferma che il termine di decorrenza dei 90 giorni, non potrà essere diverso da quello in cui il contribuente avrà a disposizione tutte le informazioni necessarie per la determinazione della base imponibile IMU. Presentazione della dichiarazione IMU entro il 31 marzo. L’adempimento, entrato a regime dall’anno 2013, indica che in questi casi, la scadenza della presentazione della Dichiarazione IMU, per variazioni effettuate nel 2013, dovrà avvenire entro il 31 marzo dell’anno successivo. Discorso leggermente diverso è il caso delle variazioni effettuate sugli immobili in oggetto, nell’anno 2012. Infatti, nel caso in cui un’impresa avesse effettuato, nel corso dell’anno 2012, delle spese incrementative su un immobile di classe D, privo di rendita e/o non iscritto in catasto, qualora non avesse ancora presentato la relativa Dichiarazione IMU, entro il 4 febbraio 2013 la Risoluzione afferma che avrà ancora la possibilità di presentare detta dichiarazione entro il 31 marzo 2013, ovvero entro il prossimo 2 aprile 2013, in quanto primo giorno lavorativo successivo alla scadenza originaria.
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