Al candidato, visto che il periodo di servizio vantato non era sufficiente, mancava anche qualsiasi chance di essere selezionato per partecipare al concorso, di conseguenza non era titolare di una posizione giuridica tutelabile davanti al giudice.
Lo ha affermato la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza numero 6728/2013, depositata lo scorso 18 marzo. Il caso. La Corte di appello confermava la sentenza di primo grado con cui il Tribunale aveva rigettato la domanda di un candidato volta ad ottenere l’annullamento di una delibera della Commissione esaminatrice e di quella del direttori generale, nonché della procedura concorsuale finalizzata all’attribuzione dell’incarico di direzione dell’unità operativa di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro di una Azienda Sanitaria calabrese, conclusasi con l’assegnazione del posto ad un altro dottore. Il periodo di servizio vantato non è sufficiente o, comunque, non sufficientemente documentato. I giudici di secondo grado, nello specifico, avevano rilevato che l’appellante non aveva prodotto i certificati presentati in sede selettiva, concludendo, inoltre, che egli poteva vantare solo un periodo di servizio di poco più di 2 anni, inferiore a quello di 5 previsto dalla normativa per l’ammissione al concorso, con la conseguenza che «mancava all’appellante qualsiasi chance di essere selezionato per partecipare al concorso e che non era titolare di una posizione giuridica tutelabile davanti al giudice». Annullata qualsiasi chance di partecipare al concorso. Il verdetto, nonostante il ricorso presentato dall’uomo, non viene modificato nemmeno dai giudici di cassazione, i quali confermano che il ricorrente non avrebbe mai potuto aspirare a conseguire l’incarico in quanto «privo dei requisiti di ammissione» e, quindi, «non era titolare di un interesse giuridicamente apprezzabile e tutelabile».
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 5 febbraio – 18 marzo 2013, numero 6728 Presidente De Renzis – Relatore D’Antonio Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 30/10/2007 la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Rossano che ha rigettato la domanda di O.G.S. volta ad ottenere l'annullamento della delibera dell'8/5/2000 della Commissione esaminatrice e di quella del direttore generale dell'1/10/2001 nonché della procedura concorsuale finalizzata all'attribuzione dell'incarico di direzione dell'unità operativa di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro dell'Azienda Sanitaria di conclusasi con l'assegnazione del posto al dott. M.M La Corte territoriale ha osservato che risultava preliminare verificare il possesso da parte dello S. del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera B del d.p.r. numero 489 del 1997, e cioè se avesse un'anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina. La Corte ha, poi, precisato che per la valutazione del servizio utile poteva essere considerato solo quel servizio certificato in sede di procedura selettiva e che a tal fine nelle certificazioni dovevano essere specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni singola disciplina dovevano essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi erano stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività. La Corte ha affermato che l'appellante non aveva prodotto i certificati presentati in sede selettiva e, rilevata l'infondatezza delle censure mosse dallo S. alla decisione della commissione di escludere dalla valutazione il servizio prestato dall'appellante in tre periodi lavorativi, cioè il servizio presso l'Istituto di medicina del lavoro dell'Università di , il servizio svolto presso l'unità operativa della medicina del lavoro di Conegliano e infine il servizio svolto presso l'unità operativa di sorveglianza sanitaria di , la Corte territoriale ha concluso che lo S. poteva vantare solo un periodo di servizio di poco più di due anni, inferiore a quello di 5 anni previsto dalla normativa per l'ammissione al concorso, con la conseguenza che mancava all'appellante qualsiasi chance di essere selezionato per partecipare al concorso e che non era titolare di una posizione giuridica tutelabile davanti al giudice. Avverso la sentenza propone ricorso in Cassazione S.O.G. formulando tre motivi. Si costituisce l'Azienda Sanitaria Provinciale di , che ha accorpato l'Azienda Sanitaria numero omissis , depositando controricorso. M.M. è rimasto intimato. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 100 e 112c.p.c Lamenta che in assenza di specifiche censure, e dunque di un appello incidentale, la Corte d'Appello aveva verificato la sussistenza dei titoli richiesti per la partecipazione al concorso in capo allo stesso appellante, dovendo invece valutare soltanto la sussistenza dei titoli richiesti in capo al vincitore. Con il secondo motivo denuncia omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia nonché violazione e falsa applicazione del d.p.r. numero 484 del 1997 articolo 5 e 10. Lamenta che la Corte d'Appello ha errato nella valutazione dei titoli da lui posseduti. In particolare censura la sentenza nella parte in cui la Corte ha affermato che l'appellante non aveva prodotto i certificati di servizio presentati in sede concorsuale e che la documentazione prodotta non consentiva di affermare il possesso in capo alla ricorrente dei requisiti necessari per essere ammessi al concorso nonostante che la commissione esaminatrice avesse ritenuto sussistenti tutti i requisiti necessari per l'ammissione al concorso. Con il terzo motivo denuncia omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo. Lamenta che l'errore nella valutazione dei titoli effettuata dalla Corte d'Appello non aveva consentito alla stessa di valutare l'insussistenza dei requisiti in capo al Dottor M. risultato vincitore. Le censure, congiuntamente esaminate stante la loro connessione, sono infondate. Circa il primo motivo di censura deve rilevarsi che il ricorrente ha omesso di specificare sotto quale profilo la Corte territoriale avrebbe violato le norme citate considerato che la Corte d'Appello, con motivazione che va esente da censure, ha affermato la necessità preliminare di verificare il possesso da parte dello stesso S. del requisito di cui all'articolo 5 comma 1, lett. B del Dpr n 489/1997, possesso che gli consente di essere annoverato tra i selezionagli ed in mancanza del quale egli non è titolare di alcuna chance nella procedura concorsuale e, quindi, privo di interesse tutelabile . Tali affermazioni non sono state oggetto di specifiche censure e,del resto,lo stesso ricorrente cfr quanto esposto nello svolgimento del processo della sentenza impugnata aveva chiesto l'annullamento delle delibere della commissione esaminatrice e del direttore generale con conseguente rivalutazione dei suoi titoli e requisiti, i quali,invece, secondo l'Azienda sanitaria, non erano idonei a consentire la partecipazione al concorso. Sono, altresì, infondati gli ulteriori due motivi del ricorso. Premesso che il ricorrente fa riferimento a tre documenti relativi a tre periodi utili, a suo avviso, per il computo dell'anzianità specifica, ma omette in violazione del principio di autosufficienza del ricorso in Cassazione di indicarne non solo il momento processuale nel quale sono entrati nel giudizio e la loro attuale collocazione, ma anche di esporne il loro contenuto essenziale al fine di consentire alla Corte di valutarne il significato e la rilevanza ai fini della decisione, deve osservarsi che la Corte territoriale, con motivazione in fatto incensurabile in Cassazione in quanto adeguatamente motivata ed esente da errori in diritto, ha richiamato l'articolo 10 del citato DPR e i requisiti dallo stesso prescritti per concludere che lo S. poteva vantare solo il periodo di servizio svolto dal 15/3/90 al 31/5/92 come coordinatore e responsabile dei servizi periferici di prevenzione sui luoghi di lavoro, pari a poco più di due anni e, dunque, insufficiente in considerazione che il requisito essenziale per la partecipazione alla procedura concorsuale era di cinque anni. Il ricorrente si limita a contrapporre la sua diversa valutazione degli elementi di fatto già esaminati dalla Corte di merito senza formulare specifiche critiche che evidenzino la contraddittorietà o illogicità della sentenza impugnata ed omettendo di considerare che non spetta al giudice di legittimità riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì solo la facoltà di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti. cfr Cass. numero 9368/06, Cass. 21249/06, Cass. numero 14304/2005 . Infine, il terzo motivo, circa la sussistenza dei requisiti in capo al dott. M. , resta assorbito atteso che, come accertato dalla Corte territoriale, il ricorrente non avrebbe mai potuto aspirare a conseguire l'incarico in quanto privo dei requisiti di ammissione e, dunque non era titolare di un interesse giuridicamente apprezzabile e tutelabile. Il ricorso va, pertanto, respinto con condanna del ricorrente soccombente a rimborsare le spese processuali all'Azienda sanitaria. Nulla per spese nei confronti del M. non costituitosi. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in Euro 50,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Nulla per spese per M.M