Il papà può usufruirne entro il quinto mese di vita del figlio

Con la circolare n. 40 del 14 marzo 2013, l’INPS ha fornito diversi chiarimenti sull’art. 4, comma 24, lettera a Legge n. 92/2012, recante Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” diritto del padre al congedo obbligatorio e al congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre.

La legge numero 92/2012, pubblicata nella G. U. numero 153 del 3 luglio 2012, prevede alcuni interventi volti alla promozione di una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro . L’INPS, con la circolare numero 40, entra nello specifico di quanto disposto dal comma 24 dell’art. 4 Legge numero 92/2012, il quale istituisce per il padre, lavoratore dipendente, un congedo obbligatorio un giorno e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre due giorni . Congedi fruibili entro il quinto mese di vita del figlio. Il congedo obbligatorio ed il congedo facoltativo sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. Pertanto tale termine resta fissato anche nel caso di parto prematuro, ipotesi nella quale la madre potrebbe invece far slittare il termine di inizio del congedo obbligatorio. Tale disciplina, precisa l’Istituto, si applica agli eventi parto, adozioni e affidamenti avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013. Norma non direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. È stato comunque specificato dal Dipartimento della funzione pubblica che la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sino all’approvazione di una normativa che individui e definisca gli ambiti, le modalità ed i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Nei casi di parto plurimo, analogamente a quanto disposto per il congedo di maternità obbligatorio , la durata del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre non subisce variazioni. Il congedo obbligatorio del padre è diritto autonomo e, pertanto, aggiuntivo a quello della madre. Entrando nel merito, la circolare chiarisce che il congedo obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino e, quindi, durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente, purché entro il limite temporale indicato. Vi è di più, essendo tale congedo un diritto autonomo, esso spetta comunque, indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio. Inoltre, è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 d.lgs. numero 151/2001. Il congedo facoltativo, invece, è un diritto derivato da quello della madre lavoratrice dipendente. Diverso il discorso per quanto riguarda la fruizione, da parte del padre lavoratore dipendente, del congedo facoltativo secondo periodo art. 4, comma 24, lettera a citato di uno o due giorni, anche continuativi. Tale possibilità, infatti, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre. Questo congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione della madre comunque entro il quinto mese dalla data di nascita del figlio indipendentemente dal termine ultimo del periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre a fronte di una preventiva rinuncia della stessa di un equivalente periodo uno o due giorni . Tale congedo – sottolinea l’INPS - spetta anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità . Congedi anche per il padre adottivo o affidatario. Le disposizioni sopra descritte sono applicabili anche al padre adottivo o affidatario, e il termine del quinto mese decorre dall’effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale o dall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale . A quanto ammonta l’indennità? Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, il padre lavoratore ha diritto ad un'indennità giornaliera, a carico dell'INPS, pari al 100% della retribuzione. Nello specifico, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro, fatti salvi i casi in cui sia previsto il pagamento diretto da parte dell’Istituto di previdenza, come previsto per l’indennità di maternità in generale msg. INPS numero 18529/2010 e msg. INPS numero 28997/2010 . Una comunicazione da inviare con 15 giorni di anticipo. Per poter usufruire dei giorni di congedo, il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende fruirne, con un anticipo di almeno 15 giorni e, ove richiesti in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto. Sarà poi il datore di lavoro a comunicare all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso uni-emens . In più, l’Istituto di previdenza fa anche una importante precisazione i congedi non possono essere frazionati ad ore . Paternità nel periodo indennizzato per indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI. Entrambi i congedi, infatti, possono essere richiesti anche durante il periodo indennizzato per indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI. In tali periodi, analogamente a quanto previsto in materia di congedo di maternità, è prevalente l’indennità per la fruizione dei congedi in argomento, di cui all’art. 4, comma 24, lett. a della citata legge 92/2012, rispetto alle altre prestazioni a sostegno del reddito, che sono, pertanto, incumulabili .

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