L’organizzatore e il venditore di pacchetto turistico assumono, nell’ambito del rischio di impresa, un’obbligazione di risultato nei confronti dell’acquirente e, pertanto, la loro responsabilità sussiste ogniqualvolta sia ravvisabile una responsabilità contrattuale diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio resogli o non resogli , e non è correlata ad un suo difetto di diligenza nella scelta del prestatore di servizi di cui si avvalga, ovvero alla possibilità di controllarne in concreto le modalità operative nell’esecuzione della prestazione.
Con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico tutto compreso , sottoscritto dal consumatore sulla base di una articolata proposta contrattuale, spesso contenuta in un depliant illustrativo, infatti, l’organizzatore assume specifici obblighi contrattuali, soprattutto di tipo qualitativo, inerenti a modalità del viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi etc. conseguentemente, qualora le prestazioni non siano esattamente adempiute, secondo un criterio medio di diligenza valutabile dal giudice del merito, sussiste la responsabilità contrattuale e il conseguente obbligo risarcitorio dell’organizzatore, salvo la prova della non imputabilità dell’inadempimento. Con la sentenza in commento il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 2195 del 18 febbraio 2013, prende posizione sulla c.d. responsabilità da vacanza rovinata, riconoscendo la responsabilità del tour operator qualora vengano offerti servizi oggettivamente difformi e di livello inferiore rispetto a quelli oggetto dell’accordo e per i quali il contraente aveva espresso il proprio apprezzamento, rientrando espressamente nelle motivazioni rilevanti che hanno indotto alla stipula del contratto. Il caso . La vicenda decisa dal Tribunale partenopeo si presenta alquanto lineare gli acquirenti di un pacchetto vacanze comprensivo di trasporto aereo e alloggio, al loro ritorno, promuovono un’azione nei confronti del tour operator , in quanto durante la vacanza, in un primo tempo, erano stati alloggiati in una struttura diversa, e di qualità inferiore, rispetto a quella prevista nei depliant e, successivamente, trasferiti nella struttura pattuita, la stessa si era rilevata del tutto inadeguata e sotto agli standard indicati. I clienti così insoddisfatti, quindi, hanno così promosso un’azione risarcitoria, adducendo di aver subito un danno da vacanza rovinata , che il Tribunale effettivamente riconosce a titolo di danno morale, posto che le doglianze esposte in giudizio si sono rilevate fondate. Pacchetto viaggio tutto compreso la finalità turistica . Nel contratto di viaggio vacanza tutto compreso c.d. pacchetto turistico o package , disciplinato attualmente dagli artt. 82 ss. d.lgs. n. 206/2005 - c.d. codice del consumo , che si caratterizza per la prefissata combinazione di almeno due degli elementi rappresentati dal trasporto, dall’alloggio e da servizi turistici agli stessi non accessori itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche ecc. costituenti parte significativa di tale contratto, con durata superiore alle ventiquattro ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comportante almeno un soggiorno notturno, la finalità turistica o scopo di piacere non è un motivo irrilevante ma si sostanzia nell’interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta e determinando, perciò, l’essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero. La responsabilità del tour operator per disservizi In tale prospettiva di rilevanza dell’elemento causale, e posto che la fruizione delle attrattive ambientali, artistiche o storiche, promesse con il pacchetto turistico acquistato dal viaggiatore, costituisce parte essenziale della prestazione contrattuale a carico dell’organizzatore del viaggio, rientra nei suoi obblighi predisporre soluzioni alternative ovvero rimborsare la differenza tra il valore delle prestazioni previste e quelle erogate, anche quando l’impossibilità di fornire i servizi derivi da caso fortuito, forza maggiore o fatti ascrivibili al comportamento di un terzo, imprevedibili ed inevitabili per il tour operator . ma solo di natura oggettiva . Non sussiste, invece, responsabilità dell’organizzatore di viaggi, né diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata, nel caso in cui l’insoddisfazione del consumatore per le modalità di erogazione del servizio turistico sia dovuta ad una valutazione del tutto personale della qualità della prestazione fornita dal tour operator . Contratto di viaggi e responsabilità del tour operator anche doveri accessori . In un caso, in particolare, la Corte di Cassazione ha statuito che l’obbligo di somministrare vitto e alloggio non esaurisce l’ambito della prestazione alberghiera, la quale necessariamente implica anche doveri accessori di salvaguardia dell’incolumità dei clienti in relazione alle caratteristiche proprie del contesto in cui il soggiorno ha luogo. Inadempimento e responsabilità l’onere della prova . Il Tribunale, preso atto delle doglianze, ha richiamato l’orientamento consolidato in materia in tema di responsabilità e per il quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni , gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento. E così l’onere della prova è risultato assolto con la produzione, da un lato, del contratto relativo al pacchetto turistico e, dall’altro, dalle prove documentali anche un video che ha dimostrato la totale difformità dei servizi turistici offerti rispetto a quelli promessi. Il danno da vacanza rovinata . Il danno da vacanza rovinata ascrivibile alla categoria del danno morale - talvolta a quello esistenziale - eccezionalmente risarcibile, in ossequio alla direttiva comunitaria 90/314/Cee, oltre i limiti codificati dall’art. 2059 c.c. va inteso quale pregiudizio al benessere psichico e materiale sofferto dal turista per non aver potuto godere appieno della vacanza quale occasione di piacere, svago e riposo. Il danno da vacanza rovinata si concreta in un tipo di pregiudizio costituito da disagio e sofferenze transeunti per il presumibile stravolgimento delle aspettative con riguardo alla qualità e serenità della vacanza. Inadempimento e viaggio di nozze . Nel caso in cui la gravità dell’inadempimento dell’operatore turistico abbia inciso sulla qualità del soggiorno significativamente da incidere sullo scopo stesso perseguito dagli istanti con l’acquisto del pacchetto, la giurisprudenza ha ritenuto che la richiesta di integrale restituzione del corrispettivo versato vada accolta anche se il disservizio venga circoscritto ad una sola giornata del soggiorno tuttavia, qualora il periodo di vacanza non goduto coincida con il proprio viaggio di nozze , il danno patrimoniale differenziato non sussiste ed anzi deve essere fatto coincidere con il danno non patrimoniale da vacanza rovinata in base ai principi interpretativi della corte di giustizia quest’ultimo corrisponde ad un valore leso tendenzialmente omogeneo ed altrettanto uniforme dovrà essere il suo indennizzo il suo parametro quindi non potrà essere il costo del biglietto ma bensì i parametri di liquidazione del danno alla persona per inabilità temporanea questo non impedirà al consumatore turista di chiedere ed ottenere il risarcimento di tutti quei pregiudizi, patrimoniali e non, di cui fornisca idonea documentazione. Azione di classe sì solo per identici diritti e doglianze . L’ultimo profilo di interesse della pronuncia del Tribunale di Napoli attiene all’interpretazione dell’art. 140 bis del codice del consumo, posto che, nella vicenda in esame, erano intervenuti altri soggetti che si erano trovati nella medesima situazione degli attori, come descritta in precedenza. Orbene, il Tribunale, precisa che sono tre le situazioni elencate dal comma 2 dell’art. 140 bis del codice del consumo che legittimano una richiesta risarcitoria con la modalità della class action il danno da contratto, il danno da prodotto ed il danno c.d. antitrust. Per quello che interessa nella vicenda in commento, il Tribunale ha ritenuto ammissibili, riconoscendo agli stessi del pari un risarcimento a titolo di danni morali, soltanto i vacanzieri che si sono trovati nelle medesime condizioni sopra descritte, fornendo così un’interpretazione assai rigorosa, ed in linea con la pregressa giurisprudenza, della locuzione identità di diritti di cui, appunto, all’art. 140 bis, comma 2, del codice del turismo.
Tribunale di Napoli, sez. XII Civile, sentenza 7 gennaio 18 febbraio 2013, n. 2195 Presidente Scotto Relatore Pezzullo Fatto e diritto Che con atto di citazione ritualmente notificato gli attori in epigrafe convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la di GOA srl per sentir, pronunciata ordinanza di ammissibilità dell'azione, accertata la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta, quale produttore del pacchetto turistico tutto compreso avente ad oggetto il soggiorno per due persone dal 23 al 31 dicembre 2009 a Zanzibar presso l'hotel Uaridi Beach Resort, condannare la predetta al risarcimento del danno ex art 140 bis lettera a e b del codice del consumo quantificata nella misura dell'80% del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto. Deducevano, in particolare, che acquistato il il pacchetto turistico tutto come innanzi descritto, giunto a destinazione veniva trasferito in una struttura diversa da quella contrattualmente prevista e costretto a trascorrere i primi tre giorni della vacanza in albergo di categoria inferiore rispetto a quello prenotato che successivamente trasferito al resort originariamente prescelto constatava che lo stesso presentava numerose difformità rispetto alla descrizione presente sul catalogo e che la struttura era ancora in fase di ristrutturazione. Si costituiva in giudizio la convenuta in epigrafe contestando l'avverso dedotto di cui chiedeva il rigetto, eccependo in particolare l'inammissibilità della domanda per carenza di identità di diritti. Chiedeva, altresì l'autorizzazione alla chiamata in causa nella compagnia assicuratrice spa nonché della società titolare della struttura, ma, autorizzata a tanto dal Giudice, non vi provvedeva nel termine assegnato. Nel corso del giudizio i procuratori della convenuta rinunciavano al mandato. Con ordinanza del 7.10.2011, emessa fuori udienza, il Tribunale pronunciava l'ammissibilità dell'azione relativamente ai profili di cui alla lett. a dell'art 140 bis cod. consumo, escludendo l'ammissibilità del ricorso in esame con riferimento ai profili di cui alla lett. b del menzionato art. 140 bis, atteso che l'odierna convenuta risultava essersi limitata alla messa in commercio, distribuzione e conseguente pubblicizzazione del pacchetto turistico contestato. Fissato il termine per eventuale adesione di terzi alla domanda attrice, nonché il doppio termine per eventuali memorie e/o richieste istruttorie e relative repliche, costituitisi gli interventori in epigrafe, all'esito, in mancanza di richieste istruttorie delle parti, la causa veniva assegnata a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art 190 cpc La domanda proposta dall'attore è fondata e, pertanto, va accolta nei limiti di cui alla motivazione che segue. agisce nei confronti della srl per il risarcimento dei danni subiti per l'inadempimento degli obblighi scaturenti a carico della predetta dal contratto di pacchetto turistico acquistato presso l'agenzia di viaggi e turismo comprendente il soggiorno per due persone, dal 23 al 31 dicembre 2009, a Zanzibar presso l'hotel Uaridi Beach Resort, 4 stelle, nonché il volo a/r Malpensa Zanzibar per il costo complessivo di 1.950,00. Va premesso che la disciplina del viaggio di vacanza tutto compreso , contenuta negli articoli da 82 a 100 del dlgs 6.9.2005 n. 206, c.d. codice del consumo , è attualmente confluita negli articoli 34 e ss c.d. codice del turismo emanato con il Dlgs 23.5.2011. numero . Ancora, va premesso che il predetto contratto di viaggio vacanza tutto compreso c.d. pacchetto turistico o package si caratterizza per la prefissata combinazione di almeno due degli elementi rappresentati dal trasporto, dall'alloggio e da servizi turistici agli stessi non accessori itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc. , costituenti parte significativa di tale contratto, con durata superiore alle ventiquattro ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comportante almeno un soggiorno notturno Cfr. Cass. 24.7.2007 n. 16315 . In tale tipo contrattuale la finalità turistica o scopo di piacere non è un motivo irrilevante, ma si sostanzia nell'interesse preminente che lo stesso è funzionalmente diretto a soddisfare, connotandone la causa concreta e determinando, perciò, l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero Cfr. Cass. 24.4.2008 n. 10651 Cass. 24.2.2007 n. 16315 . Il pacchetto turistico può essere venduto od offerto al consumatore-viaggiatore nei territorio nazionale sia dall'organizzatore di viaggio che dal venditore l'organizzazione tour operator è il soggetto che realizza la combinazione degli elementi caratterizzati la prestazione e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici, mentre il venditore agenzia turistica è il soggetto che vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici già realizzati dall'organizzatore verso un corrispettivo forfetario. Il quadro normativo prevede che l'attività di vendita di pacchetti turistici possa avvenire direttamente sia da parte dello stesso organizzatore sia tramite un venditore. La normativa prevede, inoltre, una speciale disciplina a tutela del turista - consumatore, quale fruitore di un pacchetto turistico, nei confronti sia dell'organizzatore del viaggio che del venditore. In particolare a carico dell'organizzatore la normativa prevede molteplici obblighi sia nella fase precontrattuale, relativi principalmente alla completa informazione su tutte le caratteristiche del viaggio e dei servizi, in quanto decisivi nella formazione del consenso del consumatore, sia in quella successiva alla conclusione del contratto ed inerenti ad eventuali disagi e disservizi verificatisi nel corso del periodo di fruizione del pacchetto turistico e tali da provocare, in tutto o in parte, un pregiudizio alla vacanza. La normativa, inoltre, prevede che qualora prima della partenza l'organizzatore abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto ne dia immediato avviso, in forma scritta, al consumatore, indicando il tipo di variazione. Dopo la partenza, qualora una parte essenziale dei servizi non possa essere più effettuata, l'organizzatore è tenuto a predisporre adeguate soluzioni alternative senza oneri a carico del consumatore, rimborsandolo di eventuali differenze tra la prestazioni prevista e quella effettuata, salvo il risarcimento del danno. In merito al mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore ed il venditore sono tenuti al risarcimento del danno secondo le rispettive responsabilità. Inoltre, art. 93, 2 comma , è espressamente previsto che l'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti . La normativa prevede, poi, la responsabilità dell'organizzatore sia per danni alla persona art. 94 , che per danni diversi da quelli alla persona art. 95 entro i limiti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia e di cui sono parte l'Italia e l'Unione Europea, stabilendo al successivo art. 96 un esonero da responsabilità solo nel caso in cui la mancata o inesatta esecuzione del contrattato è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore. Va ricordato, quanto al riparto dell'onere probatorio in tema di inadempimento o inesatto inadempimento di un'obbligazione, che la più recente e condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte si fonda sul principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533. Le Sezioni Unite hanno enunciato il principio secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento. Analogo principio è stato enunciato con riguardo all'inesatto adempimento, rilevando che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni , gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. La Suprema Corte ha ribadito tale principio con riferimento specifico al contratto di viaggio turistico ed affermato che cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 25396 del 03.12.2009 l'organizzatore e il venditore di pacchetto turistico assumono, nell'ambito del rischio di impresa, un'obbligazione di risultato nei confronti dell'acquirente e, pertanto, la loro responsabilità sussiste ogniqualvolta sia ravvisabile una responsabilità contrattuale diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio resogli o non resogli , e non è correlata ad un suo difetto di diligenza nella scelta del prestatore di servizi di cui si avvalga, ovvero alla possibilità di controllarne in concreto le modalità operative nell'esecuzione della prestazione . Più recentemente, la stessa Suprema Corte cfr. Cass. sez. 3, sentenza n. 5189 del 04.03.2010 , ha avuto modo di fare osservare che con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico tutto compreso , sottoscritto dall'utente sulla base di una articolata proposta contrattuale, spesso basata su un depliant illustrativo, l'organizzatore o il venditore assumono specifici obblighi, soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi etc., che vanno esattamente adempiuti pertanto ove, come nel caso in esame, la prestazione non sia esattamente realizzata, sulla base di un criterio medio di diligenza ex art. l 1 76 c.c., comma l, da valutarsi in sede di fase di merito , si configura responsabilità contrattuale, tranne nel caso in cui, come detto, organizzatore o venditore non forniscano adeguata prova di un inadempimento ad essi non imputabile . cfr. anche Cassazione civile, sez. III, 09 novembre 2004, n. 21343 . Ciò premesso in punto di diritto, devono ritenersi pacifiche e, quindi, accertate le seguenti circostanze di fatto il pacchetto turistico comprendeva il soggiorno per il periodo dal 23.12.2009 al 31.12.2009 presso l'hotel, 4 stelle, Uaridi Beach Resort a causa di un ritardo nell' ultimazione dei lavori di ristrutturazione della predetta struttura l'istante fu costretto a soggiornare per alcuni giorni presso altra struttura, ovvero il Sarnaki Lodge , per poi far ritorno al Uaridi Beach Resort. Orbene dal raffronto tra i depliant illustrativi delle due strutture, agli atti, emerge con tutta evidenza come la struttura cui fu trasferito per alcuni giorni l'istante fosse qualitativamente inferiore a livello di sistemazione alberghiera e di servizi rispetto alla struttura prenotata all'atto dell'acquisto del pacchetto turistico mancanza di spa, di frigobar, phone, cassaforte, televisione led nelle stanze, di collegamento internet wifi ecc. Quanto alle condizioni della struttura Uaridi Beach Resort, in cui il resto della vacanza si è svolta, e della spiaggia antistante le fotografie ed il filmato in atti rappresentano la sussistenza di svariate problematiche, non segnalate dal depliant richiamato nel contratto. Il complesso alberghiero, infatti, era ancora in fase di ristrutturazione per cui la spa ed i servizi connessi, la palestra, la piscina con i giochi d'acqua non erano ancora ultimati la spiaggia antistante la struttura era completamente invasa da alghe non regolarmente pulita e priva letti, ombrelloni, docce ecc. Tale situazione era conosciuta anche dall'operatore turistico come si evince dalla lettera del 25.10.2010, depositata agli atti di parte convenuta. Non vi è dubbio che le circostanze in questione siano idonee a diminuire in misura apprezzabile l'utilità che può trarsi dal soggiorno nella località turistica in questione, sicché esse integrano gli estremi dell'inadempimento contrattuale a carico delle società venditrice ed organizzatrice. Al fine di dimostrare la non imputabilità a sé dell'inadempimento in questione, parte convenuta avrebbe dovuto provare ''o il caso fortuito o la forza maggiore , o l'esclusiva responsabilità del consumatore, oppure l'esclusiva responsabilità di soggetto terzo, quali eventi successivi alla stipula del pacchetto cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 5189 del 04.03.2010 . Ma ciò non è avvenuto nel caso di specie non avendo la convenuta articolato mezzi istruttori, limitandosi a dedurre l'impossibilità di completare i lavori per la mancanza di energia elettrica sull'isola nel periodo in questione e la conseguente responsabilità del fornitore. Peraltro, la difformità tra le informazioni di cui al catalogo richiamato nel contratto e la situazione reale non può, in assenza di prova liberatoria, che essere imputata anche alla società venditrice. Tale inesatto adempimento dà luogo alla fattispecie della cd vacanza rovinata , rappresentata dal disagio apprezzabile e dalla serie di afflizioni del viaggiatore per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e di riposo conformemente alle proprie aspettative ovvero come stress e minor godimento della vacanza. Quanto ai danni, l'attore non ha provato documentalmente le spese danno patrimoniale emergente che lo stesso ha dovuto sostenere per i trasferimenti presso l'altra struttura o altro. Con riferimento, invece, al danno non patrimoniale da vacanza rovinata, che, come .ritenuto anche dalla Suprema Corte cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 5189 del 04.03.2010 trova un suo specifico titolo non nella generale previsione dell'art. 2, ma proprio nella cosiddetta vacanza rovinata come legislativamente disciplinata , deve rilevarsi che l'inadempimento non ha riguardato il viaggio di andata e ritorno e che l'attore, una volta giunto a destinazione, ha comunque fruito di un soggiorno, con vitto e alloggio, per il periodo dal 23.12 al 31.12.2009. Alla luce dei dati che precedono, si ritiene equo liquidare la di danno in questiona in .1.300,00, somma già rivalutata all'attualità. Al predetto attore vanno altresì riconosciuti gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno v. Cass. Sez. Un. 17/2/95, n. 1712 cfr. Cass. 8/5/98, n. 4677 . Nella specie, l'importo di 1.300,00, va devalutato alla data del fatto, 23.12.09, e poi su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza. Spettano, inoltre, gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo. La società convenuta va condannata quindi nei confronti degli attori al risarcimento dei danni sopra liquidati. Quanto alla posizione degli interventori occorre premettere che, con riferimento all'oggetto delle azioni di classe, tre sono le situazioni, elencate dal comma 2 dell'art 140 bis cod. del consumo, che legittimano la richiesta di risarcimento il danno da contratto, il danno da prodotto ed il danno che potremmo definire da antitrust . Nel primo caso lett. a la tutela è prevista dal predetto articolo, come modificato dalla L. 23.7.09 n. 99 in vigore dal 1 gennaio 2010 applicabile al caso di specie, per i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in una situazione identica . Orbene, il richiamo alla identità dei diritti, è stato interpretato, nelle poche pronunce giurisprudenziali in merito e dalla dottrina prevalente, nel senso di ritenere che vi sia identità di diritti solo laddove vi siano diritti coincidenti in tutti gli elementi costitutivi, sia con riferimento all'an che con riferimento al quantum del risarcimento, potendosi differenziare solo per il fatto che ineriscano a soggetti differenti. In tali casi si è detto, quindi, che il giudice chiamato a verificare la sussistenza dell'identità dei diritti, ai fini dell'ammissibilità dell'azione, dovrà accertare l'esistenza delle medesime situazioni di fatto e di diritto, dovendo dichiarare la domanda inammissibile, tra l'altro, nel caso in cui non ravvisasse l 'identità dei diritti tutelabili ai sensi del comma 2 Se, infatti, il presupposto dell'azione era che tutti gli elementi costituitivi dei diritti individuali fatti valere dalla classe avrebbero dovuto essere pienamente ed integralmente corrispondenti, solo al ricorrere di tale identità il legislatore riconosceva l'interesse alla trattazione unitaria della causa. Che questa sia la lettura da privilegiare trova conferma nel fatto che il legislatore con il decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27 in vigore dal 25.3.2012 per i giudizi successivamente incardinati, ha disposto una serie di modifiche all'art 140 bis cod. consumo con cui, per che interessa nel caso di specie, ha sostituito ai diritti identici di cui al comma 2 lett. a, b e c l'espressione diritti del tutto omogenei v. decreto legge divenuta poi diritti omogenei nella legge innanzi citata e ciò con l'art 6 rubricato norme per rendere più efficace l'azione di classe , con lo scopo, quindi, di estendere e diffondere l'azione di questione. Orbene, tanto premesso in punto di diritto, si osserva con l'ordinanza emessa fuori udienza, depositata in data 7.10.2011, il collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'ammissibilità dell'azione di classe e per l'adesione alla stessa di tutti i consumatori che avevano acquistato il pacchetto turistico pubblicizzato nel catalogo Wecantour, da usufruire nel periodo compreso tra il 23 dicembre 2009 ed il febbraio 2010, avente ad oggetto una settimana di vacanza a Zanzibar presso l'hotel Uaridi Beach Resort e che, invece, erano stati trasferiti per alcuni giorni presso l 'altra struttura di categoria inferiore denominata Samaki Lodge. Tra coloro che hanno aderito all'azione vi sono però soggetti che non versano nella medesime circostanze di fatto per le quali l'azione è stata ritenuta ammissibile. Come, infatti, dagli stessi dedotto, tali soggetti sono stati costretti a soggiornare per tutta o per parte della loro vacanza in strutture diverse dalla Uaridi Beach Resort ma diverse anche dal Samaki Lodge, a loro dire di categoria inferiore rispetto alla struttura prenotata, ma tale difformità di servizi e prestazioni, tra l' altro, non hanno dimostrato anche a fronte delle specifiche contestazioni sollevate dalla convenuta. Non ricorrendo l'identità dei diritti la domanda degli interventori in proprio e quale esercente la patria potestà su e in proprio e nella qualità di esercenti la patri potestà sui minori e non può che essere dichiarata inammissibile. Vanno, invece, accolte le domande proposte dagli interventori i quali si sono trovati nella identica situazione di fatto in cui si è trovato l'istante avendo soggiornato nella medesima struttura alternativa perle carenze della struttura prevista in contratto, nonché la domanda proposta da e i quali hanno interamente trascorso la vacanza nell'albergo Uaridi Beach Resort, del quale si è già rilevata la inadeguatezza. Le difformità tra le informazioni di cui al catalogo richiamato nel contratto e la situazione reale i cui gli stessi si sono venuti trovare con il conseguente inesatto adempimento imputabile alla convenuta, in assenza di prova liberatoria, danno luogo alla fattispecie della cd vacanza rovinata , rappresentata dal disagio apprezzabile e dalla serie di afflizioni del viaggiatore per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e di riposo. Anche per tali istanti alla luce dei dati che precedono, si ritiene equo liquidare la voce di danno in questione in .1.300,00, somma già rivalutata all'attualità, come danno non patrimoniale da vacanza rovinata. Ai predetti interventori vanno, altresì, riconosciuti gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla som ma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno v. Cass. Sez. Un. 17/2195, n. 1712 cfr. Cass. 8/5/98, n. 4677 . Nella specie, l'importo di 1.300,00, va devalutato alla data del fatto, e, poi su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza. Spettano, inoltre, gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo. La società convenuta va condannata quindi nei confronti de predetti interventori al risarcimento dei danni sopra liquidati. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM 140/012, tenuto conto dalla natura delle questioni di fatto e di diritti trattate, del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra gli interventori in proprio e qual e esercente la patria potestà su e in proprio e quali esercenti la patri potestà sui figli minori e e in proprio e nella qualità di esercenti la patri potestà sui minori e e la convenuta, alla luce delle incertezze interpretative della norma. P.Q.M. Il collegio, pronunziando sul ricorso ex art 140 bis D.Lgs 206/05, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede - Accoglie il ricorso proposto da parte attrice e dagli interventori e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di e dei predetti interventori, dell'importo di .1.300,00 per ciascuno di essi, oltre interessi come in parte motiva - dichiara inammissibile la domanda proposta da e in proprio e quali esercenti la patri potestà sui figli minori e - compensa le spese di lite tra la convenuta e in proprio e quale esercente la patria potestà su in proprio e quali esercenti la patri potestà sui figli minori e e in proprio e nella qualità di esercenti la patri potestà sui minori e - Condanna la srl al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte attrice e degli interventori che liquida in .2.850,00 per spese .6.000,00 per compensi professionali oltre iva e cpa come per legge.