La deducibilità dei compensi degli amministratori di società non implica che l’ufficio procedente sia vincolato alla misura indicata in delibere sociali o contratti, rientrando nei normali poteri di accertamento la verifica dell’attendibilità economica delle rappresentazioni esposte in bilancio e dichiarazione.
L’applicazione di tale principio ha determinato il consolidarsi del recupero a tassazione di parte del compenso corrisposto da una s.r.l. al proprio amministratore unico, perché ritenuto un costo sproporzionato. La società contribuente non ha soddisfatto l’onere probatorio a suo carico. La decisione in rassegna sembra in realtà essere strettamente connessa alla condotta processuale della società contribuente il Collegio rileva infatti che, in giudizio, non era stata né allegata né provata l’esistenza di ragioni economiche idonee a giustificare l’importo contestato. Per corroborare tale scelta, la Sesta Sezione richiama la giurisprudenza di legittimità che pone a carico del contribuente anche l’onere della prova della congruità di costi ed oneri deducibili cfr. sentenze nnumero 4554 e 26480 del 2010 . La disciplina sulla deducibilità dei compensi agli amministratori. Al fine di meglio comprendere la questione, è opportuno partire dal dato normativo. Nel testo in vigore dal 2 dicembre 2005, l’articolo 95, comma 5, Tuir stabilisce – tra l’altro – che «i compensi spettanti agli amministratori [] sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti». Tale disciplina è applicabile non soltanto ai soggetti Ires, ma anche nei confronti delle società in nome collettivo e in accomandita semplice cfr. articolo 56, comma 1, Tuir . La Cassazione si allinea alla più recente prassi amministrativa. La soluzione prospettata nell’ordinanza numero 3243/2013 è armonica rispetto a quanto recentemente statuito dalla Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate nella risoluzione del 31 dicembre 2012, numero 113/E, si precisa infatti che «in sede di attività di controllo, l’amministrazione finanziaria può disconoscere totalmente o parzialmente la deducibilità dei componenti negativi di cui si tratta in tutte le ipotesi in cui i compensi appaiano insoliti, sproporzionati ovvero strumentali all’ottenimento di indebiti vantaggi». L’ordinanza in rassegna è conforme ai precedenti giurisprudenziali richiamati. In motivazione, il Collegio richiama due pronunce per corroborare la propria soluzione sentenze nnumero 12813/2000 e 13478/2001 . Esemplificativo è il caso esaminato nella sentenza numero 12813/2000 in tale occasione, la Sezione Tributaria ha infatti confermato la decisione di merito che, ritenuta ingiustificata la nomina ad amministratori di cinque soci ed eccessivo l’importo dei compensi – per complessivi 300 milioni di lire, a fronte di ricavi per 1.356 milioni di lire –, aveva affermato la legittimità della riduzione, operata dall’ufficio, a 30 milioni del compenso riconoscibile a ciascun amministratore. Esiste tuttavia un filone in senso contrario. Bisogna registrare un contrasto giurisprudenziale sul tema. Nella sentenza numero 21155/2005, la Corte di Cassazione ha negato che l’Amministrazione finanziaria abbia il potere di valutare la congruità dei compensi corrisposti agli amministratori di società per l’attività svolta, osservando che la disciplina de qua non prevede più un parametro da utilizzare nella valutazione dell’entità dei compensi secondo questo indirizzo, in assenza di qualsiasi metro tendenzialmente oggettivo individuato dal Legislatore, l’interprete non potrebbe procedere ad alcuna valutazione di congruità senza correre il rischio dell’arbitrarietà e della disparità di trattamento, sicuramente da evitare in un ordinamento incentrato sul principio di legalità. Nella sentenza numero 24957/2010, sono formulate due precisazioni ulteriori. In primo luogo, si specifica che la disciplina in materia non contiene alcun riferimento a tabelle od altre indicazioni vincolanti, che pongano limiti massimi di spesa per i compensi, superati i quali sia esclusa la deducibilità. In secondo luogo, viene fatta salva la possibilità – per l’Amministrazione finanziaria o per il giudice che sia eventualmente investito della questione – di contrastare manovre elusive volte a ridurre la misura dell’imposta dovuta dalla società, in presenza di compensi che appaiano insoliti o sproporzionati. Da questo punto di vista, la sentenza numero 24657/2010 sembra configurarsi come una sorta di testa di ponte rispetto alla soluzione adottata nella pronuncia in commento. Le simmetrie nella tassazione analitico-contabile impediscono il danno per le casse dell’Erario. A tale ultimo proposito, due sono le osservazioni da formulare. La soluzione prospettata dalla Corte dimentica una delle simmetrie che caratterizzano la tassazione analitico-contabile il compenso degli amministratori è deducibile per il soggetto erogante e imponibile in capo al percettore. Si realizza così un semplice spostamento di materia imponibile tra due soggetti, senza che, nel complesso, si produca alcun occultamento di ricchezza a danno dell’Erario cfr. sentenza numero 2908/2013, in tema di presunzione di onerosità di un finanziamento a lungo termine, fondata sul collegamento tra il congelamento del credito vantato dalla controllante nei confronti della controllata e il patto di postergazione con l’istituto bancario, creditore della seconda . Anzi, in questo caso, la simmetria è – per così dire – sbilanciata a favore del Fisco, a causa della differente misura dell’aliquota applicabile in capo a una persona fisica rispetto a quella inferiore propria delle persone giuridiche nel sistema Ires. L’improprio richiamo del divieto di abuso del diritto. C’è un secondo profilo degno di attenzione. Sia nella pronuncia in commento, sia nella richiamata sentenza numero 24957/2010, il Giudice di legittimità tenta di rafforzare la dimostrazione concernente la sproporzione dei compensi menzionando la propria giurisprudenza in tema di abuso del diritto sentenze nnumero 30055, 30056 e 30057 del 2008 . Così facendo, la Corte di Cassazione realizza una commistione inappropriata, con effetti deleteri per il contribuente. Si tratta di una deriva giurisprudenziale che già da tempo miete le sue vittime ad esempio, l’onnivoro principio generale antielusivo è stato utilizzato per negare la sussistenza dell’asservimento pertinenziale ai fini ICI sentenza numero 25127/2009, richiamata anche in materia di IMU nella circolare numero 3/2012 oppure per disconoscere l’applicazione dell’aliquota Iva del 4% prevista per l’acquisto della «prima casa» sentenza numero 10807/2012 . A ciò si aggiunga che questo strumento di matrice pretoria è frequentemente utilizzato con riferimento ad fattispecie ben anteriori alla sua consacrazione da parte delle Sezioni Unite, quando cioè la sua esistenza non era prevedibile da parte degli operatori economici.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 10 gennaio - 11 febbraio 2013, numero 3243 Presidente Cicala – Relatore Iacobellis Svolgimento del processo La controversia promossa da S. s.r.l. contro l'Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell'appello proposto dalla società contribuente contro la sentenza della CTP di Sondrio numero 50/1/2009 che ne aveva respinto accolto il ricorso avverso l'avviso di accertamento numero 898030200220 per irpeg ed irap relative all'anno 2005. La CTR riteneva legittimo il recupero a tassazione di parte del compenso corrisposto all'amministratore unico in quanto costo sproporzionato, non avendo peraltro la contribuente né dedotto né fornito prova dell'esistenza di ragioni economiche giustificative. II ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex articolo 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso. Il presidente ha fissato l'udienza del 10/1/2013 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione. Motivi della decisione Con primo motivo con cui deduce violazione e comunque falsa applicazione di legge - articolo 109 e 95 del dpr 917/86 articolo 41 bis del dpr 600/73 la ricorrente censura la decisione della CTR laddove ha riconosciuto all'A.F. il potere di valutare la deducibilità del compenso corrisposto all'A.U La censura è infondata. Questa Corte ha affermato Sez. 5, Sentenza numero 9497 del 11/04/2008 , che rientra nei poteri dell’Ammiastrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici d'impresa, con possibile negazione della deducibilità di un costo ritenuto insussistente o sproporzionato, non essendo l'Ufficio vincolato ai valori o ai corrispettivi indicati nelle delibere sociali o nei contratti. Ha altresì ripetutamente ritenuto Sez. 5, Sentenza numero 4554 del 25/02/2010 Sez. 5, Sentenza numero 26480 del 30/12/2010 , che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, incombe al contribuente l'onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina del d.P.R. numero 597 del 1973 e del d.P.R. numero 598 del 1973, che del d.P.R. numero 917 del 1986 e che, poiché rientra nei poteri dell'amministrazione finanziaria, in sede di accertamento, la valutazione della congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, con negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa, l'onere della prova dell'inerenza dei costi, gravante sul contribuente, ha ad oggetto anche la congruità dei medesimi. Tali principi non risultano incompatibili con la formulazione dell'articolo 95, vigente pro tempore, secondo cui i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'articolo 72, comma 14, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti. Ed invero dall'eliminazione in sede di redazione del Tuir del riferimento del limite delle ''misure correnti per gli amministratori non soci consegue solo la liberalizzazione il concetto di spettanza ai fini della deducibilità. Il mancato riferimento a tabelle o altre indicazioni vincolanti, che pongano limiti massimi di spesa, oltre i quali essi non possano essere deducibili, non confligge con i suesposti principi generali. D'altro canto è inopponibile all' Amministrazione finanziaria il risultato elusivo ottenuto dalla impresa nel conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici cfr. Cass. Sez. 5 20/7/2012 numero 12622 Cass. SU 2.1.12.2008 numero 30055 . Di talché va in questa sede riaffermato che la deducibilità ai sensi dell'articolo 62 del DPR numero 917 del 1986 dei compensi degli amministratori non implica che gli uffici finanziari siano vincolati alla misura indicata in delibere sociali o contratti conf. Sez. 5, Sentenza numero 13478 del 30/10/2001 Cass. 27 settembre 2000 numero 12813 , rientrando nei normali poteri dell'ufficio la verifica dell'attendibilità economica delle rappresentazioni esposte nel bilancio e nella dichiarazione. Con secondo motivo la ricorrente lamenta la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo del giudizio laddove la CTR, pur dando atto del contrasto giurisprudenziale in materia, ha escluso l'esistenza di obiettive condizioni di incertezza La censura è infondata non ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, né le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi , e cioè l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione adottata. Le oscillazioni giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese tra le parti. P.Q.M. Rigetta il ricorso compensando tra le parti le spese del giudizio.