Ai fini della confisca è doveroso valutare in concreto i beni dell’azienda ed accertarsi in che misura questi corrispondono al profitto del reato. Ma anche il sequestro deve essere proporzionato alla successiva confisca.
La fattispecie. Viene disposto il sequestro preventivo ai fini della confisca di beni immobili intestati al legale rappresentante di una società uni personale che, formalmente, non risulta indagato nell’ambito del procedimento penale per cui si procede per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di frode fiscale e di traffico illecito di rifiuti. L’interessato propone dunque ricorso per cassazione sostenendo che, per la legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, «la misura possa riguardare beni formalmente intestati a soggetto non indagato solo se risulti dimostrato che l’intestazione sia fittizia». Inoltre, nel ricorso, si lamenta l’omessa valutazione del valore dei beni sequestrati «per saggiarne la compatibilità con la somma oggetto della misura “ai fini della concorrenza”». Prima di tutto, la Corte di Cassazione – con la sentenza numero 47525/2011 depositata il 21 dicembre - afferma che in sede di legittimità non può trovare accoglimento la doglianza relativa alla pretesa non riconducibilità della società e dei beni di questa agli indagati, vista la motivazione, sul punto, non illogica e certamente non mancante. Il sequestro non deve eccedere il profitto di reato. In merito alla misura del sequestro, invece, la S.C. accoglie il ricorso. Infatti, nella sentenza della Corte, si legge che «il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei soggetti indagati anche per l’intera entità del profitto accertato». L’unico limite è che il vincolo cautelare d’indisponibilità non deve essere esorbitante, ovvero non deve eccedere il valore del profitto, e «non deve determinare ingiustificate duplicazioni, posto che dalla unicità del reato non può che derivare l’unicità del profitto». Solo se è impossibile quantificare il profitto del singolo concorrente la confisca dovrà essere applicata per l’intero prezzo. Anche il sequestro, a parere del Collegio, deve essere proporzionato alla successiva misura della confisca, «imponendosi anche nella fase cautelare una verifica sul valore dei beni da sottoporre a vincolo, per evitare un’ingiustificata compressione dei diritti già nella fase cautelare». Dunque, con l’annullamento e il conseguente rinvio, il Tribunale dovrà verificare anche l’epoca di consumazione dei reati in contestazione, rilevante per risolvere la questione dedotta.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 7 – 21 dicembre 2011, numero 47525 Presidente Marzano – Relatore Piccialli Ritenuto in fatto Nell'ambito di un procedimento penale per cui si procede per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di frode fiscale e di traffico illecito di rifiuti, di traffico illecito di rifiuti nonché di reati fiscali si è proceduto al sequestro preventivo a fini di confisca anche di beni immobili intestati al Cisfim unipersonale srl, legalmente rappresentata da V.L. , formalmente non indagato nell'ambito del procedimento principale. Il Tribunale, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento di questa Corte per ragioni processuali di non immediato rilievo in questa sede [cfr. Sezione III, 15 dicembre 2010- 24 febbraio 2011 numero 7120], ha respinto l'appello proposto dal V. , che sosteneva l'estraneità propria e della società ai fatti incriminati, sostenendo che gli elementi acquisiti deponevano, invece, per la legittimità della misura, dimostrando che la società e i beni della medesima erano concretamente riconducibili alle persone indagate. Il sequestro per equivalente era stato quindi correttamente esteso anche ai beni della società. In proposito, il Tribunale, ha valorizzato plurimi elementi oggettivi e soggettivi in particolare, i legami familiari del V. con gli indagati la sedes della società, individuata presso l'abitazione degli indagati il commercialista risultava avere reso dichiarazioni che attribuivano proprio agli indagati le scelte decisionali sulla gestione della società la proprietà della società risaliva a società a loro volta direttamente coinvolte nei fatti incriminati. Con il ricorso, il V.L. , nella qualità di legale rappresentante della Cisfim unipersonale srl, lamenta la carenza di motivazione e l'illegittimità dell'ordinanza. Si sostiene che l'ordinanza gravata sarebbe del tutto priva di motivazione, basandosi su mere supposizioni, allorquando ha inteso affermare il collegamento tra la società e gli indagati. L'ordinanza avrebbe quindi violato la disciplina di settore, in forza della quale per la legittimità del sequestro preventivo [anche per equivalente] finalizzato alla confisca, la misura possa riguardare beni formalmente intestati a soggetto non indagato solo se risulti dimostrato che l'intestazione sia fittizia, per ricondursi i beni alla effettiva disponibilità dell'indagato. Sul punto, si contesta la valenza dimostrativa degli argomenti sviluppati dal tribunale [irrilevanza dei rapporti familiari genericità delle dichiarazioni del commercialista costituzione della società in epoca antecedente ai fatti incriminati, ecc.]. Da ciò si deduce l'illegittimità del vincolo, giacché la confisca per equivalente e, prima di essa il sequestro preventivo funzionale alla esecuzione della misura ablativa, avendo natura sanzionatoria sarebbero applicabili unicamente nei confronti del reo. Si articola poi un ulteriore doglianza, afferente stavolta la misura del provvedimento cautelare non sarebbe stato in alcun modo valutato il valore dei beni sequestrati per saggiarne la compatibilità con la somma oggetto della misura “ai fini della concorrenza . Con memoria presentata in udienza il difensore prospetta un ulteriore profilo di illegittimità del provvedimento. Assumendo la natura sanzionatoria della confisca de qua, per la cui esecuzione, è stato adottato il sequestro preventivo impugnato, se ne sostiene l'illegittima applicazione retroattiva, sul rilievo che questa poteva applicarsi solo a reati tributari consumatisi in epoca successiva alla legge numero 244 del 2007, che tale confisca per equivalente ha introdotto. Considerato in diritto Il ricorso è solo parzialmente fondato. Va ricordato in premessa che, in materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione contro le ordinanze del tribunale per il riesame è proponibile, per l'espresso disposto dell'articolo 325, comma 1, c.p.p., solo per violazione di legge . Ciò comporta, per quanto attiene ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, che con il ricorso non sono deducibili tutti i vizi concernenti la motivazione del provvedimento impugnato previsti dall'articolo 606, comma 1, lettera e , c.p.p. in particolare, non possono formare oggetto di ricorso le censure dirette a evidenziare l'insufficienza, l'incompletezza, l'illogicità o la contraddittorietà della motivazione. Può essere dedotta, invece, soltanto la mancanza assoluta , o materiale , della motivazione perché solo in questo caso può configurarsi la violazione di legge ed in particolare la violazione dell'articolo 125, comma 3, c.p.p. che prescrive, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione delle sentenze e delle ordinanze in attuazione del disposto dei commi 6 e 7 dell'articolo 111 della Costituzione tra i casi di mancanza assoluta della motivazione può comunque ricomprendersi anche il caso di motivazione meramente apparente o assolutamente inidonea a spiegare le ragioni addotte a sostegno dell'esistenza o meno dei presupposti per il mantenimento della cautela cfr., oltre alla fondamentale Sezioni unite, 29 maggio 2008, Ivanov, di recente, Sezione IV, 16 dicembre 2009, Minuti . Da ciò consegue che non può qui trovare accoglimento la doglianza relativa alla pretesa non riconducibilità della società e dei beni di questa agli indagati, a fronte di una motivazione, sul punto, non illogica e certamente non mancante. Trattasi di motivazione sicuramente satisfattiva, tenuto conto della sedes cautelare in cui è stata resa, e del fatto che si verte, allo stato, sulla legittimità del sequestro e non ancora della confisca. Diverso discorso deve farsi quanto alla misura del sequestro. In materia, vale sicuramente il principio solidaristico [della cosiddetta responsabilità per l'intero di recente, Sezione II, 24 aprile 2009, PM in proc. Moscatelli ed altri] che informa lo schema concorsuale in forza del quale il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei soggetti indagati anche per l'intera entità del profitto accertato, con l'unico limite che il vincolo cautelare d'indisponibilità non deve essere esorbitante, nel senso che non deve eccedere, nel complesso, il valore del profitto, e non deve determinare ingiustificate duplicazioni, posto che dalla unicità del reato non può che derivare l'unicità del profitto. Principio solidaristico applicabile anche allorquando, come nella specie, il vincolo venga adottato su beni solo formalmente intestati a soggetto estraneo ai fatti sud iudice. Si tratta di un principio generale, che già le stesse Sezioni unite hanno affermato, per esempio in tema di responsabilità amministrativa degli enti, allora peraltro affrontando i rapporti tra una pluralità di enti tutti coinvolti nel procedimento sanzionatorio Sezioni unite, 27 marzo 2008, Fisia Italimpianti s.p.a. ed altri . Ovviamente, il principio in forza del quale è consentito il sequestro anche per l'intero nei confronti di uno solo dei soggetti coinvolti [si tratti di persona fisica ovvero di persona giuridica], quando non sia possibile al momento dell'adozione della misura accertare l'esatto ammontare del prezzo o del profitto riferibile al singolo concorrente, anche in ragione dei non ancora definiti rapporti economici esistenti tra i concorrenti o della natura della fattispecie concreta, va poi sviluppata con maggiore attenzione per quanto attiene il momento della confisca. Nel senso cioè che questa, adottata all'esito del giudizio, dovrà comunque riguardare la quota di prezzo o di profitto attribuibile al singolo concorrente, mentre solo nella persistente impossibilità di una esatta quantificazione potrà e dovrà essere applicata per l'intero prezzo o profitto, ma sempre nel rispetto dei canoni della solidarietà interna tra i concorrenti e cioè senza moltiplicare l'importo per il numero dei concorrenti per riferimenti, Sezione VI, 11 luglio 2007, Puliga Sezione VI, 5 giugno 2007, Giallongo nonché, Sezione II, 21 febbraio 2007, Alfieri ed altri . Precisati i rapporti tra la misura del sequestro e la successiva confisca, va però chiarito che quanto detto non esclude che anche il sequestro debba essere proporzionato alla successiva misura della confisca, imponendosi anche nella fase cautelare una verifica sul valore dei beni da sottoporre a vincolo, per evitare un'ingiustificata compressione dei diritti già nella fase cautelare per riferimenti, Sezione VI, 17 marzo 2009, Paggiaro nonché, Sezione VI, 6 febbraio 2009, Ramponi ed altro . Qui, in vero, non risulta affrontato il tema del valore dei beni della società, semplicisticamente risolto attraverso un generico riferimento alla misura complessiva del valore che si andava ad assicurare [ fino alla concorrenza di Euro 8.371.980,90]. Ciò che impedisce di verificare se, già nella fase cautelare, il valore sottoposto a sequestro risulti sovrabbondante rispetto alla misura della confisca in ipotesi applicabile. Su tale profilo, l'ordinanza merita di essere annullata con rinvio. In tale occasione, il Tribunale affronterà anche la questione dell'eventuale applicazione retroattiva della misura [non consentita], non potendo certo essere questa Corte, a fronte della deduzione difensiva, procedere all'accesso diretto agli atti per trame le conseguenze del caso [ergo, verificare l'epoca di consumazione dei reati in contestazione, rilevante per risolvere la questione dedotta] solo il giudice di merito può e deve effettuare le valutazioni opportune e necessarie per apprezzare fondatezza o infondatezza della doglianza [cfr. Sezione VI, 22 novembre 2011, Mercuri]. A tal riguardo, il Tribunale dovrà partire dall'assunto pacifico secondo cui, mentre la confisca prevista dall'articolo 240 c.p. ha natura di misura di sicurezza, quella prevista anche per equivalente dall'articolo 322 ter c.p. [di cui qui si deve, fare, in ipotesi, applicazione, in forza del novum normativo introdotto con l'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007 numero 244] viene ad assumere carattere eminentemente sanzionatorio [cfr., del resto, di recente, Sezioni unite, 27 marzo 2008, Fisia Italimpianti s.p.a. ed altri], giacché viene ad assolvere ad una funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica, modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, mediante l'Imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile ed è, pertanto, connotata dal carattere afflittivo e da un rapporto consequenziale alla commissione del reato proprio della sanzione penale, mentre esula dalla stessa qualsiasi funzione di prevenzione che costituisce la principale finalità delle misure di sicurezza. Proprio dalla rilevata natura sanzionatoria della confisca ex articolo 322 ter c.p., discende l'impossibilità pacifica di applicazione retroattiva a fatti anteriormente commessi ciò dovendolo desumere, oltre che dall'articolo 15 della legge 29 settembre 2000 numero 300, dall'articolo 25 della Costituzione nonché dall'articolo 7, comma 1, seconda parte, della Convenzione Europea del diritti dell'uomo, ratificata con legge 4 agosto 1955 numero 848 [sul punto, tra le altre, Sezione III, 24 settembre 2008, Canisto, che, da queste premesse, ha annullato un provvedimento di sequestro preventivo di somme di denaro adottato a fini di confisca ex articolo 322 ter c.p., sul rilievo che i fatti oggetto di indagine erano stati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007 numero 244, il cui articolo 1, comma 143, tale forma di confisca per equivalente aveva esteso ai reati tributari previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000 numero 74]. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale del riesame di Bergamo.