Sequestro dei beni ai sensi della “231” anche in assenza di gravi indizi

E’ legittimo il sequestro preventivo per equivalente del profitto del reato anche se non vi sono gravi indizi a carico dell’ente indagato e senza l’indicazione dei beni specifici da sottoporre al vincolo.

La Corte di Cassazione con la sentenza numero 41435, del 6 ottobre 2014, ha affermato che in tema di responsabilità da reato degli enti, il decreto di sequestro preventivo per equivalente del profitto del reato non deve contenere l’indicazione specifica dei beni che devono essere sottoposti al vincolo. Il contenzioso. Con ordinanza del febbraio 2014, il Tribunale sezione per il riesame, in riforma dell' ordinanza del GIP, ha disposto il sequestro preventivo di beni, a fini di confisca, a carico di alcune associazioni. Il Tribunale, dato atto che il GIP, pur avendo condiviso la richiesta del PM in ordine alla sussistenza del fumus degli illeciti penale ascritti, aveva rigettato al richiesta perché a suo avviso l' articolo 19, d.lgs. numero 231/2001, non consentirebbe la confisca per equivalente, ha osservato che tale valutazione non fosse condivisibile. Contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, le associazioni che sono state colpite dal provvedimento. Confisca per equivalente L’articolo 240 del codice penale, prevede la confisca facoltativa per le cose che sono il prodotto o il profitto del reato per converso è obbligatoria per le cose che «costituiscono il prezzo del reato». L’articolo 321, comma 2, c.p.p. prevede la possibilità che già nella fase delle indagini preliminari, il sequestro delle cose possono essere oggetto di confisca. Spesso accade che per alcune situazioni è piuttosto difficile riuscire a recuperare le somme di denaro o i beni costituenti il prezzo o il profitto del reato. La logica conseguenza è che per i delitti previsti dagli artt. da 314 a 321 del codice penale peculato, concussione, corruzione e per altri delitti previsti da leggi speciali, si applica l’articolo 322-ter c.p. che prevede «la confisca per equivalente», cioè la confisca di beni per un valore corrispondente al prezzo del reato. L’articolo 322-ter c.p. dispone che «pur consentendo di disporre lo spostamento della misura reale del bene che costituisce profitto o prezzo del reato ad altro sempre ricadente nella disponibilità dell’indagato, solo quando non sia possibile la confisca del primo» è previsto un preventivo accertamento con riferimento all’esistenza diretta di un bene costituente profitto o prezzo, la cui confisca sia impedita da un fatto sopravvenuto che ne abbia determinato la perdita o il trasferimento. La legge numero 244/2007, articolo 1, comma 143 Finanziaria 2008 ha previsto che, anche per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, tranne che per il delitto di occultamento e sottrazione di scritture contabili, si applica la confisca per equivalente, regolata dall’articolo 322-ter del codice penale è obbligatoria, pertanto, la confisca di beni di cui il contribuente che ha commesso il reato abbia disponibilità, per un valore equivalente al prezzo del reato. In sostanza la norma introdotta dal legislatore nell’ambito tributario è finalizzata a colpire il vantaggio economico che deriva dall’evasione fiscale. Il decreto di sequestro preventivo non deve contenere l'indicazione specifica dei beni che devono essere sottoposti al vincolo. I giudici di legittimità evidenziano preliminarmente che in tema di responsabilità da reato degli enti, il decreto di sequestro preventivo per equivalente del profitto del reato presupposto non deve contenere l'indicazione specifica dei beni che devono essere sottoposti al vincolo, potendo procedere alla loro individuazione anche la polizia giudiziaria in sede di esecuzione del provvedimento, ma deve indicare la somma sino a concorrenza della quale il sequestro deve essere eseguito. La Cassazione, in passato, in riferimento al d.lgs. numero 231/2001, ha ricordato che a norma dell' articolo 6, comma 5, del citato decreto anche nei confronti degli enti per i quali non sia applicabile la confisca sanzione di cui all' articolo 19, dello stesso decreto, per essere stati efficacemente attuati i modelli organizzativi per impedire la commissione di reati da parte dei rappresentanti dell' ente, è comunque disposta la confisca del profitto che l’ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente , previsione di carattere generale «secondo un prospettiva non di tipo sanzionatorio, essendo fuori discussione la irresponsabilità dell' ente, ma di ripristino dell' ordine economico perturbato dal reato ». In materia di illegittimità costituzionale della norma sollevata dalle associazioni ricorrenti, i giudici di legittimità rilevano che in tema di responsabilità dipendente da reato degli enti e persone giuridiche, per il sequestro preventivo dei beni di cui è obbligatoria la confisca, eventualmente anche per equivalente, e quindi, secondo il disposto dall’articolo 19, del d.lgs. numero 231/2001, dei beni che costituiscono prezzo e profitto del reato, non occorre la prova della sussistenza degli indizi di colpevolezza, né la loro gravità, né il “periculum” richiesto per il sequestro preventivo di cui all’articolo 321, comma 1, c.p.p., essendo sufficiente accertarne la confiscabilità una volta che sia astrattamente possibile assumere il fatto in una determinata ipotesi di reato. I giudici di legittimità osservano che corrisponde al vero che la legge di delega alla lettera o , dell' articolo 11, L. numero 300/2000 , indica al Governo di «prevedere che le sanzioni di cui alla lettera l sono applicabili anche in sede cautelare » mentre per la sanzione di cui alla lettera i cioè la confisca non è prevista delega per l'applicazione in sede cautelare, ma tanto ha logica giustificazione nella considerazione che le sanzioni di cui alla lettera l non trovano alcuna corrispondenza nelle misure di tipo interdittivo disciplinate dal codice di procedura penale. Al contrario il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto o del prezzo del reato, anche nella forma per equivalente, è già regolato nell' ambito dell' ordinamento di tipo processuale. Per i giudici di legittimità, quindi, il legislatore non doveva , quindi, fornire alcuna delega al governo sul punto, perché non necessaria ed anzi proprio la previsione di cui alla lettera o , del citato articolo 11, della L. numero 300/2000, rafforza il convincimento che il legislatore ha voluto che anche per le persone giuridiche vi sia applicazione in sede cautelare delle misure irrogabili nei loro confronti.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 16 settembre – 6 ottobre 2014, numero 41435 Presidente Gentile – Relatore Casucci Svolgimento del processo Con ordinanza in data 25 febbraio 2014, il Tribunale di Trento, sezione per il riesame, in riforma dell' ordinanza del GIP del Tribunale in sede, ha disposto il sequestro preventivo di beni, a fini di confisca, a carico delle seguenti associazioni, per I' importo per ciascuna di seguito indicato, rimettendo al P.M. appellante per I' esecuzione previa individuazione dei beni aggredibili, C per la somma di € 49.806,06 I per la somma di €. 278.699,43 y per la somma di € 17.500,06 E per la somma di € 155.459,68 in relazione ai reati di cui agi articolo 640-bis e 81 cpv. cod. penumero ascrivibili ai rispettivi legali rappresentanti Associazione J S per la somma di € 58.408,77 in relazione al reato di cui all' articolo 316-ò/s cod. penumero ascrivibile al suo legale rappresentante. Il Tribunale, dato atto che il GIP, pur avendo condiviso la richiesta del PM in ordine alla sussistenza del fumus degli illeciti penale ascritti, aveva rigettato al richiesta perché a suo avviso I' articolo 19 D.Lgs. numero 231/2001 non consentirebbe la confisca per equivalente, ha osservato che tale valutazione non fosse condivisibile. Pacifico essendo che è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente sui beni intestati all' indagato a norma dell' articolo 640-quater cod. penumero , sulla base della giurisprudenza di legittimità da ultimo Cass. SU del 30.1.2014 deve ritenersi consentito il detto sequestro, nei confronti della persona giuridica per truffa ai danni di ente pubblico commessa dal legale rappresentante, finalizzato alla confisca di danaro o di altri beni fungibili o di beni comunque direttamente riconducibili al profitto del reato, mentre non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di ulteriori beni della persona giuridica. Contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, le associazioni C I U e U S a mezzo del difensore, che ne ha chiesto I' annullamento per i seguenti motivi violazione di legge per errata applicazione dell' articolo 19 L. 231/2001 il quale impone alla pubblica accusa la previa individuazione dei beni che concretamente costituiscono il profitto del reato. Solo in seconda battuta, a fronte della prova positiva dell' impossibilità di individuare tali beni, consente di procedere alla confisca sequestro per equivalente. Nel caso in esame I' individuazione dei beni da sottoporre a sequestro preventivo non è stata neppure tentata, sicché correttamente il GIP non aveva accolto la richiesta del PM violazione di legge per errata applicazione dell' articolo 53 D.Lgs 231/2001 per assenza dei gravi indizi di reato, non essendo sufficiente la mera corrispondenza fra fattispecie astratta e fattispecie concreta per ritenere soddisfatto il requisito del fumus, gravità indiziaria nel caso insussistente illegittimità costituzionale dell' articolo 53 19 L. 231/2001 in riferimento all' articolo 76 della Costituzione c.d. eccesso di delega posto che I' articolo 11 della legge di delega numero 300 del 2000 non contiene alcun riferimento alla possibilità di applicare in via cautelare la misura del sequestro preventivo. Motivi della decisione 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Va ribadito che in tema di responsabilità da reato degli enti, il decreto di sequestro preventivo per equivalente del profitto del reato presupposto non deve contenere l'indicazione specifica dei beni che devono essere sottoposti al vincolo, potendo procedere alla loro individuazione anche la polizia giudiziaria in sede di esecuzione del provvedimento, ma deve indicare la somma sino a concorrenza della quale il sequestro deve essere eseguito Cass. Sez. 2, 29.5.2013 numero 35813 Cass. Sez. 3, 12.7.2012-7.3.2013 numero 10567 Cass. Sez. 2, 27.1.2010 numero 6974 . Non sfugge il diverso orientamento Cass. Sez. 3, 28.3.2013 numero 31742 Cass. Sez. 3, 26.9.2013 numero 42639 , che tuttavia non considera che, stante la natura della confisca per equivalente cfr. Cass. SU 25.10.2005 numero 41939 , si prescinde dal nesso di pertinenzialità del bene da confiscare. Sul punto vale anche rammentare I' insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte con la recente sentenza numero 10561 del 2014 che pur avendo come oggetto specifico di esame la questione della possibilità di procedere a confisca per equivalente dei beni della persona giuridica per reati tributari commessi dai suoi organi non ha mancato di ricostruire il quadro generale di riferimento costituito dal D.Lgs. numero 231 del 2001. In particolare ha rammentato che a norma dell' articolo 6 comma 5 del citato decreto delegato -in ossequio peraltro a specifica previsione della legge di delega articolo 11 comma 1 lett. i I. numero 300 del 2000 anche nei confronti degli enti per i quali non sia applicabile la confisca sanzione di cui all' articolo 19 dello stesso decreto per essere stati efficacemente attuati i modelli organizzativi per impedire la commissione di reati da parte dei rappresentanti dell' ente modelli organizzativi che nel caso in esame non risulta siano stati approntati , è comunque disposta la confisca del profitto che I' ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente , previsione di carattere generale spiegano le Sezioni Unite secondo un prospettiva non di tipo sanzionatorio, essendo fuori discussione la dell' ente, ma di ripristino dell' ordine economico perturbato dal reato, che comunque ha determinato un' illegittima locupletazione dell' ente, ad vantaggio del quale il reato è stato commesso dal suo rappresentante . Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è consentito solo quando non siano reperibili i beni costituenti il profitto del reato Cass. Sez. 3, numero 30930 del 2009 , ma, spiegano ancora del Sezioni unite, è necessario tuttavia chiarire che , versandosi in materia di misura cautelare reale, non è possibile pretendere la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto del reato, giacché, durante il tempo necessario per I' espletamento di tale ricerca, potrebbero essere occultati gli altri beni suscettibili di confisca per equivalente, così vanificando ogni esigenza cautelare . Dal che si trae la conclusione che è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni costituenti profitto illecito anche quando I' impossibilità del loro reperimento sia soltanto transitoria e reversibile, purché sussistente al momento della richiesta e dell' adozione della misura Cass. Sez. 2, numero 2823/2009 . 2. Il secondo motivo di ricorso, che denuncia erronea applicazione dell' articolo 53 D. Lgs. per assenza di gravi indizi di reato, è infondato. In tema di responsabilità dipendente da reato degli enti e persone giuridiche, per il sequestro preventivo dei beni di cui è obbligatoria la confisca, eventualmente anche per equivalente, e quindi, secondo il disposto daH’articolo 19 D.Lgs. numero 231 del 2001, dei beni che costituiscono prezzo e profitto del reato, non occorre la prova della sussistenza degli indizi di colpevolezza, né la loro gravità, né il periculum richiesto per il sequestro preventivo di cui alfarticolo 321, comma primo, cod. procomma penumero , essendo sufficiente accertarne la confiscabilità una volta che sia astrattamente possibile sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato Cass. Sez. 2, 16.2.2006 numero 9829 Il diverso orientamento interpretativo Cass. Sez. 6, numero 34505 del 2012 si fonda su interpretazione estensiva del dettato normativo ed addebita al legislatore delegato di avere mutuato criteri propri del sistema processuale penale in tema di sequestro preventivo. Vero è che la confisca disciplinata dal Decreto Legislativo in esame costituisce una delle sanzioni a carico degli enti, ma il legislatore nel disciplinare le misure cautelari a carico degli stessi ha richiesto la verifica dei gravi indizi di responsabilità solo per le misure interdittive cautelari e non per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca. 3. La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata. Vero è che la legge di delega alla lettera o dell' articolo 11 L. 300/2000 indica al governo di prevedere che le sanzioni di cui alla lettera I sono applicabili anche in sede cautelare mentre per la sanzione di cui alla lettera i cioè la confisca non è prevista delega per I' applicazione in sede cautelare, ma tanto ha logica giustificazione nella considerazione che le sanzioni di cui alla lettera I non trovano alcuna corrispondenza nelle misure di tipo interdittivo disciplinate dal codice di procedura penale. Al contrario il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto o del prezzo del reato, anche nella forma per equivalente, è già regolato nell' ambito dell' ordinamento di tipo processuale. Il legislatore non doveva quindi fornire alcuna delega al governo sul punto, perché non necessaria ed anzi proprio la previsione di cui alla lettera o del citato articolo 11 rafforza il convincimento che il legislatore ha voluto che anche per le persone giuridiche vi sia applicazione in sede cautelare delle misure irrogabili nei loro confronti. 4. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato con condanna degli enti ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all' articolo 28 reg. esecomma Cod. procomma penumero P.Q.M. Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell' articolo 53 del d.lgs. 8 giugno 2001 numero 231 in relazione all' articolo 76 della Costituzione. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell' articolo 28 reg. esecomma cod. procomma penumero