Il Garante della Privacy ha approvato lo schema di regolamento sulle regole tecniche per la vendita di beni mobili ed immobili con modalità telematiche. La procedura è stata predisposta in maniera tale da poter garantire l’anonimato agli offerenti. Viene poi ribadito il divieto assoluto per le aziende di installare delle telecamere all’interno degli spogliatoi dei dipendenti.
Questo è il contenuto della newsletter numero 392 del Garante della Privacy del 17 settembre 2014. Vendita online. Il Garante della Privacy ha dato un parere favorevole allo schema di regolamento predisposto dal Ministero della Giustizia riguardante le regole tecniche per la vendita di beni mobili e immobili con modalità telematiche, ai sensi dell’articolo 161-ter delle disposizioni attuative del c.p.c A gestire le aste online saranno dei soggetti esterni al Ministero, che dovranno far parte di un registro dei gestori della vendita telematica. Su questo il Garante aveva già richiesto delle specifiche cautele, in quanto la sua tenuta può comportare il trattamento di dati giudiziari per cui l’Autorità prevede particolari garanzie. Il procedimento. La procedura di vendita online verrà realizzata mediante il «portale del gestore», accessibile a diversi soggetti agli offerenti ed al pubblico via Internet, al giudice o altri soggetti legittimati sempre tramite rete Internet o attraverso i servizi telematici del Ministero. L’offerta dovrà arrivare da una casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ad un indirizzo Pec, istituito appositamente, del Ministero della Giustizia. Vengono garantiti un accesso selezionato al portale durante le operazioni di vendita e l’anonimato degli offerenti. Questi ultimi potranno avere accesso solamente ai dati contenuti nei duplicati delle offerte, che sono privi di informazioni identificative i nominativi sono sostituiti da pseudonimi o altri elementi che, comunque, possano garantire l’anonimato delle persone. Sono state anche aggiornate, in modo da adeguarle al Codice della privacy, le disposizioni in materia di pertinenza delle informazioni raccolte per l’iscrizione, le garanzie per il trattamento dei dati giudiziari necessario per la verifica dei requisiti di onorabilità e le procedure di trasmissione dell’offerta attraverso la posta elettronica. Nel corso delle operazioni di vendita, alle operazioni di vendita senza incanto potranno prendere parte con modalità telematiche soltanto il giudice, il referente della procedura, il cancelliere e, eventualmente, altre persone autorizzate da giudice e referente. Invece, nelle vendite con incanto, considerando la pubblicità delle udienze, alle operazioni potrà assistere chiunque, connettendosi semplicemente all’indirizzo Internet che verrà indicato nell’avviso di vendita. Unica precondizione sarà la previa registrazione sul portale. Telecamere spente. Infine, Il Garante ribadisce il divieto per le aziende di installare delle telecamere all’interno degli spogliatoi dei dipendenti. Nessuna deroga, quindi, neanche per prevenire effrazioni nei locali. Sono irrilevanti eventuali accordi aziendali con le rappresentanze sindacali l’intimità e la dignità dei lavoratori non possono essere in alcun modo minacciati.