Due per mille ai partiti, si parte

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale, numero 162 del 15 luglio 2014 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2014, che contiene le indicazioni di dettaglio relative all’abolizione del finanziamento pubblico diretto dei partiti e alle modalità attuative della disciplina sulla contribuzione volontaria attraverso la destinazione del due per mille di cui al d.l. numero 149/2013 convertito dalla Legge numero 13/2014 .

Si completa il quadro delle istruzioni per la destinazione ai partiti politici del due per mille IRPEF dopo l’approvazione della scheda e delle relative istruzioni per l’effettuazione della scelta , infatti, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri Serie Generale, numero 162 del 15 luglio 2014 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2014, che contiene le indicazioni di dettaglio relative all’abolizione del finanziamento pubblico diretto dei partiti e alle modalità attuative della disciplina sulla contribuzione volontaria attraverso la destinazione del due per mille di cui al d.l. numero 149/2013 convertito dalla Legge numero 13/2014 . Riguardo ai soggetti beneficiari, l’articolo 1 d.P.C.M. li individua nei partiti politici inclusi dalla “Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici” nell’elenco trasmesso alle Entrate ai sensi dell’articolo 10, comma 3, d.l. numero 149/2013. Due per mille ai partiti. Come già disposto dall’articolo 12, comma 1, del predetto decreto numero 149/2013, l’articolo 2 d.P.C.M. prevede, a decorrere dall'anno finanziario 2014 e con riferimento al precedente periodo d'imposta, la facoltà del contribuente di scegliere di destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico all’atto della presentazione della dichiarazione dei redditi. I percettori di reddito esonerati dall’obbligo di dichiarazione effettuano la scelta mediante la compilazione di una scheda recante l’elenco dei soggetti aventi diritto trasmesso dalla Commissione all’Agenzia delle Entrate. La scelta viene effettuata apponendo la firma in uno solo dei riquadri – recanti la denominazione dei partiti – presenti nella scheda, che va presentata secondo le scadenze previste per la dichiarazione dei redditi. Il comma 3 del medesimo articolo 2 annuncia che, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015 con riferimento al precedente periodo d’imposta, è previsto un’unica scheda per due per mille, cinque per mille e otto per mille. Non vengono erogate le somme inferiori a 12 euro. Entro il 20 agosto e il 15 novembre di ogni anno, l’Agenzia delle Entrate trasmette al MEF i dati per la determinazione degli importi delle somme spettanti a ciascun partito, che vengono corrisposti entro il 31 agosto di ogni anno a titolo di acconto ed entro il 31 dicembre a titolo di saldo articolo 3, commi 2 e 4 d.P.C.M. . Per ragioni di economicità amministrativa, non vengono erogate le somme di importo complessivo inferiore a 12 euro articolo 3, comma 6 . fonte www.fiscopiu.it

TP_FISCO_14dpcm_s