La valutazione circa la pericolosità attuale di un cittadino, colpito da decreto di espulsione, non deve tener conto solo dell’eventuale precedente condanna penale, ma deve comprendere un accertamento oggettivo dei sospetti, un esame sull’attualità della pericolosità sociale e un’analisi della personalità del soggetto alla stregua della condotta di vita tenuta dallo stesso.
E’ stato così deciso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 14503, depositata il 26 giugno 2014. Il caso. Avverso il decreto di espulsione, emesso dal Prefetto, ricorreva il soccombente, un cittadino di nazionalità marocchina. Il Giudice adito respingeva il ricorso, confermando la pericolosità sociale del soggetto, sulla base della precedente condanna dell’uomo per detenzione di hashish. L’uomo, allora, ricorreva per cassazione, lamentando la falsa applicazione dell’articolo 13 d.lgs. numero 286/1998 Testo unico sull'immigrazione e dell’articolo 1 l. numero 1423/1956 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità , circa la sussistenza del requisito della pericolosità sociale. Il ricorrente riteneva che il Giudice di primo grado avesse omesso la valutazione dell’attualità della sua pericolosità alla luce dei fatti allegati dallo stesso, quali lo svolgimento di un lavoro regolare e l’avvenuto ricongiungimento familiare. Attualità della pericolosità al centro della valutazione. La Cassazione ritiene fondato il motivo. Infatti, il controllo giurisdizionale sul ricorso avverso l’espulsione doveva riscontrare l’esistenza dei presupposti di appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose indicate nella l. numero 1423/1956, riscontro che doveva essere condotto, come indicato dalla Suprema Corte nella sentenza numero 12721/2002, sulla base dei seguenti criteri a accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni b attualità della pericolosità c esame globale della personalità del soggetto risultante da tutte le manifestazioni della sua vita. Il giudizio di primo grado però non aveva rispettato tali principi, essendosi limitato a prendere atto della precedente condanna penale, omettendo quindi di verificare la fondatezza della valutazione della pericolosità sociale formulata dal Prefetto. L’ordinanza impugnata va pertanto cassata con rinvio.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 26 marzo – 26 giugno 2014, numero 14503 Presidente Di Palma – Relatore De Chiara Fatto e diritto Premesso 1. - Il sig. E.A.M. , di nazionalità marocchina, ricorse al Giudice di pace di Fermo avverso il decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera emesso a suo carico, in quanto persona socialmente pericolosa articolo 13, comma 2, lett. c , d.lgs. 25 luglio 1998, numero 286 , dal Prefetto della medesima città il 6 ottobre 2011. Il giudice adito ha respinto il ricorso sul rilievo che il ricorrente era stato condannato, il 24 ottobre 2008, alla pena di 4 anni di reclusione e 30.000 Euro di multa per detenzione di hashish, con fine pena al 23 marzo 2011. Avverso tale pronuncia il sig. E.A. ha proposto ricorso per Cassazione con un unico motivo di censura. L'autorità intimata non ha svolto difese. Con relazione ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c. il Consigliere relatore ha proposto l'accoglimento del ricorso. La relazione è stata notificata all'avvocato della parte costituita e comunicata al P.M. Non sono state presentate memorie o conclusioni scritte. 2. - Il ricorso è stato oggetto, per errore, di una duplice iscrizione ai nnumero 9896/3013 e 7508/2013 R.G. I due procedimento vanno perciò riuniti. 3. - Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 13, comma 2, lett. e , d.lgs. numero 286 del 1998 e dell'articolo 1 L. 27 dicembre 1956, numero 1423, nonché vizio di motivazione circa la sussistenza del requisito della pericolosità sociale. Il ricorrente si duole che il Giudice di pace lo abbia ritenuto socialmente pericoloso sulla base del solo, risalente, precedente penale, senza tener conto del disposto di cui alle norme sopra indicate e senza valutare l'attualità della sua asserita pericolosità sociale anche alla luce dei fatti da lui allegati, in particolare il lavoro regolare che svolgeva, documentato dai CUD relativi agli anni dal 2006 al 2012, e l'avvenuto ricongiungimento con la sua famiglia. 3.1. - Il motivo è fondato. Il controllo giurisdizionale sul ricorso avverso il provvedimento di espulsione disposto ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c , d.lgs. numero 286 del 1998 deve avere ad oggetto il riscontro dell'esistenza dei presupposti di appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose indicate nell'articolo 1 L. numero 1423 del 1956, così come sostituito dall'articolo 2 L. 3 agosto 1988, numero 327 ovvero nell'articolo 1 della legge antimafia 31 maggio 1965, numero 575, come sostituito dall'articolo 13 L. 13 settembre 1982, numero 646 , riscontro che va condotto sulla base dei seguenti criteri a necessità di un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni b attualità della pericolosità c necessità di esaminare globalmente l'intera personalità del soggetto quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita Cass. 12721/2002, 5661/2003, 11321/2004, 17585/2010, 18482/2011 . Nella verifica della concreta sussistenza dei presupposti della pericolosità sociale, inoltre, il giudice di pace ha poteri di accertamento pieni e non limitali da una insussistente discrezionalità dell'amministrazione cfr. Cass. 11466/2013 . Il Giudice di pace di Fermo non si è attenuto ai predetti principi. Egli, invero, si è limitato a prendere atto della condanna penale ed ha omesso del tutto di verificare la fondatezza della valutazione di pericolosità sociale formulata dal Prefetto, sia sotto il profilo della riconducibilità dei fatti accertati ad una delle ipotesi di pericolosità sociale definite dall'articolo 1 L. 1423 del 1956 il quale fa riferimento a 1 coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi 2 coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose 3 coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica” , sia sotto il profilo dei criteri, sopra richiamati, della attualità della pericolosità e della valutazione globale della personalità dell'interessato alla luce anche degli elementi allegati dal medesimo in giudizio. 4. - L'ordinanza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. 5. - Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non si applica l'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. numero 115 del 2002. P.Q.M. La Corte, riuniti i procedimenti, accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Fermo in persona di altro magistrato.