Spetta alla banca provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa

Il cliente-creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento deve solo provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre sulla banca, debitrice convenuta, grava l’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa.

E’ stato così deciso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 13643, depositata il 16 giugno 2014. Il caso. La Corte d’appello di Salerno, in accoglimento del gravame, riformando la pronunzia del Tribunale di primo grado, rigettava la domanda dei clienti di una banca, che chiedevano il risarcimento dei danni per la mancata disponibilità alla scadenza della somma investita, avendo conferito alla banca un incarico per la prestazione di servizi di intermediazione mobiliare, precisamente per l’acquisto di titoli di Stato, tra il 1993 e il 1995, servizi mai resi. I soccombenti si rivolgono, dunque, alla Suprema Corte di Cassazione, la quale affronta la spinosa questione dell’onere della prova. Il convenuto deve provare il fatto estintivo. La Corte, accogliendo il ricorso, ribadisce il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di prova dell’inadempimento di obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento deve solo provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento Cass. S.U. n. 13533/2001 . Secondo la Cassazione, infatti, il giudice di merito aveva disatteso il suddetto principio. Pertanto, ha deciso di annullare con rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 28 febbraio – 16 giugno 2014, n. 13643 Presidente Petti – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 23/9/2010 la Corte d'Appello di Salerno, in accoglimento del gravame interposto dalla società Deutsche Bank s.p.a. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Salerno 16/3/2009, ha rigettato la domanda nei confronti della predetta originariamente spiegata dai sigg. F.L. e R.A. di risarcimento dei danni da questi ultimi lamentati in conseguenza della mancata disponibilità alla scadenza della somma investita”, avendo asseritamente conferito alla banca un incarico per la prestazione di servizi di intermediazione mobiliare, precisamente per l'acquisto di titoli di Stato, una prima volta nell'anno 1993 e successivamente il 12.5.1995”, servizi mai resi. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il F. e la R. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la società Deutsche Bank s.p.a., che ha presentato anche memoria. Motivi della decisione Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano violazione dell'art. 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1 co. n. 4, c.p.c Si dolgono che la corte di merito, nell'accogliere il gravame interposto da controparte e nel rigettare la domanda abbia motivato solo ed esclusivamente in relazione alla configurabilità della responsabilità della banca ex art. 2049 c.c., dimenticando che gli attori avevano anche chiesto . la restituzione delle somme versate in banca”. Con il 2 motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1375, 1218, 1228, 2727, 2728, 2729 c.c., 115, 116 c.p.c, in riferimento all'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria” motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all'art. 360, 1 co. n. 5, c.p.c Si dolgono che la corte di merito li abbia erroneamente onerati nella prova del fatto negativo . di non possedere il libretto di risparmio in questione o di non avere effettuato successivi prelievi di somme, perché in tal modo verrebbe loro richiesto di offrire una diabolica probatio ”. Lamentano che, nel ritenere la circostanza denunciata dal F. . smentita dal mancato disconoscimento della firma apposta in calce al cartellino anagrafico di accensione del libretto”, la motivazione appare insufficiente in quanto non tiene conto del fatto che la firma apposta in calce al cartellino anagrafico non prova che il libretto di risparmio poi fosse effettivamente stato consegnato al F. ”. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti p.q.r. nei termini di seguito indicati. Va anzitutto osservato che nel giudizio di merito di I grado gli odierni ricorrenti, per l'ipotesi in cui non fosse ritenuta” la responsabilità della banca ex art. 2049 c.c. per il fatto del dipendente, hanno in effetti domandato anche In via gradata” la restituzione delle somme versate in banca e depositate su di un libretto nominativo intestato al sig. F.L. ”. Orbene, pur avendo riportato tale domanda nell'impugnata sentenza, nella parte dedicata allo svolgimento del processo”, la corte di merito ha invero omesso di pronunziare in proposito. Non può riconoscersi invero pregio alla tesi sostenuta dalla controricorrente in base alla quale sarebbe stata al riguardo necessaria la proposizione dalle controparti di appello incidentale, atteso che come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare qualora, proposta domanda di risoluzione di un contratto per plurimi inadempimenti addebitati al convenuto, il giudice di primo grado l'abbia come nella specie accolta sulla base di uno dei denunziati inadempimenti senza statuire sugli altri, ritenendo assorbite le relative questioni, la parte vittoriosa, non ha l'onere di proporre appello incidentale in ordine alle questioni non esaminate, essendo solamente tenuta a richiamare le dette questioni nelle proprie difese cfr. Cass., 5/6/2007, n. 13082 Cass., 14/12/2005, n. 27570 Cass., 05/08/2004, n. 15003. E già Cass., 23/10/1989, n. 4303 . Va sotto altro profilo osservato che come questa Corte ha del pari avuto più volte modo di porre in rilievo, in tema di libretti di deposito a risparmio, la particolare efficacia probatoria prevista dal comma secondo dell'art. 1835 c.c. si riferisce alle annotazioni che effettivamente figurino apposte sul libretto, senza che da ciò derivi una presunzione legale assoluta di compimento delle sole operazioni annotate, con la conseguenza che secondo i principi generali in tema di prova è sempre ammessa la dimostrazione che un'operazione di versamento o prelevamento di somme, benché non annotata sul libretto, sia stata effettivamente eseguita v. Cass., 703/2006, n. 4869 Cass., 30/4/2005, n. 9096 Cass., 27/9/2002, n. 14014 . Si è per altro verso altresì precisato che l'efficacia di piena prova, nei rapporti fra banca e depositante, in base alla regola dell'onere della prova incombe alla banca, convenuta dal cliente con la richiesta di restituzione delle somme che risultino depositate sul libretto, ove sostenga che detta operazione è stata già eseguita per disposizione del cliente, dare la dimostrazione dell'esistenza di tale disposizione v. Cass., 15/01/2000, n. 422 . In altri termini, giusta principio all'esito della relativa affermazione da parte delle Sezioni Unite di questa Corte consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento v. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533 . Orbene, nell'affermare che gli odierni appellati, al di là della mera dichiarazione di non essere a conoscenza del libretto smentita dalla autenticità della sottoscrizione apposta da F.L. al relativo cartellino anagrafico/firme non hanno fornito alcuna prova dell'indebito uso del libretto ad opera del G. o di altri, limitandosi ad asserire che il loro denaro sarebbe stato sottratto. In particolare, non hanno dimostrato . per quale ragione non hanno ricevuto in consegna il libretto o non ne hanno preteso la consegna al momento della sottoscrizione del relativo cartellino anagrafico/firme”, la corte di merito ha nell'impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi. Dell'impugnata sentenza s'impone pertanto la cassazione in relazione, rigettata o assorbita ogni ulteriore e diversa questione, con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il giudice del rinvio provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie p.q.r. il ricorso. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione.