13 giugno 2014: inizia la nuova vita del Codice del consumo

Dal 13 giugno è entrato pienamente in vigore il d.lgs. numero 21/2014, pubblicato sulla G.U. numero 58/2014, che ha recepito la direttiva europea 2011/83/UE sui diritti dei consumatori. Allungati i termini previsti a loro favore per il diritto di recesso, senza spese da sostenere, esercitabile mediante dei moduli uniformati a livello europeo o messi a disposizione da parte del venditore sul proprio sito web. A garantire il rispetto delle norme sarà l’Antitrust.

E’ finalmente entrato in vigore, dal 13 giugno scorso, il nuovo Codice del consumo, per effetto del d.lgs. numero 21/2014, in recepimento della direttiva europea 2011/83/UE in materia di diritti dei consumatori. Le novità in materia. Da ora in poi, il consumatore potrà sciogliersi dal contratto stipulato semplicemente inviando una comunicazione o tramite il modello unico uniformato a livello europeo o mediante un modello apposito messo a disposizione dal venditore sul proprio sito Internet. In questo secondo caso, tuttavia, l’imprenditore avrà l’obbligo di comunicare in fretta al consumatore la conferma di aver ricevuto la dichiarazione di recesso, con un supporto durevole, come può essere, ad esempio, l’e-mail. La tempistica. Non più 7, ma ben 14 giorni sono quelli a disposizione per il consumatore per recedere dai contratti conclusi a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali. In più, non sarà necessario fornire alcuna motivazione, con l’ulteriore vantaggio di non dover sostenere ulteriori costi, diversi da quelli diretti di restituzione dei beni al venditore. In più, questo limite di tempo si innalzerà ulteriormente ad un anno decorrente dalla scadenza dei 14 giorni già previsti se il venditore ometterà di informare il consumatore sul suo diritto di recesso. Nell’eventualità del recesso, il venditore è ora costretto a rimborsare tutti i pagamenti ricevuti, comprese le spese di consegna, entro 14 giorni da quando viene informato della decisione dell’acquirente. Diritto alla valutazione. Infine, il consumatore può accertare il funzionamento dei beni, ispezionandoli come se si trovasse in negozio. Soltanto nell’ipotesi di manipolazione eccessiva, sarà responsabile della diminuzione del valore del bene. Anche in questo caso, però, gli sarà consentito ugualmente il diritto di recesso. I garanti. A garantire il rispetto di tali obblighi sarà l’Antitrust, che, da ora in poi, ha la competenza esclusiva ad intervenire a fronte di pratiche commerciali scorrette realizzate dai professionisti. Unica nota dolente riguarda l’esclusione dell’applicazione della normativa ai contratti legati a servizi finanziari o a quelli legati all’acquisto di pacchetti di viaggio via Internet.