Chi realizza la mera distrazione non è di per sé solo amministratore di fatto … e potrebbe sfuggire alla bancarotta

Il coinvolgimento dell’imputato in una singola operazione distrattiva non è, in assenza di indici sintomatici ulteriori, di per sé sufficiente a giustificare l’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto a soggetto formalmente estraneo al ceto gestorio della società, ferma restando la possibilità di configurare il concorso del medesimo in qualità di extraneus alla realizzazione dei reati di bancarotta commessi dall’amministratore di diritto.

La V Sezione penale della Suprema Corte, con la sentenza numero 24051/14, chiarisce la distinzione tra punibilità per fatto di bancarotta per distrazione quale amministratore di fatto e dunque autore del reato proprio, ovvero come extraneus, che concorre, ex art 110 c.p., nel reato proprio commesso da altro soggetto. Con la medesima pronuncia la Sezione V ha altresì ribadito un principio, ormai consolidato, in punto di concorso fra diverse ipotesi di bancarotta «deve escludersi il concorso formale tra la bancarotta fraudolenta per distrazione patrimoniale e la bancarotta impropria ai sensi dell’articolo 223 comma 2 numero 2 legge fallimentare, potendosi invece configurare il concorso materiale tra i suddetti reati, ma soltanto se, oltre ad azioni comprese nello specifico schema della bancarotta ex art 216 l.f., si siano verificati differenti ed autonomi comportamenti dolosi i quali, concretandosi in abuso o infedeltà nell’esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l’andamento economico finanziario della società – siano stati causa del fallimento». Il delitto di bancarotta quale reato proprio. Il delitto di bancarotta societaria è reato proprio, ovvero a soggettività ristretta, in quanto presuppone in capo al soggetto agente la sussistenza della qualifica soggettiva di «amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società dichiarate fallite». Da molti anni, tuttavia, nell’esperienza concreta si è avuto modo di constatare che assai di frequente l’effettivo espletamento di mansioni di gestione, in senso proprio, della società venga svolto da un soggetto che, seppur non formalmente investito della qualifica di amministratore, assume di fatto tale ruolo. Sotto il profilo penalistico, la prima questione è l’estensione o meno a tali soggetti delle disposizioni penali dettate in tema di bancarotta impropria. Detta problematica, invero, è stata risolta da tempo, in quanto sia dottrina che giurisprudenza hanno delineato sin dalle prime pronunce la figura dell’amministratore di fatto, riconoscendo la responsabilità penale anche in capo a quel soggetto che, pur non investito formalmente, abbia esercitato di fatto i poteri tipici dell’amministratore formale. Detta impostazione ha poi trovato riscontro prima nell’articolo 5 d.lgs. numero 231/2001, che – in tema di responsabilità penale degli enti – identifica anche nei soggetti che esercitano di fatto la gestione o il controllo dell’ente i vertici apicali la cui condotta penalmente rilevante è presupposto della fattispecie illecita da cui scaturisce la responsabilità “penale” dell’ente stesso, e poi nell’articolo 2639 codice civile, introdotto dal d.lgs. numero 61/2002, che, in tema di reati societari, sotto la rubrica «estensione delle qualifiche soggettive», equipara al soggetto formalmente investito di una qualifica o di una funzione dalla legge civile, colui che esercita in modo continuativo e significativo i poteri inerenti alla qualifica o alla funzione, nonché infine quanto previsto dalla normativa penale in materia bancaria e di intermediazione finanziaria. La nozione di amministratore di fatto. La nozione di amministratore di fatto, introdotta, come si è visto, normativamente dall'articolo 2639 cod. civ., è stata oggetto di una lunga e laboriosa elaborazione giurisprudenziale che ormai possiamo ritenere sufficientemente consolidata. Con una recentissima pronuncia, la Suprema Corte Cass. Penumero , Sez. V, 21 maggio 2014, numero 20731, in D& amp G del 22 maggio 2014 ha chiarito che detta nozione postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti, ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare. Amministratore di fatto o mero extraneus che concorre nel reato proprio? Nel caso oggetto del ricorso per Cassazione, che ha portato alla pronuncia che si annota, in sede di applicazione di misura di cautelare personale, il Tribunale del Riesame, nell’accogliere l’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso il pregresso rigetto della sua richiesta cautelare, aveva ritenuto responsabile uno degli odierni ricorrenti dei delitti di bancarotta fraudolenta e documentale quale amministratore di fatto della società, recependo dunque l’attribuzione al ricorrente di detta qualifica così come risultante dalla incolpazione provvisoria contenuta nella richiesta di misura cautelare del Pubblico Ministero. Tuttavia, come si legge nella motivazione della sentenza che si annota, il Tribunale del Riesame aveva quasi incidentalmente attribuito la qualifica di amministratore di fatto al ricorrente, sulla base della mera circostanza che il medesimo, indubbiamente, fosse coinvolto materialmente nella operazione distrattiva. Nessuna argomentazione o motivazione risulta spesa, per contro, circa la sussistenza di detta qualifica in capo al ricorrente, qualifica che, appunto, siccome ritenuta sussistente in fatto, deve essere provata quale elemento costitutivo del reato dalla pubblica accusa. Per contro, riconosce la Corte, il mero coinvolgimento nella singola operazione distrattiva non può certo integrare quell’esercizio in modo continuativo ed in posizione di autonomia decisionale di funzioni gestorie della società che deve connotare la posizione dell’amministratore di fatto. In difetto, dunque, di una puntuale argomentazione sul punto del provvedimento impugnato lo stesso dovrà essere annullato. È pur vero che il ricorrente avrebbe potuto essere ritenuto responsabile del reato distrattivo ai sensi dell’articolo 110 c.p. quale extraneus concorrente nel reato proprio dell’amministratore, ma anche in tal caso il giudice di merito avrebbe dovuto argomentare quanto meno sulla sussistenza del dolo in capo al medesimo, per imputarne la responsabilità ex art 110 c.p Correttamente, dunque, gli Ermellini annullano con rinvio l’ordinanza impugnata, evidenziando come, sia nel caso di attribuzione del ruolo di amministratore di fatto, come nel pur differente caso di mero extraneus che concorre nel reato proprio, dovrà esservi puntuale motivazione e dimostrazione, nell’un caso, della assunzione di detta qualifica soggettiva, che rende il soggetto agente intraneo, nell’altro caso, dell’elemento psicologico e materiale atto a fondare una responsabilità quale extraneus concorrente nel reato proprio.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 15 maggio – 9 giugno 2014, numero 24051 Presidente Ferrua – Relatore Pistorelli Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Roma, accogliendo l'appello proposto dal pubblico ministero avverso il pregresso rigetto della sua richiesta cautelare, applicava a L.U. e G.S. la misura degli arresti domiciliari in riferimento ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di bancarotta impropria commessi nelle rispettive qualità di amministratori di diritto e di fatto della IMG Costruzioni s.r.l. dichiarata fallita il omissis . 2. Avverso l'ordinanza ricorrono entrambe gli indagati. 2.1 Il ricorso proposto personalmente dal L. articola cinque motivi. Con il primo deduce l'errata applicazione della legge penale, rilevando l'inconfigurabilità della contestata bancarotta patrimoniale per la distrazione della somma pervenuta alla IMG da altra società del G. in pagamento di fatture per operazioni inesistenti. Nel caso di specie non troverebbe infatti applicazione, secondo il ricorrente, il principio per cui il reato menzionato può riguardare anche i beni di provenienza illecita acquisiti dal fallito, in quanto, non avendo la IMG sostanzialmente operato dopo il 2004 ed essendo il suo conto bancario stato movimentato solo in occasione dell'incasso della somma menzionata, il danaro oggetto della presunta distrazione avrebbe sempre conservato una sua identità autonoma rimanendo separato dal patrimonio della società, con la conseguente mancata lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. Sotto altro profilo il ricorrente lamenta l'erroneità della contestazione anche per la ritenuta incompatibilità del dolo della bancarotta con quello specifico di evasione richiesto a sostegno della condotta prodromica e strumentale alla distrazione e cioè quella di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Con il secondo motivo il ricorrente censura la contraddittorietà della motivazione laddove questa per un verso affermerebbe la sussistenza del reato e per l'altro avrebbe invece escluso che le somme distratte siano mai entrate nel patrimonio sociale proprio perché relative a fatture emesse per operazioni inesistenti. Con il terzo motivo si lamenta il difetto assoluto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi del reato di causazione dolosa del fallimento di IGM, di cui il ricorrente contesta peraltro la configurabilità in assenza della prova della realizzazione di condotte dolose eziologicamente connesse al dissesto ulteriori rispetto a quella distrattiva contesta. Il difetto di motivazione viene dedotto con il quarto motivo anche in relazione al reato di bancarotta documentale e con particolare riferimento alla prova del dolo specifico richiesto per la sussistenza del medesimo. Mentre con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente denuncia la violazione della legge processuale e correlati vizi motivazionali in merito alla ritenuta sussistenza del pericolo di recidivanza, del quale il Tribunale non avrebbe dimostrato l'attualità, deducendolo peraltro da precedenti giudiziari risalenti e per lo più relativi a fatti depenalizzati e in maniera del tutto generica dalle modalità di consumazione dei reati contestati. Non di meno i giudici del riesame avrebbero totalmente omesso di motivare, in punto di adeguatezza, sull'inidoneità di misure meno afflittive. 2.2 Il ricorso proposto nell'interesse del G. dall'avv. Contrada articola a sua volta cinque motivi. Il primo sostanzialmente riproduce le medesime doglianze avanzate con il primo motivo di quello del L. , precisando altresì il ricorrente come, in caso di beni di provenienza illecita, solo quelli acquisiti a seguito di negozi annullabili si confonderebbero nel patrimonio del fallito e dunque, fino alla loro separazione conseguente all'effettivo esercizio della relativa azione, potrebbero ritenersi concorrere alla garanzia degli interessi dei creditori dello stesso. Nel caso invece in cui il conseguimento dei suddetti beni trovi la sua fonte in un atto radicalmente nullo - quale sarebbe nella specie il pagamento di fatture relative ad operazioni inesistenti eseguito al fine di evadere il fisco - tale confusione non si determinerebbe e dunque il successivo prelievo degli stessi beni non determinerebbe alcuna effettiva lesione del patrimonio costituito a garanzia dei creditori, atteso che tali beni sarebbero comunque destinati alla restituzione all'avente diritto, tanto che il giudice delegato al fallimento potrebbe accogliere in tale ipotesi eventuali domande di rivendicazione, separazione o restituzione ai sensi degli articolo 16 comma 2 numero 4 e 103 legge fall. E sempre nel caso di specie, nonostante oggetto di distrazione sia stata una somma di danaro, non vi sarebbe dubbio sulla sua identificabilità con quella illecitamente proveniente dalla Mastro s.r.l., atteso che la fallita era inattiva da oltre quattro anni, era priva di patrimonio ed il conto corrente sulla quale la suddetta somma era transitata prima di ritornare al G. secondo l'impostazione accusatoria era stato acceso al solo fine di consentire tale operazione. Anche il secondo, il terzo ed il quarto motivo ripropongono le medesime censure mosse alla motivazione della sentenza con il ricorso del L. in merito alla configurabilità dei reati di bancarotta patrimoniale, documentale ed impropria, lamentando altresì che il Tribunale avrebbe solo apoditticamente riconosciuto la qualifica di amministratore di fatto della fallita in capo al G. , nonostante questi non abbia mai compiuto atti di gestione di IMG e risulti coinvolto esclusivamente nell'operazione relativa al pagamento delle fatture per operazioni inesistenti da parte di Mastro s.r.l. Con particolare riguardo alla fattispecie di bancarotta documentale, il ricorrente ha altresì evidenziato come i giudici del riesame abbiano anche errato nella qualificazione giuridica del fatto, al più riconducibile allo schema della fattispecie prevista e punita dall'articolo 217 legge fall., non potendosi ritenere integrato il dolo specifico richiesto per integrare il delitto contestato. Anche nel ricorso dell'avv. Contrada, infine, il quinto motivo è dedicato alla critica della motivazione con cui l'ordinanza impugnata ha ritenuto la sussistenza del pericolo di recidivanza dell'indagato, rilevandosi in proposito come il presunto precedente specifico da cui risulterebbe gravato è invero una mera pendenza e come il richiamo alle numerose cariche sociali ricoperte dal G. risulti del tutto in conferente e comunque valorizzi una circostanza priva di quella concretezza necessaria a far emergere la sussistenza dell'esigenza cautelare ritenuta. Non di meno i fatti di presunta distrazione contestati risalirebbero ad oltre cinque anni addietro e dunque il Tribunale non avrebbe motivato sull'attualità della suddetta esigenza. 3. Sempre nell'interesse del G. l'avv. Malagò ha poi proposto il 14 aprile 2014 motivi aggiunti con cui ha ribadito l'insussistenza della contestata bancarotta patrimoniale, sia sotto il profilo della configurabilità dell'elemento materiale che di quello soggettivo del reato, in forza della natura di mera cartiera della fallita e della strumentalità del transito nelle sue casse della somma di cui si è ritenuta la distrazione alla sottrazione di liquidità alla Mastro s.r.l. attraverso la rappresentazione a carico di quest'ultima di costi inesistenti, riproponendo per il resto gli argomenti spesi nel ricorso principale in merito alle presunte lacune motivazionali del provvedimento impugnato in merito alla configurabilità degli altri reati e all'identificazione dell'indagato come amministratore di fatto della fallita. Infine, con memoria presentata in pari data e allegata certificazione notarile, lo stesso difensore ha inteso documentare come il G. ricopra cariche gestorie in sole due persone giuridiche al fine di evidenziare l'erroneità dell'affermazione per cui egli sarebbe invece coinvolto nell'amministrazione di numerose società spesa dal Tribunale per dimostrare la sussistenza del pericolo di recidivanza. Considerato in diritto 1. Le doglianze proposte dai ricorrenti con il primo motivo dei rispettivi ricorsi e dal G. anche con i motivi nuovi in merito all'inconfigurabilità del reato di bancarotta patrimoniale sono infondate. 1.1 In proposito deve ricordarsi come per il consolidato orientamento di questa Corte il reato di bancarotta fraudolenta non è escluso dal fatto che i beni distratti o dissipati appartenenti alla società, poi dichiarata fallita, siano di provenienza delittuosa, in quanto, a tal fine, deve aversi riguardo alla consistenza obiettiva del patrimonio, prescindendo dai modi della sua formazione, con la conseguenza che detti beni, una volta entrati nel patrimonio della società, diventano cespiti sui quali i creditori possono soddisfare le loro ragioni Sez. 5, numero 45332 del 9 ottobre 2009, Rapisarda, Rv. 245156 Sez. 5, numero 44159 del 20 novembre 2008, Bausone e altro, Rv. 241692 Sez. 5, numero 42635 del 4 ottobre 2004, Collodo ed altri, Rv. 229908 Sez. 5, numero 39610 del 21 settembre 2010, Meschieri e altro, Rv. 248652 . 1.2 La tesi, pure enucleata dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dai ricorrenti, per cui i beni di provenienza illecita sarebbero suscettibili di distrazione fino a quando non siano individuati e separati dagli altri facenti parte del patrimonio del fallito in questo senso da ultima Sez. 5, numero 23318 del 17 marzo 2004, Spartà ed altri, Rv. 228863 non contraddice il principio illustrato e può essere ribadita a patto di coglierne l'esatto significato. In tal senso, infatti, si è inteso affermare semplicemente che i beni rinvenuti in possesso del fallito, ma che sono rimasti materialmente distinti dal suo patrimonio, non sono suscettibili di distrazione a patto che vengano individuati e formalmente separati e sempre che il fallito non ne abbia reso impossibile la restituzione, dovendo egli altrimenti rispondere comunque del reato di bancarotta. 1.3 Come chiarito dalle sezioni civili di questa Corte, comunque, le domande di rivendicazione, restituzione o separazione, ai sensi dell'articolo 103 della legge fallimentare, sono ammissibili solo con riguardo a cose mobili possedute dal fallito ed esattamente individuate per specie, non anche in relazione alle cose fungibili ed, in particolare, al denaro, restando al loro riguardo configurabile un diritto di credito azionabile nei modi e con gli effetti previsti dagli articolo 93 e segg. della stessa legge nei confronti della curatela del fallito Sez. 1 civ., Sentenza numero 12718 del 18 ottobre 2001, Rv. 549721 . È dunque escluso che il danaro conseguito dal fallito, anche se di provenienza illecita, possa in alcun caso sottrarsi alla confusione con il suo patrimonio evitando di costituire oggetto dello spossessamento previsto dall'articolo 42 legge fall., e ciò a prescindere dalla sua eventuale tracciabilità o dalla capienza del suddetto patrimonio. Conseguentemente non può dubitarsi che la successiva sottrazione di una somma pari a quella precedentemente oggetto di confusione integri l'elemento materiale del reato previsto dall'articolo 216 legge fall., in quanto tale condotta è idonea a mettere a repentaglio gli interessi dei creditori del fallito. 1.4 Irrilevanti sono pertanto le obiezioni avanzate dai ricorrenti ispirandosi alle modalità con cui è stata eseguita l'operazione che ha portato temporaneamente nelle casse della fallita la somma di cui è stata correttamente ritenuta dal Tribunale la distrazione. Ma anche volendo seguire il ragionamento proposto dalle difese va evidenziato come in ogni caso il danaro proveniente dalla Mastro, una volta versato sul conto dedicato all'uopo acceso dal L. , aveva comunque perduto la sua identità fisica. Vero è invece che nel momento in cui la società ha ricevuto la suddetta somma il suo amministratore avrebbe dovuto conservarlo a garanzia dei creditori senza che in tal senso rilevi che questi si identificassero esclusivamente con l'Erario ovvero impiegarlo in conformità all'oggetto sociale. 1.5 Infine in senso contrario non rilevano i principi affermati da Sez. Unumero , numero 29951 del 24 maggio 2004, C. fall., in proc. Focarelli, Rv. 228165, che si è limitata a regolamentare i rapporti tra sequestro funzionale alla confisca facoltativa di proventi illeciti e procedura concorsuale cui gli stessi sono assoggettati e che, nell'evidenziare come le finalità della misura cautelare possano essere ritenute recessive rispetto alle esigenze del fallimento, ha invece implicitamente riconosciuto come tali proventi debbano considerarsi a tutti gli effetti confusi nel patrimonio del fallito. 2. Manifestamente infondate sono le doglianze dei ricorrenti inerenti la presunta incompatibilità del dolo di bancarotta con quello che avrebbe supportato l'emissione delle fatture per operazioni inesistenti attraverso cui venne conseguita la provvista oggetto della contestata distrazione. In proposito va innanzi tutto rilevato come non risulti che l'operazione sia stata posta in essere al fine di favorire l'evasione di Mastro s.r.l., né che agli indagati siano stati contestati i reati tributari configurabili a seguito dell'eventuale accertamento di tale disegno. Quest'ultimo peraltro, come correttamente ritenuto dal Tribunale, costituirebbe il mero movente del reato fallimentare, per la cui configurabilità è invece sufficiente il dolo generico integrato, nel caso specifico, dalla consapevolezza del transito della somma erogata dalla menzionata società nelle casse della IMG e dalla volontarietà del suo distacco nella prevedibilità del pericolo che tale operazione poteva determinare per gli interessi dei creditori della stessa peraltro evidente attesa l'assenza di altri cespiti in grado di soddisfare tali interessi . Ed infatti l'ingresso o meno di un bene nel patrimonio del fallito è un fatto oggettivo la cui qualificazione giuridica non dipende dall'intenzione ulteriore con cui questi ne consegua la disponibilità. Non di meno l'eventuale strumentalizzazione di IMG alla sottrazione all'imposizione fiscale delle risorse della Mastro non impedisce di configurare in ipotesi il concorso tra il reato tributario nella specie quello di cui all'articolo 8 d. lgs. numero 74/2000 e quello fallimentare, atteso che gli stessi sono stati realizzati mediante condotte autonome e distinte, ancorché eventualmente coordinate circostanza al più rilevante ai fini del riconoscimento della continuazione , il che peraltro impedisce anche solo di ipotizzare la prospettata incompatibilità tra il dolo della bancarotta e quello del reato tributario. 3. Manifestamente infondate sono anche le censure rivolte alla motivazione dell'ordinanza assumendo la sua contraddittorietà in merito al reato di bancarotta per distrazione di cui al capo A punto b dell'incolpazione provvisoria. È infatti evidente che il Tribunale ha ritenuto insussistente l'analoga contestazione elevata al punto a del medesimo capo in quanto difetterebbe, in quel caso, la prova che le fatture per operazioni inesistenti emesse da IMG siano state effettivamente pagate e che, pertanto, la somma di cui si presume la distrazione sia mai entrata nella disponibilità della fallita, diversamente da quanto avvenuto nell'altro episodio oggetto di contestazione. 4. Fondato è invece il secondo motivo del ricorso del G. e i motivi nuovi proposti nell'interesse del medesimo nella misura in cui lamentano il difetto di motivazione sull'attribuzione all'indagato della qualifica di amministratore di fatto della fallita basandosi esclusivamente sul suo coinvolgimento nell'operazione distrattiva. 4.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte è amministratore di fatto anche chi non eserciti tutti i poteri propri dell'organo di gestione, purché svolga un'apprezzabile attività gestoria, intendendosi per tale quella svolta in maniera non episodica od occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive nella società ex multis Sez. 5, numero 35346 del 20 giugno 2013, Tarantino, Rv. 256534 . 4.2 Ne consegue che il coinvolgimento dell'imputato in una singola operazione distrattiva non è, in assenza di indici sintomatici ulteriori, di per sé sufficiente a giustificare l'attribuzione di tale qualifica a soggetto formalmente estraneo al ceto gestorio della società, ferma restando la possibilità di configuare il concorso del medesimo in qualità di extraneus alla realizzazione dei reati di bancarotta commessi dall'amministratore di diritto. 4.3 Il provvedimento impugnato, pur attribuendo esplicitamente al G. la qualifica di amministratore di fatto della fallita quasi incidentalmente , lo ha ritenuto coautore dei reati di cui si tratta facendo riferimento ad una incolpazione provvisoria che tale qualifica invece espressamente contemplava e, dunque, sostanzialmente, presupponendola, anche perché altrimenti non si spiegherebbe l'attribuzione all'indagato anche della responsabilità per i fatti diversi dalla distrazione delle somme erogate dalla Mastro. Dunque delle due l'una o effettivamente il Tribunale ha seguito l'impostazione accusatoria, ma allora alla luce dei principi suindicati è evidente quantomeno il difetto di motivazione sulla qualifica soggettiva, sostanzialmente dedotta dall'interesse del G. all'operazione distrattiva, che di per sé è invece insufficiente a provare il suo supposto ruolo di gestore occulto della fallita ovvero i giudici del merito hanno ritenuto che egli debba rispondere a titolo di concorso come extraneus nel reato di distrazione, ma allora del tutto immotivato è il suo coinvolgimento nel reato di bancarotta documentale e in quello di causazione dolosa del fallimento a parte quanto si dirà in seguito in merito alla configurabilità di quest'ultimo . Non di meno, anche qualora volesse ritenersi che effettivamente il Tribunale abbia ritenuto la responsabilità del G. a tale titolo, comunque la motivazione del provvedimento impugnato risulterebbe carente in riferimento al dolo che deve caratterizzare la condotta del concorrente, per la cui sussistenza, pur non essendo richiesta la consapevolezza del dissesto della fallita, è comunque necessario la rigorosa prova di quella di contribuire effettivamente all'attività distruttiva compiuta dall'amministratore della società. 5. Fondate sono altresì le doglianze proposte da entrambi i ricorrenti sulla configurabilità del delitto di cui all'articolo 223 comma 2 numero 2 legge fall 5.1 Secondo il costante insegnamento di questa Corte i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e quello previsto dalla disposizione succitata concernono ambiti diversi i primi riguardano, infatti, il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari ovvero di occultamento, distruzione o tenuta fraudolenta dei libri e delle scritture contabili idonei a generare un pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto il secondo concerne, invece, condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività né si risolvono in un pregiudizio per le verifiche concernenti il patrimonio sociale da operarsi tramite le scritture contabili, ma che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento. Conseguentemente deve escludersi il concorso formale tra la bancarotta fraudolenta patrimoniale e la bancarotta impropria ai sensi della disposizione succitata, potendosi invece configurare il concorso materiale tra i suddetti reati, ma soltanto se, oltre ad azioni comprese nello specifico schema della bancarotta ex articolo 216 legge fall., si siano verificati differenti e autonomi comportamenti dolosi i quali - concretandosi in abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l'andamento economico-finanziario della società - siano stati causa del fallimento Sez. 5, numero 34559 del 19 maggio 2010, Biole' e altro, Rv. 248167 Sez. 5, numero 17978 del 17 febbraio 2010, Pagnotta e altri, Rv. 247247 . 5.2 Dal laconico passaggio della motivazione dedicato al reato contestato al capo C dell'incolpazione provvisoria non è possibile comprendere se i giudici del riesame abbiano ritenuto configurabile la bancarotta impropria in forza della accertata consumazione dei reati di bancarotta patrimoniale e documentale - il che, alla luce degli illustrati principi, intergrerebbe un'errata applicazione della legge penale - ovvero se abbiano preso in considerazione ulteriori comportamenti addebitabili agli indagati, peraltro non specificati dal provvedimento impugnato, che anche sotto questo profilo deve pertanto essere annullato. 6. Con riguardo alla contestazione di bancarotta documentale, devono ritenersi assorbite le doglianze del G. dall'accoglimento delle censure di cui si è trattato sub 4, mentre infondate risultano quelle del L. , atteso che dalla motivazione complessiva del provvedimento emerge come il Tribunale abbia in maniera tutt'altro che illogica ritenuto che l'indagato abbia fraudolentemente occultato o non tenuto le scritture contabili sorretto dall'intenzione di recare pregiudizio ai creditori in ragione della strumentalizzazione della società all'attività di cartiera. 7. Quanto ai motivi inerenti le esigenze cautelari, deve nuovamente ritenersi assorbito nell'accoglimento delle precedenti doglianze quello del G. , mentre infondato al limite dell'inammissibilità risulta quello del L. . 7.1 In proposito va ricordato infatti, che ai fini della valutazione del pericolo che l'imputato commetta ulteriori reati della stessa specie, il requisito della concretezza , cui si richiama l'articolo 274, comma primo, lett. c , c.p.p., non si identifica con quello di attualità derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, dovendo, al contrario, essere riconosciuto alla sola condizione, necessaria e sufficiente, che esistano elementi concreti cioè non meramente congetturali sulla base dei quali possa affermarsi che l'imputato, verificandosi l'occasione, possa facilmente commettere reati che offendono lo stesso bene giuridico di quello per cui si procede. Sez. 1, numero 15667 del 16 gennaio 2013, Capogrosso e altri, Rv. 255350 . 7.2 Ed in tal senso il Tribunale in maniera tutt'altro che illogica ha dedotto dalle specifiche modalità del fatto e dalla strumentalizzazione della società il sintomo della pericolosità dell'indagato, anche alla luce delle sue pendenze penali, legittimamente considerate a tal fine, essendo gli stessi idonei a determinare un apprezzamento parimenti utile per ritenere la sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, alla luce delle modalità del fatto Sez. 6, numero 33873 del 15 luglio 2008, Magnante, Rv. 240761 , non risultando decisivo in senso contrario che il provvedimento faccia riferimento in aggiunta anche a precedenti penali la cui esistenza il ricorrente ha contestato. 7.3 Con riguardo infine al giudizio di adeguatezza della misura applicata, deve ricordarsi come non sia necessaria un'analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonché dalla personalità dell'indagato - quali quelli utilizzati nel caso di specie dal provvedimento impugnato - gli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere quella applicata come la misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rimanendo in tal modo assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità delle altre misure meno afflittive ex multis Sez. 6, numero 17313 del 20 aprile 2011, Cardoni, Rv. 250060 . 8. In definitiva il provvedimento impugnato deve essere annullato nei confronti del G. e, limitatamente al reato di bancarotta impropria, anche nei confronti del L. con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma per l'imputato G. . Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma per l'imputato L. limitatamente al reato di bancarotta ex articolo 223 comma 2 numero 2 legge fall., rigetta nel resto il ricorso.