Perdite su crediti, i chiarimenti sulla nuova disciplina della deducibilità

L’Amministrazione finanziaria, con circolare numero 14/E del 4 giugno, esamina le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2014 alla disciplina della deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle perdite e svalutazioni su crediti. Crediti cancellati in applicazione dei principi OIC, nuove regole per banche ed enti finanziari e crediti di modesto importo sono i principali temi trattati.

L’Agenzia delle Entrate, con circolare numero 14 di ieri, esamina le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2014 alla disciplina della deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle perdite e svalutazioni su crediti. Crediti cancellati in applicazione dei principi OIC, nuove regole per banche ed enti finanziari e crediti di modesto importo sono i principali temi trattati. L’Agenzia chiarisce La Circolare in oggetto, infatti, chiarisce la portata dell’articolo 1, commi 158-161, L. numero 147/2013 che consente la deduzione ai fini IRES anche dei crediti cancellati dal bilancio in applicazione dei principi contabili nazionali, presumendo la ricorrenza degli elementi certi e precisi modifica dell’articolo 101, comma 5, d.P.R. numero 917/1986 – T.U.I.R. ridisegna la disciplina della deducibilità ai fini IRES delle perdite e svalutazioni dei crediti per le banche e gli altri enti finanziari, nonché per le imprese di assicurazione modifica dell’articolo 106, comma 3-5, d.P.R. numero 917/1986 .T.U.I.R prevede la concorrenza alla base imponibile IRAP delle banche e degli altri enti finanziari, nonché delle imprese di assicurazione, delle rettifiche e riprese di valore nette sui crediti. Inoltre, vengono forniti ulteriori chiarimenti in merito al regime transitorio della disciplina della deducibilità delle perdite su crediti di modesto importo introdotta dall’articolo 33, comma 5, d.l. numero 83/2012, nell’ipotesi in cui il fondo svalutazione crediti risulti capiente. fonte www.fiscopiu.it

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