Nel caso in cui l’incidente venga causato dopo le 22.00 da un guidatore sotto i 21 anni in stato di ebbrezza, la pena viene raddoppiata e può essere ulteriormente aumentata di un terzo si tratta del caso in cui le circostanze aggravanti dell’aver provocato un sinistro guidando sotto l’effetto di sostanze alcoliche e in orario notturno concorrono con il fatto che la violazione è compiuta da chi ha meno di 21 anni.
È quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 17805 del 28 aprile 2014. Il fatto. Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Ancona ricorre avverso la sentenza che aveva condannato un ragazzo per il reato di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lett. a , c.d.s. Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose , determinando la pena in sei mesi di arresto e 2400 euro di ammenda, concedendo altresì la non menzione della condanna nel certificato penale, la sospensione condizionale della pena e ordinando la sospensione della patente di guida per otto mesi. Secondo il ricorrente, la pena inflitta è illegale, in quanto non è stato disposto l’aumento previsto dall’articolo 186-bis, comma 3 per i conducenti infraventunenni che guidino in stato di ebbrezza e perché non è stata aumentata la pena pecuniaria, secondo quanto disposto dall’articolo 186, comma 2-sexies, c.d.s. Un problema da risolvere. Il problema che occorre preliminarmente risolvere è quello relativo al rapporto tra più individuate circostanze ad affetto speciale convergenti sull’ipotesi base della guida in stato di ebbrezza nei casi previsti dalle lettere b e c dell’articolo 186, comma 2, c.d.s. a tal proposito la norma di riferimento è l’articolo 186, comma 2-bis, c.d.s. nella parte in cui dispone che «se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale , le sanzioni di cui al comma 3 dell’articolo 186-bis» aumento da un terzo alla metà delle pene rispettivamente previste dalle lettere b e c dell’articolo 186, comma 2, c.d.s. in particolare le lett. b prevede l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda da 800 a 3200 euro «sono raddoppiate». Un po’ di calcoli. Detto questo, in tema di reati di guida in stato di ebbrezza alcolica, ove le circostanze aggravanti di cui rispettivamente ai commi 2-bis e 2-sexies dell’articolo 186 concorrano con l’ipotesi di cui al comma 3 dell’articolo 186-bis s.d.s., in applicazione di quanto previsto dall’articolo 63, comma 4, c.p. dovrà essere inflitta il doppio della pena prevista dall’articolo 186-bis, comma 3, al quale il giudice può apportare un aumento sino ad un terzo ciò significa che nel caso in cui l’incidente venga causato dopo le 22.00 da un guidatore sotto i 21 anni in stato di ebbrezza, la pena viene raddoppiata e può essere ulteriormente aumentata di un terzo. Si tratta del caso in cui le circostanze aggravanti dell’aver provocato in sinistro guidando sotto l’effetto di sostanze alcoliche e in orario notturno concorrono con il fatto che la violazione è compiuta da chi ha meno di 21 anni. Il giudice ha sbagliato a fare i conti. Nel caso oggetto di esame, la pena inflitta risulta determinata erroneamente., non essendo stata la pena base determinata nell’ambito dei termini edittali definiti dall’articolo definiti dall’articolo 186, comma 2-bis, in relazione allrt. 186-bis, comma 3. In particolare, la pena pecuniaria risulta determinata in misura inferiore al minimo legale. La sentenza impugnata, pertanto deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 7 marzo – 28 aprile 2014, numero 17805 Presidente Zecca – Relatore Dovere Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, condannando F.T. per il reato di cui all'articolo 186 bis, comma 1 lett. a in relazione all'articolo 186, co. 2 lett. b , 2bis e 2sexies Cod. str., del codice della strada, ha determinato la pena in mesi sei di arresto ed Euro 2400 di ammenda, concedendo altresì la non menzione della condanna nel certificato penale e la sospensione condizionale della pena e ordinando la sospensione della patente di guida per otto mesi. Deduce il ricorrente che la pena inflitta è illegale perché il giudice ha pretermesso l'aumento previsto dall'articolo 186bis, comma 3 per i conducenti infraventunenni che guidino in stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 186, co. 2, lett. b e c ed altresì perché non è stata aumentata la pena pecuniaria, secondo quanto disposto dall'articolo 186, co. 2 sexies Cod. str. Considerato in diritto 2. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati. 2.1. In rapporto al reato ritenuto nella sentenza impugnata, va rammentato che l'articolo 186 bis, comma 3 prevede un aumento da un terzo alla metà delle pene rispettivamente previste dalle lettere b e c dell'articolo 186, co. 2 Cod. str. In particolare la menzionata lettera b prevede l'arresto sino a sei mesi e l'ammenda da 800 a 3200 Euro. L'articolo 186, co. 2sexies prevede che l'ammenda prevista dal comma 2 deve essere aumentata da un terzo alla metà quando il fatto sia commesso tra le ore 22,00 e le ore 7,00. Il comma 2bis dell'articolo 186, dal canto suo, dispone che se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente, le sanzioni di cui al comma 3 dell'articolo 186bis sono raddoppiate. Si è quindi in presenza di una pluralità di circostanze, accedenti ad autonoma fattispecie incriminatrice [che tale sia la natura delle due ipotesi di cui all'articolo 186, co. 2, lett. b e c è stato precisato da Sez. 4, Sentenza numero 7305 del 29/01/2009, Carosiello, Rv. 242869], tutte ad effetto speciale per la qualificazione della ipotesi di procurato incidente quale circostanza aggravante ad effetto speciale Sez. 4, numero 7460 del 13/11/2012 - dep. 14/02/2013, P.G. in proc. Florio, Rv. 254475 . Ciò premesso, bisogna evidenziare che il ricorso, sia pure indirettamente, pone la questione concernente le modalità di computo della pena in presenza delle menzionate circostanze aggravanti. Questa Corte ha già ripetutamente precisato che le regole dettate in via generale dall'articolo 63 c.p., comma 4 non hanno ragione di essere evocate in tutti i casi in cui la questione circa l'entità della pena applicabile derivante dal concorso di più circostanze aggravanti è risolta nell'ambito della singola fattispecie criminosa Sez. 6, numero 41233 del 24/10/2007 - dep. 08/11/2007, Attardo e altro, Rv. 237671 Sez. 1, Sentenza numero 29770 del 24/03/2009, Vernengo e altri, Rv. 244460 Sez. 6, Sentenza numero 7916 del 13/12/2011, P.G., La Franca e altri, Rv. 252069 . Il principio è stato posto a riguardo delle previsioni dell'articolo 416bis cod. penumero che, si è scritto, racchiude in sé e risolve ogni profilo attinente al trattamento sanzionatorio nelle varie forme circostanziate da esso contemplate. In particolare, con riferimento al caso in esame, per effetto della previsione del comma 6, la pena stabilita nel comma 4 quindici anni è aumentata da un terzo alla metà . Si è però aggiunto, con il richiamo della decisione Sez. U, numero 16 del 08/04/1998 - dep. 11/06/1998, Vitrano e altro, Rv. 210709, che tanto non vale ove si tratti della circostanza aggravante speciale di cui all'articolo 628 co. 3 cod. penumero e quella comune e meno grave, ma ad effetto speciale , di cui al D.L. numero 152 del 1991, articolo 7. In tal caso, e in casi similari, resta applicabile il meccanismo del cumulo giuridico di cui all'articolo 63 co. 4 cod. penumero , che si impone quando ricorrano circostanze che, per la loro natura, interrompono il collegamento con la pena stabilita per il reato cui accedono , di talché, avendo autonomia sanzionatola, non vi è una base sulla quale apportare gli aumenti successivi . 2.2. Calando tali premesse nel caso che occupa, è agevole rilevare che nelle disposizioni richiamate dalla contestazione si rinviene innanzitutto una norma che ha quale scopo proprio quello di risolvere il rapporto tra più, individuate, circostanze ad effetto speciale convergenti sull'ipotesi base della guida in stato di ebbrezza nei casi previsti dalla lettere b e c dell'articolo 186, co. 2 Cod. str. Si tratta dell'articolo 186, co. 2bis, nella parte in cui dispone che se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate . Sin qui, pertanto, il concorso delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 186bis, co. 3 e dell'articolo 186, co. 2bis non da luogo all'applicazione della regola posta dall'articolo 63, co. 4 cod. penumero , dovendo trovare applicazione, alla stregua del principio sopra rammentato, la sola pena prevista dall'articolo 186, co. 2 bis. Ma nel caso di specie è stata ritenuta anche l'ulteriore aggravante di cui all'articolo 186, co. 2sexies, essa pure ad effetto speciale. Poiché tale disposizione si rapporta esclusivamente all'ipotesi base di cui all'articolo 186, co. 2, non vi è dubbio che essa non valga a regolare relazioni tra ipotesi circostanziate come quelle appena menzionate. Deve quindi trovare applicazione rispetto ad esse il cumulo giuridico previsto dall'articolo 63, co. 4 cod. penumero con l'effetto che risultando certamente più grave la circostanza aggravante di cui all'articolo 186, co. 2bis, la pena da applicare sarà quella del doppio della pena prevista dall'articolo 186 bis, co. 3, alla quale il giudice può apportare un aumento sino ad un terzo. Può quindi essere formulato il seguente principio di diritto In tema di reati di guida in stato di ebbrezza alcolica, ove le circostanze aggravanti di cui rispettivamente ai commi 2 bis e 2 sexies dell'articolo 186 concorrano con l'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 186bis Cod. strada, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 63, co. 4 c.p., dovrà essere inflitta il doppio della pena prevista dall'articolo 18 6bis, co. 3, al quale il giudice può apportare un aumento sino ad un terzo . 2.3. Ciò posto, la pena inflitta con la sentenza impugnata risulta determinata in violazione delle regole appena rammentate. Il giudice ha esplicato di aver determinato la pena partendo da una pena base di mesi 3 di arresto ed Euro 900 di ammenda, alla quale ha apportato un aumento per l'aggravante di cui all'articolo 186, co. 2bis, giungendo a mesi 6 di arresto ed Euro 1800 di ammenda, ulteriormente aumentata ai sensi dell'articolo 186, co. 2sexies a mesi sei ed Euro 2400 di ammenda. Non si coglie, in questi passaggi, la determinazione della pena base nell'ambito dei termini edittali definiti dall'articolo 186, co. 2 bis, in relazione all'articolo 186 bis, co. 3 la quale, tenendo presente che si versa nell'ipotesi di cui all'articolo 186, co. 2 lett. b , è quella da 1334 a 6400 Euro di ammenda e da giorni dieci ad un anno di arresto. In particolare, la pena pecuniaria risulta determinata in misura inferiore al minimo legale. Inoltre, pur a voler considerare tamquam non esset la indicazione di una pena base determinata al di fuori del riferimento all'articolo 186, co. 2 bis, per la possibilità di assumere direttamente questa in tale ruolo, risulta comunque errato l'aumento disposto per la ricorrenza dell'aggravante di cui all'articolo 186, co. 2sexies, il quale non può riguardare la sola ammenda ma, ai sensi dell'articolo 63, co. 4 cod. penumero , deve concernere tanto la pena pecuniaria che quella detentiva. 3. L'impugnata sentenza deve essere pertanto annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al Tribunale di Ancona, per l'ulteriore corso. P.Q.M. annulla la impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Ancona limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Fermo il resto.