Il Consiglio Nazionale Forense detta le regole alle associazioni forensi, stabilendo i requisiti che esse devono avere per poter essere iscritte all’elenco tenuto dallo stesso Cnf e rappresentare la categoria ai tavoli ministeriali. È questo, sostanzialmente, il contenuto della bozza di regolamento recante norme per la sua istituzione e le sue modalità di tenuta, inviata alle associazioni forensi maggiormente rappresentative per la consueta consultazione, conclusasi il 28 febbraio scorso.
Requisiti per l’iscrizione all’elenco del Cnf. Il Cnf detta le regole da rispettare affinché le associazioni forensi possano iscriversi all’elenco tenuto dallo stesso pubblicato sul sito web istituzionale e rappresentare la categoria ai tavoli ministeriali. Si richiede la costituzione da almeno cinque anni, un ordinamento su base democratica, che preveda la tutela e la promozione dell’attività difensiva affidata all’avvocato dall’ordinamento giuridico e finalizzata a garantire le funzioni assegnategli dall’ordinamento professionale il numero degli iscritti deve essere pari ad almeno 2500, con una sede operativa in almeno la metà più uno dei distretti di Corte d’Appello. Necessaria anche la presenza di una sede nazionale e di un organismo che coordina le attività delle sedi periferiche, la promozione della formazione e dell’aggiornamento professionale attraverso strutture organizzative e tecnico scientifiche adeguate e l’assenza di scopo di lucro. Procedura di iscrizione. Come emerge dalla bozza di regolamento inviata a ordini e associazioni per la consueta consultazione, tenutasi il 28 febbraio scorso, per l’iscrizione è necessario l’invio della domanda al Cnf, con allegata la documentazione che comprova il possesso dei requisiti. Sulla richiesta, la delibera sarà emessa con provvedimento motivato entro 90 giorni, salvo integrazioni e chiarimenti. In caso di rigetto, si potrà presentare una nuova richiesta decorso un anno dalla delibera. Da tener presente anche che, alla scadenza del quadriennio dalla prima iscrizione, l’associazione iscritta ha l’onere di dimostrare la persistenza dei requisiti.