No al contratto di lavoro intermittente per gli operatori di call center

Negli interpelli nnumero 9 e 10 del 25 marzo scorso, il Ministero del Lavoro, in risposta a 2 distinti quesiti posti dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, fornisce chiarimenti sul lavoro intermittente, precisando, alla luce della tabella allegata al r.d. numero 2657/1923, che detta forma è consentita per i necrofori ed è invece preclusa per gli addetti ai call center.

Dentro i necrofori e i portantini addetti ai servizi funebri, fuori gli operatori di call center. Negli interpelli nnumero 9 e 10 del 25 marzo 2014 il Ministero del Lavoro, in risposta a due distinti quesiti posti dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, fornisce chiarimenti sul lavoro intermittente, precisando i casi in cui detta forma di lavoro è consentita alla luce della disciplina vigente, e in particolare della tabella allegata al R.D. numero 2657/1923. La tabella - specificamente richiamata dal decreto ministeriale del 23 ottobre 2004 emanato in attuazione del D.Lgs. numero 276/2003 - elenca i tipi di occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo, e a cui dunque è applicabile, in assenza dei requisiti previsti dall'articolo 34, d.lgs. numero 276/2003, la forma contrattuale in esame. Necrofori e portantini addetti ai servizi funebri. Con l'interpello numero 9 il CNOCL ha chiesto al Ministero chiarimenti circa la possibilità di utilizzare il contratto di lavoro intermittente per i necrofori e i portantini addetti ai servizi funebri, assimilando dette figure alle categorie degli “operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose” di cui al numero 46 della tabella allegata al R.D. numero 2657/1923, richiamata dal d.m. 23 ottobre 2004. Il Ministero ha risposto affermativamente, rilevando che nella categoria di cui al numero 46 della tabella citata rientrano tutte le prestazioni strumentali alla preparazione e allo svolgimento delle celebrazioni civili e dei riti religiosi, per cui tali figure possono essere equiparate a quelle dei necrofori e portantini impiegati dalle aziende di servizio funebre nelle attività preliminari ed esecutive del trasporto, della cerimonia e della connessa sepoltura. Operatori di call center. Oggetto dell'interpello numero 10 sono invece gli addetti alle attività di call center in bound e/o out bound il CNOCL chiede se sia possibile utilizzare il contratto intermittente per queste categorie operando un rinvio alle figure degli “addetti ai centralini telefonici privati” di cui al numero 12 della tabella allegata al r.d. numero 2657/1923. In questo caso il Ministero nega l'equiparazione, rilevando che l’attività degli “addetti ai centralini telefonici privati” consiste esclusivamente nello smistamento delle telefonate. La prestazione svolta invece dagli operatori di call center, invece, è sicuramente una prestazione più articolata, essendo normalmente collocata nell’ambito di un servizio o di una attività promozionale o di vendita da parte dell’impresa. Secondo il Ministero, questa interpretazione sarebbe validata anche dalla previsione di cui all’ articolo 61, d.lgs. numero 276/2003, che ammette il ricorso a contratti di collaborazione a progetto per attività di call center out bound quando si tratta di «attività di vendita diretta di beni e di servizi» articolo 61, d.lgs. numero 276/2003 . fonte www.fiscopiu.it

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