Sospesa l’espulsione dello straniero, nulla la proroga del trattenimento nel ‘Cie’

Azzerata la decisione del Tribunale, che aveva accolto la richiesta del Questore. Illegittimo, quindi, il provvedimento con cui si obbligava l’immigrato a rimanere altri trenta giorni nella struttura.

Sospeso il decreto di espulsione. Illegittima, di conseguenza, la decisione di trattenere ancora l’immigrato nel ‘Centro di identificazione ed espulsione’ Cassazione, ordinanza numero 3752/16, sezione Sesta Civile, depositata il 25 febbraio . Provvedimenti. Vittoria in Cassazione per il cittadino straniero che, una volta arrivato in Italia, è stato collocato nel ‘Centro di permanenza temporanea’ – oggi ‘Centro di identificazione ed espulsione’ – di Ponte Galeria. Nullo il «provvedimento» – ufficializzato dal Tribunale che ha accolto la richiesta del Questore – di «proroga, per ulteriori 30 giorni, del trattenimento» nella struttura. Accolta dai Giudici l’obiezione mossa dal difensore dell’uomo, e centrata sulla constatazione che «il decreto di espulsione era stato sospeso». Su questo punto, in particolare, si soffermano i magistrati, ribadendo che «non può essere disposta la proroga del trattenimento di un cittadino straniero» quando «il provvedimento espulsivo, che ne costituisce il presupposto, sia stato, ancorché indebitamente, sospeso». Tutto ciò comporta, in questa vicenda, l’annullamento del «provvedimento di proroga del trattenimento».

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 2 dicembre 2015 – 25 febbraio 2016, numero 3752 Presidente Dogliotti – Relatore Ragonesi In fatto ed in diritto D.I. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso il provvedimento del Tribunale di Roma che ha autorizzato la proroga richiesta dal Questore di Roma del provvedimento di trattenimento presso il Centro di permanenza temporanea di Ponte Galeria per ulteriori trenta giorni . L'amministrazione non si è costituita. Il consigliere relatore ha concluso con la relazione ex art 380 bis cpc per l'accoglimento del ricorso Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione del contraddittorio per non essere stato messo in condizione di partecipare all'udienza. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione dell'articolo 21 Dlgs 286/1998 perché il decreto di espulsione era stato sospeso. Dirimente ai fini della decisione appare il secondo motivo di ricorso che risulta fondato. Risulta infatti dal verbale di udienza innanzi al giudice di pace che il difensore del ricorrente aveva depositato il provvedimento di sospensione dell'espulsione. A tale proposito questa Corte ha a più riprese chiarito che non può essere disposta dal giudice di pace la proroga del trattenimento di un cittadino straniero presso un centro d'identificazione ed espulsione, quando il provvedimento espulsivo che ne costituisce il presupposto sia stato, ancorché indebitamente, sospeso, dal momento che il sindacato giurisdizionale, pur non potendo avere ad oggetto la validità dell'espulsione amministrativa, deve rivolgersi alla verifica dell'esistenza ed efficacia della predetta misura coercitiva. Cass 11442/14 Cass 20869/11 . Il motivo va quindi accolto, non avendo il giudice di pace tenuto affatto in conto siffatta circostanza con conseguente annullamento del provvedimento di proroga del trattenimento. Segue alla soccombenza la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e annulla il provvedimento di proroga del trattenimento emesso nei confronti del Diop condanna l'amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in euro 2100,00 oltre euro 100,00 per esborsi ed oltre accessori di legge e spese forfettarie da distrarsi in favore dell'avv.to A.D.M. antistataria.