Decreto in Gazzetta Ufficiale: TASI fino al +0,8 per mille, ma anche proroga per la rottamazione cartelle

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2014, serie generale, numero 54, è entrato in vigore il d.l. numero 16/2014 sulle disposizioni urgenti in materia di finanza locale, deliberato dal Consiglio dei Ministri del 28 febbraio scorso. Il provvedimento consente ai Comuni di incrementare l'aliquota base della TASI dello 0,8 per mille. Non solo. Con tale decreto torna la possibilità di sanare le cartelle esattoriali, affidate in riscossione entro il 31 ottobre 2013, fino alla fine di marzo.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2014, serie generale, numero 54, è entrato in vigore il d.l. numero 16/2014 sulle disposizioni urgenti in materia di finanza locale, deliberato dal Consiglio dei Ministri del 28 febbraio scorso. Il provvedimento, che interviene su quanto disposto in materia dalla Legge di Stabilità 2014, consente ai Comuni di incrementare l'aliquota base della Tasi, pari al 2,5 per mille, dello 0,8 per mille, ma a condizione che il gettito relativo sia destinato a finanziare detrazioni o altre misure necessarie a far sì che gli effetti sul carico dell’imposta Tasi siano equivalenti a quelli dell’Imu sulla stessa tipologia d'immobile. Versamento tramite F24 e/o bollettino di conto corrente postale. L'articolo 1 del decreto Disciplina in materia di TASI e TARI prevede anche, riguardo alle modalità di pagamento, che il versamento della TASI avvenga esclusivamente attraverso modello F24 e/o bollettino di conto corrente postale, in modo - così si legge nel provvedimento del 28 febbraio - da consentire all'amministrazione finanziaria di disporre dei dati in tempo reale. La TARI, invece, potrà essere versata, come originariamente previsto dal comma 688 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014 numero 147/2013 , anche attraverso servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Almeno 2 rate. Spetterà ai Comuni stabilire le scadenze di pagamento della TASI e della TARI, ma prevedendo almeno 2 rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato per le due imposte. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. L’articolo 1, comma 1, lett. d del decreto ha modificato il comma 731 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità, aumentando fino a 650 milioni di euro dai 500 originariamente previsti il contributo dello Stato per il 2014 da attribuire ai Comuni per compensare il mancato gettito dovuto alla differenza tra l’aliquota TASI prima casa 2,5 per mille rispetto alla aliquota IMU 4 per mille . Esenzioni. Quanto alle esenzioni, il comma 3 dell’articolo 1 del decreto - richiamando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettere b , c , d , e , f , ed i del d.lgs. numero 504/1992 e, per la lett. i , l’articolo 91 bis d.l. numero 1/2012 - prevede che gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a , della Legge numero 222/1985, scontano l’imposta, ai sensi dell’articolo 91 bis d.l. numero 1/2012, solo sulla parte del bene in cui viene svolta attività commerciale. Rottamazione cartelle scadenza del 31 marzo ora è ufficiale. La disposizione della Legge di Stabilità 2014 articolo 1, comma 618, Legge numero 147/2013 che prevedeva la possibilità di estinguere, in via agevolata, i debiti risultanti dai ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, che fossero stati affidati agli agenti incaricati della riscossione entro il 31 ottobre 2013, ha ottenuto la tanto sospirata proroga al 31 marzo 2014, grazie al d.l. numero 16/2014, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale G.U. numero 51 . La mancata conversione del D.L. 151/2013, che ha “mietuto tra le sue vittime” il bonus arredi che torna ad essere agevolabile solo nel limite delle spese di ristrutturazione , rischiava, infatti di portare con sé anche il differimento della sanatoria sulle cartelle. In realtà già dai primi giorni successivi alla mancata conversione del decreto era emersa la volontà di consentire la prosecuzione della procedura relativa alla rottamazione delle cartelle. Ricordiamo, tra l’altro, che detta proroga non appariva nell’originaria stesura del decreto, ma solo in un successivo emendamento. Escluso il pagamento degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Dunque i contribuenti avranno ancora tempo sino al 31 marzo 2014 per pagare l’intero importo iscritto a ruolo riferito a carichi “affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 e le somme per la remunerazione dei diritti alla riscossione. L’agevolazione consisterà nell’esclusione dal pagamento degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo ex articolo 20, d.P.R. numero 602/1973 e degli interessi di mora ex articolo 30, d.P.R. numero 602/1973 . Le somme, come si evince dal portale di Equitalia, potranno essere versate utilizzando, negli uffici postali, il bollettino “F35”, avendo cura di indicare nel campo “Eseguito da”, oltre ai propri dati anagrafici, la dicitura “Definizione Ruoli - L.S. 2014”. Si segnala, infine, che la riscossione dei carichi, in conseguenza della proroga, è stata differita dal 15 marzo 2014 al 15 aprile 2014.

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