Il conducente di mezzo di soccorso, nell'impegnare l'incrocio, deve mantenere una velocità adeguata alle circostanze, tenendo conto sia dell'esigenza di evitare di creare ingiustificate situazioni di rischio per i terzi, in rapporto alle condizioni della strada e del traffico, che dell'urgenza del servizio da svolgere.
Così la Terza Sezione Civile nella sentenza numero 3503 depositata il 23 febbraio 2016. La vicenda. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello avevano rigettato le istanze risarcitorie proposte dagli eredi del conducente morto a seguito del sinistro stradale avvenuto tra l'autovettura guidata dallo stesso e un'autobotte dei vigili del fuoco che aveva impegnato un incrocio con i dispositivi acustici e luminosi funzionanti. Entrambi i giudizi di merito si sono conclusi con l'affermazione del superamento della presunzione di pari responsabilità portato dall'articolo 2054 del codice civile, avendo il conducente dell'autobotte dato dimostrazione di aver rispettato le norme di comune prudenza e diligenza previste dall'articolo 177 del codice stradale, nel momento in cui il medesimo articolo lo esentava data la situazione di urgenza dal rispetto delle ordinarie regole della circolazione stradale. Gli eredi hanno dunque presentato ricorso in Cassazione. Occorre contemperare l'esigenza di prestare un servizio urgente e di non creare ingiustificati pericoli per gli altri utenti della strada. Il ricorso si basa su di un unico motivo, ovvero il presunto errore in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello nel non aver preso in considerazione, accanto all'esigenza di assicurare un tempestivo servizio pubblico di emergenza, l'esigenza di evitare di creare situazioni di rischio e di prevenire incidenti. Si discute dell'interpretazione dell'articolo 177 del codice della strada, articolo che norma la circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze. In particolare i ricorrenti richiamano l'attenzione sul secondo comma «I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza». Ad avviso dei ricorrenti, infatti, il richiamo, in chiusura di comma, alle regole di comune prudenza e diligenza non sarebbe stato tenuto in alcuna considerazione dal giudice d'appello. Il motivo di ricorso è stato respinto dalla Terza Sezione. Bilanciamento di interessi. La Cassazione ricorda come già da tempo la propria giurisprudenza si sia orientata nel ritenere necessario un bilanciamento di interessi, nella valutazione del comportamento tenuto dal conducente di un mezzo di pubblica utilità nel momento dell'intervento da un lato, infatti, ricorre l'esigenza di prestare un servizio urgente, dall'altro quella di non creare ingiustificati pericoli per gli altri utenti della strada, in rapporto alle circostanze del caso concreto. D'altra parte, per gli utenti della strada il già citato articolo 177 al terzo comma prevede l'obbligo, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. E' ragionevole pensare, dicono i giudici della Terza Sezione, che il conducente di un mezzo di soccorso faccia affidamento sul rispetto di tale obbligo da parte dei terzi. In questo senso «debbono ritenersi ingiustificati i pericoli per gli altri utenti della strada che non siano da questi evitabili conformandosi all'obbligo di concedere la precedenza ai mezzi di soccorso anche, se necessario, arrestandosi non appena udito il relativo segnale acustico». Nel caso concreto, è risultato che mentre il conducente dell'autobotte aveva azionato i dispositivi acustici e luminosi e aveva impegnato l'incrocio ad una velocità del tutto adeguata, in relazione alle circostanze, laddove il conducente deceduto non solo non si era arrestato ma aveva impegnato l'incrocio ad una velocità superiore al limite previsto in loco, omettendo dunque la dovuta precedenza al mezzo di soccorso e, come ultima conseguenza, andando ad impattare contro l'autobotte. Dunque, ritenuta corretta la motivazione con cui la Corte d'Appello aveva rigettato le domande risarcitorie degli eredi, come anticipato la Terza Sezione ha respinto il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 9 dicembre 2015 – 23 febbraio 2016, numero 3503 Presidente Vivaldi – Relatore Tatangelo Svolgimento del processo Il giudizio trae origine da un sinistro stradale avvenuto in data omissis in località omissis , nel quale, a seguito della collisione tra l'autovettura condotta da M.N. ed una autobotte dei Vigili del Fuoco condotta da C.A. , in prossimità di un incrocio, perse la vita il M. , rispettivamente padre e coniuge degli attuali ricorrenti, i quali hanno agito per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal sinistro. La domanda è stata rigettata in entrambi i gradi di merito. I giudici hanno ritenuto il M. esclusivo responsabile del sinistro in particolare, hanno ritenuto superata la presunzione di cui all'articolo 2054 c.c., per l'avvenuta dimostrazione da parte del conducente dell'autobotte dei Vigili del Fuoco, C.A. , di avere rispettato le norme di comune prudenza e diligenza di cui all'articolo 177 del codice della strada, essendo invece egli esentato, ai sensi della medesima norma, dal rispetto delle ordinarie regole della circolazione stradale. Ricorrono B.R. , nonché M.L. , E. e D. , sulla base di un unico motivo, cui hanno replicato con distinti controricorsi il Ministero dell'Interno e Generali Italia S.p.A Il procedimento è stato inizialmente trattato in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c I ricorrenti hanno presentato memoria integrativa e la Corte ha rinviato la causa alla pubblica udienza. Gli stessi ricorrenti hanno poi depositato ulteriore memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c Nessuna attività difensiva è stata svolta in questa sede dall'intimato C. . Motivi della decisione 1.- Con unico motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell'articolo 360, co. 1, numero 3 c.p.c., violazione di legge in relazione all'articolo 177, co. 2r della legge numero 285/1992 codice della stradai e all'articolo 2054 c.c Il motivo è infondato. La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 24 aprile 2014, e quindi è nella specie applicabile il nuovo testo dell'articolo 360, co. 1, numero 5, c.p.c., come riformulato dall'articolo 54 del decreto legge 22 giugno 2012 numero 83, convertito in legge 7 agosto 2012 numero 134, secondo cui non sono più deducibili, come in passato, genericamente vizi di motivazione, ma esclusivamente l’”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” Sezioni Unite, 7 aprile 2014 numero 8053 e numero 8054 conf. Cass. 27 novembre 2014 numero 25216 9 luglio 2015 numero 14324 . Nella specie, i ricorrenti - in coerenza con il nuovo regime normativo applicabile - dichiarano di non intendere denunziare vizi di motivazione della sentenza impugnata, e neanche l'omesso esame di un fatto decisivo da parte della corte di merito, ma esclusivamente, in riferimento all'articolo 360, co. 1, numero 3, c.p.c., la violazione dell'articolo 177 del codice della strada e dell'articolo 2054 c.c., violazione che assumono posta in essere dal giudice del merito per avere questi “ritenuto che il giudizio di adeguatezza della condotta di guida del vigile del fuoco dovesse essere formulato in funzione della necessità di assicurare un servizio pubblico di emergenza tempestivo e non invece dell'esigenza di evitare di creare situazioni di rischio e di prevenire gli incidenti”. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 177 del codice della strada, “i conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza”. L'ultima parte della disposizione, nell'ottica dei ricorrenti, configura una norma c.d. elastica, la cui non corretta specificazione potrebbe dar luogo a violazione di legge. E ciò sarebbe avvenuto i giudici di merito non avrebbero correttamente individuato la regola di condotta, desumibile dalla norma elastica da applicare. Ciò perché, nel valutare la condotta di guida del C. e, in particolare, la velocità alla quale aveva impegnato l'incrocio, avrebbero preso in considerazione solo la necessità di assicurare il tempestivo servizio pubblico di emergenza, e non invece l'esigenza di evitare di creare situazioni di rischio e di prevenire gli incidenti. In altri termini, si deduce una non corretta individuazione della specificazione del parametro normativo desumibile dalla norma elastica di cui all'articolo 177 del codice della strada, ai fini della valutazione della condotta di guida del conducente del mezzo di soccorso. Ciò avrebbe comportato altresì una non corretta applicazione della disposizione codicistica articolo 2054 c.c. in ordine all'attribuzione della responsabilità del sinistro. L'assunto non ha fondamento. 2.- Va richiamato in primo luogo, il consolidato orientamento di questa Corte sulla cui base occorre distinguere - nell'ambito dell'attività di interpretazione delle norme c.d. elastiche e di applicazione delle c.d. clausole generali - tra la specificazione del parametro normativo, al fine di individuare le regole di condotta applicabili alla fattispecie concreta, operazione che ha natura giuridica e la cui disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge - e l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni - che si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e non sindacabile in cassazione, se non sotto il profilo del vizio di motivazione ex multis, ad es. Cass. 8 maggio 2000 numero 5822 21 novembre 2000 numero 15004 26 luglio 2002 numero 11109 22 agosto 2002 numero 12414 29 aprile 2004 numero 8254 15 aprile 2005 numero 7838 13 dicembre 2010 numero 25144 2 marzo 2011 numero 5095 26 aprile 2012 numero 6498 . La giurisprudenza della corte di legittimità, sia civile che penale - ha già individuato una serie di specificazioni del parametro normativo relativo all'obbligo di osservare le regole di comune prudenza e diligenza di cui alla disposizione in esame. In tale ottica si è precisato, in linea generale, che il conducente di mezzi di soccorso, pur essendo autorizzato - quando usa congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu - a non rispettare le norme sulla circolazione stradale - essendo comunque tenuto ad osservare le regole di comune prudenza e diligenza - deve adottare le precauzioni necessarie, in rapporto alle condizioni del traffico e della strada, al fine di evitare ingiustificati pericoli per i terzi, specie nel momento in cui altera tali regole in presenza di altri mezzi che, invece, si adeguano alla segnaletica in tal senso, cfr. Cass. penale 13 gennaio 2014 numero 976, imp. Saravini 25 maggio 2005 numero 19797, imp. Mirenna 7 novembre 2002 numero 37263, imp. Cassano 1 dicembre 2000 numero 12489, imp. Scaglione ed altri 7 giugno 1996 numero 5837, imp. Accarpio in senso analogo, cfr. Cass. civile 26 gennaio 1990 numero 480 18 dicembre 1996 numero 11323 16 novembre 2005 numero 23218 15 ottobre 2009 numero 21907 . In coerenza con tale affermazione di principio, nei precedenti di questa stessa sezione, è stato ulteriormente specificato che “il conducente di autoveicoli della polizia, dei vigili del fuoco o di ambulanze, il quale circoli per servizio urgente di intervento o di pronto soccorso e con razionamento delle sirene, non deve anteporre il proprio diritto di urgenza o di precedenza alla sicurezza e alla vita degli utenti della strada, sicché è tenuto a contemperarlo con l'esigenza di non nuocere gravemente agli altri, attentandone l'integrità fisica una responsabilità del suddetto conducente può, peraltro, ricorrere per la violazione di questo dovere solo nel caso in cui essa sia concretamente riconducibile ad una condotta omissiva o fattiva del medesimo, tale da configurare concausa o fattore determinante dell'incidente” Cass. 16 novembre 2005 numero 23218 , che “in caso di sinistro nella specie, investimento pedonale , resta onere del conducente del veicolo di soccorso fornire la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro articolo 2054 comma primo cod. civ. , pur se la inevitabilità altrimenti dell'evento va valutata tenendo conto della effettiva situazione di emergenza” Cass. 18 dicembre 1996 numero 11323 , e che “se è vero che i conducenti di veicoli in servizio di emergenza polizia, ambulanza, vigili del fuoco , anche quando procedono previa attivazione del dispositivo acustico d'allarme c.d. sirena , non sono comunque esonerati dal dovere di osservare la generale prudenza nell'approssimarsi ai crocevia, è altresì vero che la violazione di tale generale obbligo di prudenza non esonera gli altri conducenti dall'obbligo di arrestare immediatamente la marcia, non appena siano in grado di percepire la suddetta segnalazione di emergenza” Cass. 15 ottobre 2009 numero 21907 . La specificazione del parametro normativo elastico di prudenza e diligenza di cui all'articolo 177, co. 2, del codice della strada va quindi declinata bilanciando l'esigenza di espletare un servizio urgente di istituto con quella di non creare ingiustificati pericoli per gli altri u-tenti della strada, in rapporto alle circostanze del caso concreto. La prudenza del conducente dei mezzi di soccorso deve essere valutata anche in relazione all'urgenza del servizio svolto, la quale giustifica una condotta di guida che, se tenuta dai comuni utenti della strada, non potrebbe certo giudicarsi né prudente né diligente. Ciò non può però trascendere nell'eccessivo sacrificio della sicurezza di questi ultimi utenti, i quali, peraltro, sono destinatari di uno specifico precetto, dettato dal terzo comma della medesima norma che autorizza la violazione delle ordinarie regole del codice della strada ai mezzi di soccorso, e cioè quello di concedere la precedenza a tali mezzi, anche, se necessario, arrestandosi, non appena udito il relativo segnale acustico articolo 177, co. 3, C.d.S. “chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi” . Pare ragionevole, allora, ritenere che i conducenti dei mezzi di soccorso non possano essere giudicati imprudenti laddove - nel regolare la propria condotta di guida nell'espletamento di un urgente servizio di istituto - facciano comunque affidamento sul rispetto di tale precetto da parte dei terzi. Diversamente, imprudenti sono le condotte di guida che espongano i terzi a pericoli non evitabili pur conformandosi all'obbligo di concedere la precedenza ai mezzi di soccorso, anche, se necessario, arrestandosi non appena udito il relativo segnale acustico. Occorre altresì tenere presente che, secondo il costante orientamento di questa corte, “in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'articolo 2054 c.c.” Cass. 25 gennaio 2012 numero 1028 nel medesimo senso, ex multis Cass. 5 giugno 2007 numero 13085 18 aprile 2007 numero 9243 8 settembre 2006 numero 19301 23 febbraio 2006 numero 4009 10 agosto 2004 numero 15434 15 dicembre 2003 numero 19188 14 luglio 2003 numero 11007 11 novembre 2002 numero 15809 nella pronunzia del 10 luglio 2003 numero 1088, in particolare, si afferma espressamente che “la ricostruzione di un incidente stradale, nella sua dinamica e nella sua eziologia, con la valutazione delle condotte dei singoli conducenti dei veicoli coinvolti, la determinazione della velocità di questi ultimi, e la valutazione delle risultanze, ai fini dell'accertamento e della graduazione delle rispettive colpe e delle conseguenti responsabilità, sono rimesse al giudice di merito e, integrando apprezzamenti di fatto, sono sottratte, se sorrette da corretta e adeguata motivazione, a sindacato in sede di legittimità” . 3.- Le richiamate coordinate ermeneutiche portano quindi il collegio giudicante ad individuare i seguenti principi di diritto, che regolano la materia in esame - la specificazione del parametro normativo contenuto nella disposizione di cui all'articolo 177 del codice della strada - laddove fa riferimento all'obbligo dei conducenti dei c.d. mezzi di soccorso e cioè i conducenti dei veicoli di cui al comma 1 della norma, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto , di rispettare comunque le regole di comune prudenza e diligenza, sebbene siano esonerati in quanto usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu dall'osservanza degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni relativi alla circolazione, delle prescrizioni della segnaletica stradale e delle norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico - deve avvenire con l'individuazione da parte del giudice della regola di condotta da osservare nel caso concreto, in base alle specifiche circostanze di fatto, ma comunque tenendo conto e adeguatamente contemperando le contrapposte esigenze derivanti dalla situazione di emergenza e dalla necessità che siano adottate le precauzioni necessarie per prevenire incidenti, in rapporto alle condizioni del traffico e della strada, specie nel momento in cui vengano derogate le ordinarie regole della circolazione stradale in presenza di altri mezzi che, invece, si adeguano alla segnaletica - in tale ottica, il conducente del mezzo di soccorso deve sempre considerarsi tenuto a mantenere una adeguata velocità di marcia, soprattutto in prossimità di incroci, così da non determinare pericoli per i terzi che, in rapporto alla situazione di fatto, debbano ritenersi ingiustificati - devono ritenersi ingiustificati i pericoli per gli altri utenti della strada che non siano da questi evitabili conformandosi all'obbligo di concedere la precedenza ai mezzi di soccorso anche, se necessario, arrestandosi, non appena udito il relativo segnale acustico - la vantazione della adeguatezza della velocità di marcia del mezzo di soccorso, in particolare, va quindi effettuata considerando sia l'urgenza del servizio da espletare, sia resistenza dell'obbligo per i conducenti dei veicoli che si trovino sulla strada percorsa dai mezzi di soccorso, o sulle strade adiacenti in prossimità dei relativi sbocchi, appena udito il segnale acustico, di dare la precedenza a detti mezzi di soccorso e, se necessario, di arrestarsi, ai sensi dell'articolo 177. co. 3, C.d.S. - l'individuazione della regola di condotta applicabile nella fattispecie e desumibile dalla specificazione del parametro normativo è censurabile in sede di legittimità per violazione di legge, mentre non lo è l'accertamento concreto della dinamica del sinistro, dell'effettivo rispetto della regola di condotta delineata, dell'adeguatezza alla situazione di fatto della velocità di marcia del mezzo di soccorso, e della responsabilità dei conducenti anche sotto il profilo della graduazione della colpa , al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, trattandosi di giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge. 4.- Occorre dunque verificare se la sentenza impugnata si sia discostata dai suddetti principi di diritto. Deve escludersi che la corte di appello abbia formulato un giudizio di adeguatezza della condotta di guida del conducente del veicolo dei vigili del fuoco esclusivamente in funzione della necessità di assicurare un servizio pubblico di emergenza tempestivo, senza tenere conto dell'esigenza di evitare di creare situazioni di rischio e di prevenire gli incidenti, secondo la censura di violazione di legge esposta dai ricorrenti. Al contrario, essa ha sottolineato proprio l'obbligo per i conducenti dei veicoli adibiti a servizi urgenti di polizia di rispettare comunque le regole di comune prudenza e diligenza al fine di non creare ingiustificate situazioni di rischio per altre persone, in conformità all'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità all'articolo 177 del codice della strada e qui condivisa . Ha poi affermato, sulla base di un completo, motivato e congruo esame delle risultanze istruttorie in particolare delle deposizioni testimoniali , che tale obbligo venne pienamente rispettato dal C. , e che il sinistro avvenne per esclusiva responsabilità del M. . Ciò in quanto il primo come riferito dai testi aveva regolarmente e tempestivamente azionato i dispositivi acustici e luminosi richiesti dall'articolo 177 del codice della strada e aveva impegnato l'incrocio ad una velocità di marcia del tutto adeguata, in relazione alle circostanze, mentre il secondo aveva impegnato l'incrocio ad una velocità superiore al limite previsto per il tratto di strada in questione e ciò gli aveva impedito di evitare l'impatto con il mezzo di servizio, al quale comunque non aveva concesso la dovuta precedenza. La corte di appello è pervenuta al rigetto della domanda sulla base degli accertamenti di fatto svolti in sede di merito, insindacabili nella presente sede, che le hanno consentito di appurare a che il C. aveva pienamente rispettato tutte le prescrizioni che, ai sensi dell'articolo 177 del codice della strada, consentono al mezzo di soccorso la deroga alle regole ordinarie della circolazione stradale b che questi aveva altresì osservato le regole di comune prudenza e diligenza, al fine di evitare di creare ingiustificate situazioni di pericolo per i terzi, come richiesto dalla disposizione appena citata secondo le concrete specificazioni di essa declinate dalla giurisprudenza di legittimità , impegnando l'incrocio ad una velocità adeguata, in considerazione della situazione di fatto e ciò tenendo conto dell'esigenza di una prudente condotta al fine di evitare incidenti, oltre che dell'urgenza del servizio da svolgere c che il sinistro era avvenuto per esclusiva responsabilità del M. , in quanto questi aveva omesso di concedere la dovuta precedenza al veicolo in servizio di soccorso che viaggiava a sirena spiegata e con lampeggianti accesi e, avendo altresì violato il prescritto limite di velocità, non era riuscito ad evitare l'impatto, così dovendo ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo 2054 c.c In tal modo, risulta correttamente individuata - in diritto - la specificazione del parametro normativo desumibile dalle norme di legge, di cui i ricorrenti assumono invece la violazione. Puntuale è quindi la regola di condotta che il conducente del mezzo di soccorso era tenuto a rispettare mantenere, nell'impegnare l'incrocio, una velocità adeguata alle circostanze, tenendo conto sia dell'esigenza di evitare di creare ingiustificate situazioni di rischio per i terzi, in rapporto alle condizioni della strada e del traffico, che dell'urgenza del servizio da svolgere. In fatto è stata poi accertata la ricorrenza di tutti i presupposti richiesti per l'affermazione della responsabilità esclusiva del M. nella causazione del sinistro è stato cioè accertato che la velocità tenuta dal C. era adeguata e che il sinistro si verificò per esclusiva responsabilità del M. , che non aveva concesso la dovuta precedenza al mezzo di soccorso e, avendo violato i limiti di velocità, non era riuscito ad evitare l'impatto. In definitiva, non coglie nel segno la censura dei ricorrenti in ordine alla erronea individuazione, da parte della corte di merito, della specificazione del parametro normativo elastico da applicare nel caso concreto, atteso che tale operazione risulta correttamente effettuata. In verità, i ricorrenti pretenderebbero a che venga rivisto il giudizio di fatto relativo all'avvenuta osservanza, da parte del C. , della regola di comune prudenza e diligenza che imponeva di impegnare l'incrocio ad una velocità adeguata b che vengano nuovamente valutate le condizioni del traffico e della strada necessarie ad assicurare la sicurezza dei veicoli provenienti da altra via c che sia affermato che la velocità doveva essere inferiore, ciò che avrebbe consentito di evitare l'impatto con l'auto del M. , sebbene questi non avesse concesso la dovuta precedenza al mezzo di soccorso. Circostanze tutte fattuali, non censurabili in questa sede a fronte di un corretto esame del materiale istruttorio da parte del giudice di merito. 5.- Il ricorso va rigettato. In considerazione della parziale novità della questione e dell'oggettiva incertezza in ordine alla precisa interpretazione della norma elastica di cui all'articolo 177 del codice della strada, la Corte ritiene sussistere motivi tali da giustificare la integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti. Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dall'articolo 1, co. 18, della legge numero 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, co. 1-quater, del D.P.R. numero 115 del 2002, introdotto dall'articolo 1, co. 17, della citata legge numero 228 del 2012. P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, della legge numero 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.